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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />

Natura ed effi cacia Ove trovi applicazione il regime della cosiddetta tutela obbligatoria, il<br />

licenziamento, seppure illegittimo, interrompe comunque il rapporto.<br />

Conseguentemente, l’offerta del datore di lavoro di riassumere il lavoratore<br />

equivale ad una vera e propria nuova proposta contrattuale,<br />

che deve essere accettata da quest’ultimo secondo i princìpi generali<br />

in tema di conclusione dei contratti.<br />

Termine per la riassunzione<br />

Rapporto tra riassunzione<br />

e pagamento dell’indennità<br />

10.2.1 Indennità risarcitoria<br />

Quanto al termine di tre giorni entro il quale il datore di lavoro deve formulare<br />

tale offerta, la migliore dottrina pronunciatasi sul punto ritiene<br />

che siffatto termine non abbia carattere perentorio.<br />

L’obbligo di riassumere il lavoratore licenziato per giusta causa o giustifi<br />

cato motivo, posto dall’art. 8, L. 15.7.1966, n. 604, è alternativo rispetto<br />

a quello di risarcirgli il danno mediante il versamento dell’indennità fi ssata<br />

dalla suddetta norma, con la conseguenza che il dipendente illegittimamente<br />

licenziato che, invitato dal datore di lavoro a riprendere<br />

servizio, rifi uti di farlo, non ha diritto ad alcun risarcimento del danno<br />

(Cass. 12.6.1995, n. 6620).<br />

Al di là del criterio oggettivo rappresentato dall’anzianità di servizio del lavoratore licenziato,<br />

la norma in esame prevede quali ulteriori requisiti il numero dei dipendenti occupati, le<br />

dimensioni dell’impresa (che secondo la dottrina consente di prendere in considerazione anche<br />

altri elementi oltre a quello occupazionale, ad esempio il fatturato), le condizioni delle<br />

parti (ad esempio la situazione di crisi dell’impresa o lo stato di disoccupazione del lavoratore),<br />

il comportamento delle parti (da intendersi quale comportamento processuale, con particolare<br />

riferimento alla fase conciliativa della controversia). In materia è intervenuto il Legislatore,<br />

stabilendo all’art. 30, co. 3, della L. 4.11.2010, n. 183, che «nel defi nire le conseguenze da riconnettere<br />

al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della L. 15.7.1966, n. 604, e successive<br />

modifi cazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e parametri fi ssati dai predetti<br />

contratti» - ovverosia dai «contratti <strong>collettivi</strong> di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente<br />

più rappresentativi ovvero nei contratti <strong>individuali</strong> di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la<br />

consulenza delle commissioni di certifi cazione» - «e comunque considera le dimensioni e le<br />

condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale,<br />

l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima<br />

del licenziamento».<br />

Analogamente a quanto previsto dall’art. 18 S.L., la base di calcolo dell’indennità risarcitoria<br />

ex art. 8, L. 604/1966, è costituita dalla «mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto».<br />

La dottrina ha sollevato numerose perplessità con riguardo alla circostanza che il parametro<br />

fi ssato dal legislatore sia quello dell’ultima retribuzione e non invece della media delle retribuzioni<br />

percepite in un diverso e più ampio arco temporale.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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