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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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6 Capitolo 2 - Il recesso causale e le ipotesi residuali di libera recedibilità<br />

Se, da un lato, il legislatore è progressivamente intervenuto a restringere l’ambito di applicabilità<br />

dell’art. 2118 co.co., che attualmente opera limitatamente ai rapporti sopra citati,<br />

dall’altro non è stata apportata alcuna modifi ca relativamente al preavviso.<br />

2.2.2 Motivo illecito e licenziamento ad nutum<br />

Il licenziamento ad nutum può essere annullato per illiceità del motivo ex art. 1354 co.co.<br />

qualora contrastante con norme imperative, ordine pubblico e buon costume: in tal caso il<br />

recesso deve considerarsi nullo.<br />

La maggior parte dei casi di nullità del licenziamento per illiceità del motivo è tipizzato e<br />

disciplinato autonomamente nelle fattispecie previste dall’art. 4 della L. 604/1966, art. 15 della<br />

L. 300/1970 e art. 3 della L. 108/1990, tutte relative ad ipotesi discriminatorie per ragioni<br />

politiche, religiose, sindacali, razziali, di lingua o di sesso.<br />

2.2.3 Sistema differenziato di tutela nel licenziamento causale<br />

Nell’ambito del licenziamento causale il legislatore ha disegnato due distinti regimi di tutela,<br />

uno solo dei quali costruito sull’inidoneità del recesso non assistito da giusta causa o<br />

giustifi cato motivo a risolvere il rapporto. Essenzialmente sono le differenziate conseguenze<br />

del licenziamento illegittimo (in quanto non sorretto da giusta causa o giustifi cato motivo) a<br />

distinguere e caratterizzare i due regimi di tutela cd. “obbligatoria” o “reale”. Si segnala che la<br />

L. 28.6.2012, n. 92, ha diversifi cato il regime sanzionatorio applicabile ai <strong>licenziamenti</strong> intimati<br />

successivamente alla sua entrata in vigore, prevedendo conseguenze differenziate a<br />

seconda del tipo di licenziamento oggetto di impugnativa giudiziale, approfonditamente esaminate<br />

nel Capitolo 11 Permangono, in ogni caso, le differenze teoriche tra il regime di tutela<br />

obbligatoria e quello di tutela reale.<br />

2.2.4 Tutela obbligatoria<br />

Il regime di tutela obbligatoria (detta anche compensativa) è disciplinato dall’art. 8, L.<br />

15.7.1966, n. 604, secondo cui il datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo è tenuto<br />

a riassumere il lavoratore o, in mancanza, a corrispondergli una determinata indennità la cui<br />

quantifi cazione è demandata al giudice entro un minimo ed un massimo previsti dalla legge.<br />

Sul punto è necessario precisare che l’art. 30, co. 3, L. 4.11.2010, n. 183, stabilisce che «nel<br />

defi nire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della L.<br />

15.7.1966, n. 604, e successive modifi cazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e<br />

parametri fi ssati dai predetti contratti» - ovvero sia dai «contratti <strong>collettivi</strong> di lavoro stipulati<br />

dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti <strong>individuali</strong> di lavoro<br />

ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certifi cazione» - «e comunque<br />

considera le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione<br />

del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento<br />

delle parti anche prima del licenziamento».<br />

La tutela apprestata al lavoratore dalla disposizione in esame viene altresì comunemente<br />

defi nita debole, in quanto di natura meramente patrimoniale.<br />

2.2.5 Tutela reale<br />

L’art. 18 S. L. nella previgente formulazione prevedeva un secondo regime di tutela in caso<br />

di licenziamento illegittimo (cd. tutela reale o ripristinatoria o specifi ca). La garanzia offerta al<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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