licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />
contratto (art. 1375 c.c.) e del divieto di licenziamento discriminatorio ex art. 3, L. 108/1990, o per<br />
motivo illecito e nei casi in cui ci si trovi di fronte a condotte d’inesatto o parziale adempimento<br />
anche dei generali criteri codicistici di cui all’art. 1453 e segg. c.c. In altre parole, affi nché il licenziamento<br />
del dirigente possa essere considerato «giustifi cato» non è necessaria la ricorrenza<br />
delle causali previste dalla L. 604/1966 per gli altri lavoratori subordinati, potendo il dirigente<br />
essere legittimamente licenziato per motivi diversi, meno gravi ed anche non<br />
riconducibili ai concetti ed alle nozioni di cui alla citata legge (dal cui ambito di applicazione i<br />
dirigenti sono inequivocabilmente esclusi), purché gli stessi non appaiano connotati da caratteri<br />
di arbitrarietà o, addirittura, di discriminazione (Cass. 19.9.2011, n. 19074).<br />
In tal senso si è espressa la Suprema Corte affermando che la giustifi catezza può fondarsi<br />
sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze<br />
di riorganizzazione aziendale, che non devono necessariamente coincidere con l’impossibilità<br />
della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere<br />
impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza<br />
e buona fede – che costituisce, come accennato, il parametro su cui misurare la legittimità del<br />
licenziamento – deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art.<br />
41 della Costituzione (Cass. 15.7.2009, n. 16498).<br />
13.5 Conseguenze del licenziamento<br />
Sotto il profi lo strettamente legale, in materia di licenziamento del dirigente trova applicazione<br />
la disciplina dettata dagli artt. 2118 e 2119 c.c.<br />
Pertanto, il dirigente può essere innanzitutto licenziato senza preavviso nel caso in cui<br />
ricorra una giusta causa di recesso.<br />
Diversamente, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 2118 c.c., in base al quale nel<br />
caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro è tenuto a concedere<br />
al lavoratore il termine di preavviso, nella misura prevista dal contratto collettivo applicato<br />
al rapporto di lavoro, ovvero a corrispondere al medesimo la relativa indennità sostitutiva.<br />
13.6 Periodo di preavviso previsto dai principali CCNL<br />
in caso di recesso da parte del datore di lavoro<br />
ISTITUTO<br />
CONTRATTUALE<br />
CCNL<br />
INDUSTRIA<br />
CCNL<br />
COMMERCIO<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
CCNL<br />
CREDITO<br />
CCNL<br />
SPEDIZIONI<br />
Preavviso 8 mesi, sino a 2 6 mesi, sino a 4 5 mesi, sino a 2 6 mesi, sino a 4<br />
anni di anzianità di anni di anzianità di anni di anzianità di anni di anzianità di<br />
servizio;<br />
servizio;<br />
servizio un ulterio- servizio;<br />
un ulteriore mez- 8 mesi da 4 a 8 re mezzo mese per 8 mesi da 4 a 8<br />
zo mese per ogni anni di servizio; ogni successivo anni di servizio;<br />
successivo anno di<br />
anno di anzianità,<br />
10 mesi da 8 a 12<br />
anzianità, fi no ad<br />
fi no ad un preav-<br />
10 mesi da 8 a 12<br />
anni di servizio;<br />
un preavviso masviso<br />
massimo di 12<br />
anni di servizio;<br />
simo di 12 mesi<br />
12 mesi oltre 12 mesi<br />
12 mesi oltre 12<br />
anni di servizio<br />
anni di servizio<br />
Oltre a ciò, la contrattazione collettiva relativa ai dirigenti, ove applicabile, generalmente<br />
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