licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />
- segue - CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI<br />
Lavoratori con contratto<br />
a tempo determinato<br />
Con la circolare 30.4.2001, n. 46 del Ministero del lavoro ha precisato<br />
che, dopo aver sommato le frazioni di orario svolto dai lavoratori parttime<br />
impiegati nell’impresa, l’arrotondamento fi nale opera per eccesso<br />
all’unità superiore se la frazione ottenuta da tale operazione risulta superiore<br />
alla metà dell’orario a tempo pieno; in caso contrario, l’arrotondamento<br />
avviene per difetto all’unità inferiore.<br />
Quanto sopra riportato trova espressa conferma anche nel novellato<br />
art. 18 S.L., ove si prevede che ai fi ni del computo dei dipendenti<br />
dell’impresa «si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a<br />
tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente<br />
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative<br />
fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva<br />
del settore».<br />
I lavoratori assunti con contratto a termine, indipendentemente dalla<br />
circostanza che il contratto stesso sia a tempo pieno o part-time,<br />
sono computabili ai fi ni dell’applicazione dell’art. 18 S.L. secondo il già<br />
esaminato criterio della «normale occupazione» dell’impresa ovvero<br />
quando sono inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e non qualora siano<br />
stati assunti per far fronte a necessità produttive ed organizzative transitorie<br />
ed eccezionali.<br />
In particolare, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui l’impresa abbia<br />
proceduto ad assunzioni a termine per sostituire lavoratori assenti con<br />
diritto alla conservazione del posto di lavoro, si deve tenere conto dei dipendenti<br />
assenti per malattia, servizio militare od altra causa, con esclusione<br />
dei lavoratori temporaneamente impiegati in sostituzione di quelli<br />
assenti (Cass. 20.10.1983, n. 6165).<br />
Lavoratori a domicilio Ai fi ni della computabilità nei limiti numerici dei lavoratori a domicilio valgono<br />
in generale i medesimi princìpi esaminati con riguardo ai lavoratori<br />
assunti a tempo determinato.<br />
Pertanto, i lavoratori a domicilio sono computabili ai fi ni dell’applicazione<br />
dell’art. 18 S.L. secondo il criterio della normale occupazione<br />
dell’impresa, cioè quando risultano concretamente inseriti nel ciclo<br />
produttivo dell’impresa. Secondo la Suprema Corte, tale requisito si<br />
realizza ogniqualvolta il lavoratore a domicilio esegua lavorazioni analoghe<br />
ovvero complementari a quelle eseguite all’interno dell’azienda<br />
sotto le direttive dell’imprenditore, le quali non devono necessariamente<br />
essere specifi che e reiterate, essendo suffi ciente che esse siano<br />
inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono<br />
anche limitarsi alla verifi ca della buona riuscita della lavorazione<br />
(Cass. 23.9.1998, n. 9516).<br />
Coniuge e parenti<br />
del datore di lavoro<br />
Il previgente art. 18, co. 2, S.L. esclude dal computo del numero dei<br />
lavoratori occupati «il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro<br />
il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale». Tale disposizione<br />
è stata confermata nel novellato art. 18 introdotto dalla L.<br />
28.6.2012, n. 92.<br />
Risulta evidente dalla disposizione in esame che tale esclusione opera<br />
esclusivamente nei confronti del datore di lavoro che sia una persona<br />
fi sica, atteso che non è possibile confi gurare un rapporto di parentela nei<br />
confronti di una società di capitali o di una società di persone.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
97<br />
– continua –