licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8 Capitolo 2 - Il recesso causale e le ipotesi residuali di libera recedibilità<br />
1 oggettiva: rendendo applicabile tale regime a tutti i datori di lavoro che occupano più di 60 dipendenti;<br />
2 soggettiva: rendendo applicabile tale regime anche ai datori di lavoro non imprenditori.<br />
Si segnala inoltre che la recente L. 28.6.2012, n. 92, pur prevedendo un apparato sanzionatorio<br />
diversifi cato a seconda della concreta ipotesi di licenziamento, ha mantenuto inalterati i<br />
requisiti dimensionali per l’applicazione dell’art. 18 S.L.<br />
2.2.9 Legittimità costituzionale del regime differenziato di tutela<br />
Più volte la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi circa la legittimità costituzionale<br />
del differente regime di tutela operante nel nostro ordinamento in caso di <strong>licenziamenti</strong><br />
<strong>individuali</strong>. In particolare, anteriormente alla promulgazione della L. 108/1990, la Corte Costituzionale<br />
ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, L.<br />
15.7.1966, n. 604 nella parte in cui, subordinando la stabilità del posto di lavoro ai limiti dimensionali<br />
dell’impresa, violerebbe il principio della parità di trattamento tra lavoratori assistiti da<br />
stabilità e lavoratori licenziabili ad nutum e, parimenti dopo tale L., ha nuovamente reputato<br />
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, L. 15.7.1966, n. 604, così come<br />
modifi cato dall’art. 2, L. 11.5.1990, n. 108, nella parte in cui attribuisce al datore di lavoro la<br />
facoltà di scelta fra la riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno, in riferimento<br />
agli artt. 3 e 24 Cost. (Corte Cost. 23.2.1996, n. 44).<br />
2.2.10 Estensione convenzionale della tutela reale<br />
La cd. tutela reale, prevista dall’art. 18, L. 20.5.1970, n. 300, può essere pattiziamente estesa<br />
al di fuori dei limiti legali soggettivi e oggettivi, ma ciò può avvenire solo a condizione che<br />
una tale estensione risulti chiaramente dalla disciplina individuale o collettiva del rapporto<br />
dedotto in giudizio, la cui interpretazione non può che essere demandata al giudice di merito<br />
(Cass. 26.5.2000, n. 6901).<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>