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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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140 Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />

relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e ha abrogato la precedente disciplina<br />

del contratto di lavoro a tempo determinato di cui alla L. 18.4.1962, n. 230.<br />

Il contratto di lavoro a tempo determinato si risolve, naturalmente, alla scadenza del termine<br />

contrattualmente previsto dalle parti. Il problema del licenziamento nell’ambito di tale<br />

rapporto, dunque, si pone qualora il recesso del datore di lavoro avvenga ante tempus, vale a<br />

dire prima della scadenza naturale del contratto.<br />

Purtroppo, il legislatore non ha ritenuto di affrontare la questione del recesso ante tempus<br />

neppure con il D.Lgs. 368/2001, lasciando così incolmata una lacuna già presente nella L.<br />

230/1962. Pertanto, nel silenzio della legge, <strong>sulla</strong> base dei princìpi generali si ritiene che il<br />

recesso anticipato nel rapporto di lavoro a tempo determinato sia illegittimo, fatta salva la<br />

sussistenza di una giusta causa di licenziamento. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito<br />

che il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di<br />

cui all’art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non già per un giustifi cato motivo<br />

oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione<br />

del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. c.c. Ne consegue che, qualora il datore di<br />

lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale<br />

fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato (Cass. 10.2.2009, n.<br />

3276).<br />

Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il datore di lavoro receda anticipatamente<br />

dal contratto di lavoro a termine senza che tale recesso sia assistito da giusta<br />

causa, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno commisurato all’entità dei compensi<br />

retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fi no alla prevista scadenza<br />

del contratto (Cass. 1.6.2005, n. 11692; Cass. 1.7.2004, n. 12092). Tuttavia, nel quantifi -<br />

care il risarcimento il giudice può detrarre da tale importo i proventi che il lavoratore si sia<br />

procurato dopo la cessazione del rapporto, ovvero quelli che avrebbe potuto conseguire, attraverso<br />

un’altra occupazione, usando l’ordinaria diligenza.<br />

13.14 Apprendistato<br />

Nel rapporto di apprendistato il datore di lavoro conserva la facoltà di recedere liberamente<br />

col solo obbligo del preavviso allo scadere del previsto periodo di tirocinio del lavoratore,<br />

venendo a cessare la causa negoziale di tale speciale rapporto, cosicché non è richiesta in tale<br />

particolare recesso la sussistenza di una giusta causa ovvero di un giustifi cato motivo ai fi ni<br />

della sua legittimità. Ciò non esclude, in ogni caso, che durante il rapporto e prima del compimento<br />

di tale termine siano applicabili tutte le norme sul lavoro subordinato, ivi comprese<br />

quelle in materia di <strong>licenziamenti</strong> disciplinari.<br />

Il D.Lgs. 14.9.2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) ha previsto che «la disciplina del<br />

contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti<br />

<strong>collettivi</strong> di lavoro stipulati a livello nazionale (…) nel rispetto dei seguenti princìpi: (…) l)<br />

divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di<br />

giusta causa o di giustifi cato motivo. In caso di licenziamento privo di giustifi cazione trovano<br />

applicazione le sanzioni previste dalla norma vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal<br />

contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto<br />

disposto dall’articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione<br />

la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà<br />

di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto<br />

di lavoro subordinato a tempo indeterminato» (art. 2, co. 1, lettere l) e m), D.Lgs. 167/2011).<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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