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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

sentanze sindacali aziendali» (Pret. Milano, 26.6.1997).<br />

Inoltre, in presenza di più sigle sindacali la comunicazione deve essere indirizzata e trasmessa<br />

a ciascuna sigla (anche se contestualmente alle altre), non essendo suffi ciente un’unica<br />

comunicazione cumulativa ad un soggetto.<br />

Uffi cio del Lavoro competente<br />

Infi ne, rimane da considerare quale sia l’Uffi cio del Lavoro competente nell’ipotesi in cui la<br />

procedura di mobilità riguardi più unità produttive dislocate in diverse province o in diverse<br />

regioni.<br />

Nell’ipotesi in cui si tratti di impresa che abbia fruito del periodo di Cassa integrazione<br />

straordinaria, il co. 15 dell’art. 4 prevede che sia competente l’Uffi cio Regionale del Lavoro se<br />

la mobilità riguarda più province ed il Ministero del lavoro se la procedura di mobilità riguarda<br />

più regioni.<br />

Peraltro, si segnala che, in linea con tale disposizione e con la riforma sulle attribuzioni dei<br />

compiti agli enti locali, il D.P.R. 10.6.2000, n. 218, relativo alla semplifi cazione del procedimento<br />

per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, stabilisce<br />

all’art. 2, co. 3, che competente per l’esame congiunto è la Regione qualora «l’intervento riguardi<br />

unità aziendali ubicate in una sola regione»; il Ministero del lavoro «qualora l’intervento<br />

riguardi unità aziendali ubicate in più regioni».<br />

Per quanto riguarda, invece, la procedura di mobilità relativa a più unità produttive dislocate<br />

in diverse province o regioni attuata senza il preventivo ricorso alla CIGS, l’art. 24, L.<br />

223/1991, richiama i commi da 2 a 12 dell’art. 4, e non anche il co. 15.<br />

Sul punto, a seguito del conferimento a livello regionale della materia che qui interessa si<br />

dovrebbe poter ritenere che la competenza spetti in ogni caso alla Regione.<br />

È invece escluso che i lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità rientrino nel novero<br />

dei soggetti destinatari della comunicazione di avvio della procedura (Cass. 5.4.2000, n. 4228).<br />

Comitato aziendale europeo<br />

Il D.Lgs. 2.4.2002, n. 74, ha attuato la Direttiva comunitaria 45/1994 del 22.9.1994 relativa<br />

all’istituzione di un Comitato aziendale europeo (cd. CAE) o di una procedura per l’informazione<br />

e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria.<br />

Tale decreto, che è ispirato a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei<br />

lavoratori nelle imprese nelle quali si applica, fa espressamente salva la disposizione dell’art.<br />

24, L. 223/1991, e stabilisce altresì al co. 10 dell’art. 16 che il CAE ha diritto di essere informato<br />

«qualora si verifi chino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei<br />

lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti,<br />

oppure <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong>».<br />

Comunicazioni preventive previste dai contratti <strong>collettivi</strong><br />

I contratti <strong>collettivi</strong> possono talvolta stabilire un obbligo preventivo a carico del datore di<br />

lavoro di informazione e/o consultazione delle RSA o RSU presenti in azienda circa l’intenzione<br />

di procedere alla riduzione del personale, e ciò prima ancora dell’avvio uffi ciale della c.d. procedura<br />

di mobilità.<br />

Comunicazione di avvio della procedura<br />

La comunicazione di avvio della procedura deve contenere (art. 4, co. 3, come modifi cato<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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