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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 8 - Nullità e ineffi cacia del licenziamento<br />

Il divieto di licenziamento è esteso «anche in caso di adozione e di affi damento» e si applica<br />

fi no a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo<br />

di maternità e di paternità.<br />

8.4.6 Morte del feto, aborto e morte del bambino<br />

La morte del feto ovvero del neonato, avvenuta dopo il parto ed entro il primo anno di età,<br />

non fa venire meno il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Infatti l’art. 2, D.P.R.<br />

1026/1976, stabilisce al riguardo che «nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto<br />

durante il periodo di interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento cessa alla fi ne di tale<br />

periodo. Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione e prima del compimento di<br />

un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte». Tali norme devono intendersi<br />

ancora in vigore in quanto non abrogate espressamente dal D.Lgs. 151/2001 e con esso compatibili.<br />

Valga osservare che, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 1026/1976 viene considerata come parto, a<br />

tutti gli effetti, «l’interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180°<br />

giorno dall’inizio della gestazione».<br />

L’aborto, invece (qualifi cato dal medesimo art. 12 come «l’interruzione spontanea, o terapeutica,<br />

della gravidanza che si verifi chi prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione»), è<br />

considerato a tutti gli effetti come malattia, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 151/2001.<br />

SANZIONI AMMINISTRATIVE<br />

La violazione delle disposizioni in materia di divieto di licenziamento «è punita con la sanzione<br />

amministrativa da Euro 1.032 a Euro 2.582,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di<br />

cui all’articolo 16, l. 24.11.1981, n. 689» (art. 54, comma 8, D.Lgs. 151/2001).<br />

8.5 Casi di nullità previsti dalla legge e motivo illecito determinante<br />

La L. 28.6.2012, n. 92, ha chiarito che le conseguenze del licenziamento di cui ai commi 1,<br />

2 e 3 del nuovo articolo 18 S.L. (cfr. Capitolo 11) trovano altresì applicazione al recesso datoriale<br />

«riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge».<br />

Trattasi dei casi di licenziamento a causa della domanda di fruizione di congedi per eventi<br />

e cause particolari, di fruizione di congedi per formazione e di congedi per la formazione continua<br />

di cui alla L. 8.3.2000, n. 53, ovvero di recesso in frode alla legge, come ad esempio in<br />

caso di licenziamento intimato prima del trasferimento d’azienda e seguito da immediata riassunzione<br />

del lavoratore da parte dell’acquirente, al fi ne di aggirare le disposizioni dell’articolo<br />

2112 del codice civile.<br />

È possibile altresì che il licenziamento sia nullo (con conseguente applicazione della disciplina<br />

sanzionatoria di cui ai primi 3 commi dell’art. 18 S.L.) per motivo illecito determinante, ai<br />

sensi dell’articolo 1345 del codice civile.<br />

Al riguardo, la giurisprudenza, ancorché non recente, ha ritenuto tale l’ipotesi del recesso<br />

ritorsivo, che consiste nel recesso datoriale quale ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento<br />

legittimo e corretto sotto ogni profi lo del lavoratore, inerente a diritti a lui derivanti<br />

dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi (Cass. 6.5.1999, n. 4543) ovvero, ad un<br />

comportamento di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (ritorsione<br />

indiretta) (Cass. 8.8.2011, n. 17087).<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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