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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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8 Capitolo 2 - Il recesso causale e le ipotesi residuali di libera recedibilità<br />

1 oggettiva: rendendo applicabile tale regime a tutti i datori di lavoro che occupano più di 60 dipendenti;<br />

2 soggettiva: rendendo applicabile tale regime anche ai datori di lavoro non imprenditori.<br />

Si segnala inoltre che la recente L. 28.6.2012, n. 92, pur prevedendo un apparato sanzionatorio<br />

diversifi cato a seconda della concreta ipotesi di licenziamento, ha mantenuto inalterati i<br />

requisiti dimensionali per l’applicazione dell’art. 18 S.L.<br />

2.2.9 Legittimità costituzionale del regime differenziato di tutela<br />

Più volte la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi circa la legittimità costituzionale<br />

del differente regime di tutela operante nel nostro ordinamento in caso di <strong>licenziamenti</strong><br />

<strong>individuali</strong>. In particolare, anteriormente alla promulgazione della L. 108/1990, la Corte Costituzionale<br />

ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, L.<br />

15.7.1966, n. 604 nella parte in cui, subordinando la stabilità del posto di lavoro ai limiti dimensionali<br />

dell’impresa, violerebbe il principio della parità di trattamento tra lavoratori assistiti da<br />

stabilità e lavoratori licenziabili ad nutum e, parimenti dopo tale L., ha nuovamente reputato<br />

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, L. 15.7.1966, n. 604, così come<br />

modifi cato dall’art. 2, L. 11.5.1990, n. 108, nella parte in cui attribuisce al datore di lavoro la<br />

facoltà di scelta fra la riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno, in riferimento<br />

agli artt. 3 e 24 Cost. (Corte Cost. 23.2.1996, n. 44).<br />

2.2.10 Estensione convenzionale della tutela reale<br />

La cd. tutela reale, prevista dall’art. 18, L. 20.5.1970, n. 300, può essere pattiziamente estesa<br />

al di fuori dei limiti legali soggettivi e oggettivi, ma ciò può avvenire solo a condizione che<br />

una tale estensione risulti chiaramente dalla disciplina individuale o collettiva del rapporto<br />

dedotto in giudizio, la cui interpretazione non può che essere demandata al giudice di merito<br />

(Cass. 26.5.2000, n. 6901).<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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