licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
sentanze sindacali aziendali» (Pret. Milano, 26.6.1997).<br />
Inoltre, in presenza di più sigle sindacali la comunicazione deve essere indirizzata e trasmessa<br />
a ciascuna sigla (anche se contestualmente alle altre), non essendo suffi ciente un’unica<br />
comunicazione cumulativa ad un soggetto.<br />
Uffi cio del Lavoro competente<br />
Infi ne, rimane da considerare quale sia l’Uffi cio del Lavoro competente nell’ipotesi in cui la<br />
procedura di mobilità riguardi più unità produttive dislocate in diverse province o in diverse<br />
regioni.<br />
Nell’ipotesi in cui si tratti di impresa che abbia fruito del periodo di Cassa integrazione<br />
straordinaria, il co. 15 dell’art. 4 prevede che sia competente l’Uffi cio Regionale del Lavoro se<br />
la mobilità riguarda più province ed il Ministero del lavoro se la procedura di mobilità riguarda<br />
più regioni.<br />
Peraltro, si segnala che, in linea con tale disposizione e con la riforma sulle attribuzioni dei<br />
compiti agli enti locali, il D.P.R. 10.6.2000, n. 218, relativo alla semplifi cazione del procedimento<br />
per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, stabilisce<br />
all’art. 2, co. 3, che competente per l’esame congiunto è la Regione qualora «l’intervento riguardi<br />
unità aziendali ubicate in una sola regione»; il Ministero del lavoro «qualora l’intervento<br />
riguardi unità aziendali ubicate in più regioni».<br />
Per quanto riguarda, invece, la procedura di mobilità relativa a più unità produttive dislocate<br />
in diverse province o regioni attuata senza il preventivo ricorso alla CIGS, l’art. 24, L.<br />
223/1991, richiama i commi da 2 a 12 dell’art. 4, e non anche il co. 15.<br />
Sul punto, a seguito del conferimento a livello regionale della materia che qui interessa si<br />
dovrebbe poter ritenere che la competenza spetti in ogni caso alla Regione.<br />
È invece escluso che i lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità rientrino nel novero<br />
dei soggetti destinatari della comunicazione di avvio della procedura (Cass. 5.4.2000, n. 4228).<br />
Comitato aziendale europeo<br />
Il D.Lgs. 2.4.2002, n. 74, ha attuato la Direttiva comunitaria 45/1994 del 22.9.1994 relativa<br />
all’istituzione di un Comitato aziendale europeo (cd. CAE) o di una procedura per l’informazione<br />
e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria.<br />
Tale decreto, che è ispirato a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei<br />
lavoratori nelle imprese nelle quali si applica, fa espressamente salva la disposizione dell’art.<br />
24, L. 223/1991, e stabilisce altresì al co. 10 dell’art. 16 che il CAE ha diritto di essere informato<br />
«qualora si verifi chino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei<br />
lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti,<br />
oppure <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong>».<br />
Comunicazioni preventive previste dai contratti <strong>collettivi</strong><br />
I contratti <strong>collettivi</strong> possono talvolta stabilire un obbligo preventivo a carico del datore di<br />
lavoro di informazione e/o consultazione delle RSA o RSU presenti in azienda circa l’intenzione<br />
di procedere alla riduzione del personale, e ciò prima ancora dell’avvio uffi ciale della c.d. procedura<br />
di mobilità.<br />
Comunicazione di avvio della procedura<br />
La comunicazione di avvio della procedura deve contenere (art. 4, co. 3, come modifi cato<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
81