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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />

tegorie protette per quanto riguarda esclusivamente l’avviamento al lavoro.<br />

Pertanto il datore di lavoro, una volta adempiute le procedure di assunzione di cui alla L.<br />

68/1999, non ha alcun particolare obbligo nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie<br />

protette, fatti salvi trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva. Da<br />

ciò consegue che tali lavoratori possono essere licenziati, al pari di tutti gli altri prestatori di<br />

lavoro, secondo le comuni regole in materia di licenziamento.<br />

Occorre altresì segnalare che il licenziamento del lavoratore invalido avviato obbligatoriamente<br />

è legittimo, ai sensi dell’art. 10 della legge in esame, qualora sia stata accertata, da<br />

parte della commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/1992, la defi nitiva impossibilità<br />

di reinserimento del disabile all’interno dell’azienda in seguito al riscontro dell’aggravamento<br />

della salute del lavoratore invalido, incompatibile con la continuazione dell’attività<br />

lavorativa, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro (Cass.<br />

29.1.1993, n. 1092).<br />

Inoltre, il licenziamento è legittimo qualora il datore di lavoro provi che non gli sia stato<br />

possibile inserire l’invalido, in relazione alla sua residua capacità lavorativa, nella propria organizzazione<br />

produttiva, fermo restando che tale possibilità di inserimento esige che il posto<br />

di lavoro adatto alla residua capacità del lavoratore invalido sia non solo esistente ma anche<br />

disponibile, e l’assunto obbligatoriamente non si rifi uti di occuparlo.<br />

Di contro, valga osservare che il recesso di cui all’art. 4, co. 9, della L. 223/1991, ovvero il<br />

licenziamento per riduzione di personale o per giustifi cato motivo oggettivo esercitato nei confronti<br />

del lavoratore occupato obbligatoriamente è annullabile qualora, nel momento della<br />

cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente in<br />

azienda sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla L. 68/1999.<br />

13.21 Lavoro nautico<br />

I ripetuti interventi della Corte Costituzionale hanno ricondotto il lavoro nautico nell’alveo<br />

del regime di stabilità, reale ovvero obbligatoria, del rapporto. In particolare, con la sentenza<br />

n. 96 del 1987 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, L.<br />

604/1966, oltre che dell’art. 18 S.L., nella parte in cui esclude il personale marittimo navigante<br />

delle imprese di navigazione dalla disciplina protettiva contro il licenziamento. In epoca<br />

successiva, poi, la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità del medesimo<br />

art. 10 nella parte in cui non prevede l’applicabilità della L. 604/1966 e dell’art. 18 S.L. al<br />

personale navigante delle imprese di navigazione aerea (Corte Cost. 31.1.1991, n. 41).<br />

13.22 Lavoro sportivo<br />

Per il rapporto di lavoro sportivo, regolato dalla L. 23.3. 1981, n. 91, vige il regime<br />

della libera recedibilità, atteso che l’art. 4, co. 8, di tale L. prevede espressamente l’esclusione<br />

dell’applicabilità a tale rapporto di lavoro della disciplina limitativa dei <strong>licenziamenti</strong><br />

<strong>individuali</strong>. Questo regime è rimasto invariato anche dopo l’entrata in vigore<br />

della L. 108/1990.<br />

Occorre tuttavia far presente che l’art. 2118 c.c. è applicabile sempre che si tratti di un<br />

rapporto di lavoro subordinato e non già autonomo, secondo il criterio distintivo espressamente<br />

previsto dall’art. 3, L. 91/1981.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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