licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />
tegorie protette per quanto riguarda esclusivamente l’avviamento al lavoro.<br />
Pertanto il datore di lavoro, una volta adempiute le procedure di assunzione di cui alla L.<br />
68/1999, non ha alcun particolare obbligo nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie<br />
protette, fatti salvi trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva. Da<br />
ciò consegue che tali lavoratori possono essere licenziati, al pari di tutti gli altri prestatori di<br />
lavoro, secondo le comuni regole in materia di licenziamento.<br />
Occorre altresì segnalare che il licenziamento del lavoratore invalido avviato obbligatoriamente<br />
è legittimo, ai sensi dell’art. 10 della legge in esame, qualora sia stata accertata, da<br />
parte della commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/1992, la defi nitiva impossibilità<br />
di reinserimento del disabile all’interno dell’azienda in seguito al riscontro dell’aggravamento<br />
della salute del lavoratore invalido, incompatibile con la continuazione dell’attività<br />
lavorativa, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro (Cass.<br />
29.1.1993, n. 1092).<br />
Inoltre, il licenziamento è legittimo qualora il datore di lavoro provi che non gli sia stato<br />
possibile inserire l’invalido, in relazione alla sua residua capacità lavorativa, nella propria organizzazione<br />
produttiva, fermo restando che tale possibilità di inserimento esige che il posto<br />
di lavoro adatto alla residua capacità del lavoratore invalido sia non solo esistente ma anche<br />
disponibile, e l’assunto obbligatoriamente non si rifi uti di occuparlo.<br />
Di contro, valga osservare che il recesso di cui all’art. 4, co. 9, della L. 223/1991, ovvero il<br />
licenziamento per riduzione di personale o per giustifi cato motivo oggettivo esercitato nei confronti<br />
del lavoratore occupato obbligatoriamente è annullabile qualora, nel momento della<br />
cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente in<br />
azienda sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla L. 68/1999.<br />
13.21 Lavoro nautico<br />
I ripetuti interventi della Corte Costituzionale hanno ricondotto il lavoro nautico nell’alveo<br />
del regime di stabilità, reale ovvero obbligatoria, del rapporto. In particolare, con la sentenza<br />
n. 96 del 1987 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, L.<br />
604/1966, oltre che dell’art. 18 S.L., nella parte in cui esclude il personale marittimo navigante<br />
delle imprese di navigazione dalla disciplina protettiva contro il licenziamento. In epoca<br />
successiva, poi, la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità del medesimo<br />
art. 10 nella parte in cui non prevede l’applicabilità della L. 604/1966 e dell’art. 18 S.L. al<br />
personale navigante delle imprese di navigazione aerea (Corte Cost. 31.1.1991, n. 41).<br />
13.22 Lavoro sportivo<br />
Per il rapporto di lavoro sportivo, regolato dalla L. 23.3. 1981, n. 91, vige il regime<br />
della libera recedibilità, atteso che l’art. 4, co. 8, di tale L. prevede espressamente l’esclusione<br />
dell’applicabilità a tale rapporto di lavoro della disciplina limitativa dei <strong>licenziamenti</strong><br />
<strong>individuali</strong>. Questo regime è rimasto invariato anche dopo l’entrata in vigore<br />
della L. 108/1990.<br />
Occorre tuttavia far presente che l’art. 2118 c.c. è applicabile sempre che si tratti di un<br />
rapporto di lavoro subordinato e non già autonomo, secondo il criterio distintivo espressamente<br />
previsto dall’art. 3, L. 91/1981.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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