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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />

contratto (art. 1375 c.c.) e del divieto di licenziamento discriminatorio ex art. 3, L. 108/1990, o per<br />

motivo illecito e nei casi in cui ci si trovi di fronte a condotte d’inesatto o parziale adempimento<br />

anche dei generali criteri codicistici di cui all’art. 1453 e segg. c.c. In altre parole, affi nché il licenziamento<br />

del dirigente possa essere considerato «giustifi cato» non è necessaria la ricorrenza<br />

delle causali previste dalla L. 604/1966 per gli altri lavoratori subordinati, potendo il dirigente<br />

essere legittimamente licenziato per motivi diversi, meno gravi ed anche non<br />

riconducibili ai concetti ed alle nozioni di cui alla citata legge (dal cui ambito di applicazione i<br />

dirigenti sono inequivocabilmente esclusi), purché gli stessi non appaiano connotati da caratteri<br />

di arbitrarietà o, addirittura, di discriminazione (Cass. 19.9.2011, n. 19074).<br />

In tal senso si è espressa la Suprema Corte affermando che la giustifi catezza può fondarsi<br />

sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze<br />

di riorganizzazione aziendale, che non devono necessariamente coincidere con l’impossibilità<br />

della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere<br />

impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza<br />

e buona fede – che costituisce, come accennato, il parametro su cui misurare la legittimità del<br />

licenziamento – deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art.<br />

41 della Costituzione (Cass. 15.7.2009, n. 16498).<br />

13.5 Conseguenze del licenziamento<br />

Sotto il profi lo strettamente legale, in materia di licenziamento del dirigente trova applicazione<br />

la disciplina dettata dagli artt. 2118 e 2119 c.c.<br />

Pertanto, il dirigente può essere innanzitutto licenziato senza preavviso nel caso in cui<br />

ricorra una giusta causa di recesso.<br />

Diversamente, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 2118 c.c., in base al quale nel<br />

caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro è tenuto a concedere<br />

al lavoratore il termine di preavviso, nella misura prevista dal contratto collettivo applicato<br />

al rapporto di lavoro, ovvero a corrispondere al medesimo la relativa indennità sostitutiva.<br />

13.6 Periodo di preavviso previsto dai principali CCNL<br />

in caso di recesso da parte del datore di lavoro<br />

ISTITUTO<br />

CONTRATTUALE<br />

CCNL<br />

INDUSTRIA<br />

CCNL<br />

COMMERCIO<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

CCNL<br />

CREDITO<br />

CCNL<br />

SPEDIZIONI<br />

Preavviso 8 mesi, sino a 2 6 mesi, sino a 4 5 mesi, sino a 2 6 mesi, sino a 4<br />

anni di anzianità di anni di anzianità di anni di anzianità di anni di anzianità di<br />

servizio;<br />

servizio;<br />

servizio un ulterio- servizio;<br />

un ulteriore mez- 8 mesi da 4 a 8 re mezzo mese per 8 mesi da 4 a 8<br />

zo mese per ogni anni di servizio; ogni successivo anni di servizio;<br />

successivo anno di<br />

anno di anzianità,<br />

10 mesi da 8 a 12<br />

anzianità, fi no ad<br />

fi no ad un preav-<br />

10 mesi da 8 a 12<br />

anni di servizio;<br />

un preavviso masviso<br />

massimo di 12<br />

anni di servizio;<br />

simo di 12 mesi<br />

12 mesi oltre 12 mesi<br />

12 mesi oltre 12<br />

anni di servizio<br />

anni di servizio<br />

Oltre a ciò, la contrattazione collettiva relativa ai dirigenti, ove applicabile, generalmente<br />

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