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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />

- segue - CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI<br />

Lavoratori con contratto<br />

a tempo determinato<br />

Con la circolare 30.4.2001, n. 46 del Ministero del lavoro ha precisato<br />

che, dopo aver sommato le frazioni di orario svolto dai lavoratori parttime<br />

impiegati nell’impresa, l’arrotondamento fi nale opera per eccesso<br />

all’unità superiore se la frazione ottenuta da tale operazione risulta superiore<br />

alla metà dell’orario a tempo pieno; in caso contrario, l’arrotondamento<br />

avviene per difetto all’unità inferiore.<br />

Quanto sopra riportato trova espressa conferma anche nel novellato<br />

art. 18 S.L., ove si prevede che ai fi ni del computo dei dipendenti<br />

dell’impresa «si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a<br />

tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente<br />

svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative<br />

fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva<br />

del settore».<br />

I lavoratori assunti con contratto a termine, indipendentemente dalla<br />

circostanza che il contratto stesso sia a tempo pieno o part-time,<br />

sono computabili ai fi ni dell’applicazione dell’art. 18 S.L. secondo il già<br />

esaminato criterio della «normale occupazione» dell’impresa ovvero<br />

quando sono inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e non qualora siano<br />

stati assunti per far fronte a necessità produttive ed organizzative transitorie<br />

ed eccezionali.<br />

In particolare, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui l’impresa abbia<br />

proceduto ad assunzioni a termine per sostituire lavoratori assenti con<br />

diritto alla conservazione del posto di lavoro, si deve tenere conto dei dipendenti<br />

assenti per malattia, servizio militare od altra causa, con esclusione<br />

dei lavoratori temporaneamente impiegati in sostituzione di quelli<br />

assenti (Cass. 20.10.1983, n. 6165).<br />

Lavoratori a domicilio Ai fi ni della computabilità nei limiti numerici dei lavoratori a domicilio valgono<br />

in generale i medesimi princìpi esaminati con riguardo ai lavoratori<br />

assunti a tempo determinato.<br />

Pertanto, i lavoratori a domicilio sono computabili ai fi ni dell’applicazione<br />

dell’art. 18 S.L. secondo il criterio della normale occupazione<br />

dell’impresa, cioè quando risultano concretamente inseriti nel ciclo<br />

produttivo dell’impresa. Secondo la Suprema Corte, tale requisito si<br />

realizza ogniqualvolta il lavoratore a domicilio esegua lavorazioni analoghe<br />

ovvero complementari a quelle eseguite all’interno dell’azienda<br />

sotto le direttive dell’imprenditore, le quali non devono necessariamente<br />

essere specifi che e reiterate, essendo suffi ciente che esse siano<br />

inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono<br />

anche limitarsi alla verifi ca della buona riuscita della lavorazione<br />

(Cass. 23.9.1998, n. 9516).<br />

Coniuge e parenti<br />

del datore di lavoro<br />

Il previgente art. 18, co. 2, S.L. esclude dal computo del numero dei<br />

lavoratori occupati «il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro<br />

il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale». Tale disposizione<br />

è stata confermata nel novellato art. 18 introdotto dalla L.<br />

28.6.2012, n. 92.<br />

Risulta evidente dalla disposizione in esame che tale esclusione opera<br />

esclusivamente nei confronti del datore di lavoro che sia una persona<br />

fi sica, atteso che non è possibile confi gurare un rapporto di parentela nei<br />

confronti di una società di capitali o di una società di persone.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

97<br />

– continua –

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