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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 3 - Il procedimento disciplinare<br />

disciplinare, non dovendo egli attendere la conclusione del processo penale (Cass. 2.3.2008,<br />

n. 7983).<br />

Con riferimento alla recidiva, la giurisprudenza ha statuito che viola il principio dell’immediatezza<br />

il comportamento del datore di lavoro che rinvii la contestazione dell’addebito al fi ne<br />

di utilizzare l’eventuale reiterazione dell’illecito come elemento di maggior gravità da porre<br />

alla base di una più grave sanzione disciplinare.<br />

3.4 Onere della prova<br />

L’onere della prova della tardività della contestazione disciplinare grava sul lavoratore<br />

(Cass. 22.2.1995, n. 2018).<br />

Ove sia eccepita la tardività della contestazione, spetta al datore comprovare le ragioni<br />

impeditive di una rapida cognizione del fatto addebitato al dipendente e la tempestiva promozione<br />

dell’azione disciplinare, non appena avuta la notizia del fatto (Cass. 12.11.1993, n. 11180).<br />

3.5 Requisito della specifi cità<br />

3.5.1 Funzione<br />

La contestazione dell’addebito deve essere specifi ca, nel senso che deve contenere l’esposizione<br />

puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore (anche se non è<br />

richiesta né l’indicazione delle disposizioni legali o contrattuali violate, né la specifi cazione<br />

dell’elemento soggettivo che si contesta al lavoratore) al fi ne di consentire a quest’ultimo il<br />

pieno esercizio del suo diritto di difesa e deve contenere la non equivoca manifestazione<br />

dell’intenzione del datore di lavoro di considerare gli addebiti come illecito disciplinare.<br />

REQUISITO DELLA SPECIFICITÀ<br />

Cass. 19.3.1992, n. 3404 Il requisito di specifi cità non è ritenuto soddisfatto in una fattispecie<br />

in cui la contestazione dell’addebito, relativo ad un comportamento<br />

minaccioso nei confronti di altri lavoratori, era stata formulata senza<br />

la specifi cazione delle circostanze di luogo e di contenuto delle frasi<br />

intimidatorie nonché dei destinatari delle stesse, negando altresì che<br />

la mancata indicazione dei nomi di costoro potesse essere giustifi cata<br />

da ragioni di opportunità.<br />

Cass. 16.9.1999, n. 10019 Il requisito di specifi cità è ritenuto soddisfatto qualora la dichiarazione<br />

del datore di lavoro abbia fatto riferimento, per una più precisa indicazione<br />

dei fatti, ad una precedente comunicazione al lavoratore medesimo<br />

Cass. 22.11.2011, n. 24567 Il requisito di specifi cità è ritenuto soddisfatto qualora la dichiarazione<br />

del datore di lavoro abbia fatto riferimento, per una più precisa indicazione<br />

dei fatti, ad una contestazione verbale effettuata nell’immediatezza<br />

dei fatti e sul luogo esatto in cui gli stessi erano stati commessi, così<br />

da richiamare circostanze note al lavoratore<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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