licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4 Capitolo 1 - Le novità in tema di oneri formali e procedurali del licenziamento individuale<br />
1.9 Soggetto legittimato ad intimare il licenziamento<br />
Il datore di lavoro è il soggetto legittimato ad intimare il recesso. Da ciò consegue che, nel caso<br />
in cui il datore di lavoro sia un soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato, il licenziamento<br />
deve essere intimato dalla persona o dall’organo munito di poteri dispositivi del relativo diritto<br />
(Cass. 13.6.2003, n. 9493; Cass. 11.6.1999, n. 5786). Secondo la giurisprudenza di legittimità, il<br />
licenziamento intimato da un soggetto privo della rappresentanza dell’ente non è infi ciato da nullità<br />
assoluta ma è annullabile da parte del datore di lavoro, il quale può anche ratifi carlo a norma<br />
dell’art. 1399 c.c., sempre che la ratifi ca sia fatta nelle stesse forme prescritte per l’atto ratifi cato<br />
e, quindi, in forma scritta laddove per quell’atto (come in generale per il licenziamento in caso di<br />
applicabilità della L. 604/1966) occorra tale forma ad substantiam (Cass. 24.11.1997, n. 11733).<br />
1.10 Prova della ricezione dell’atto di recesso da parte del lavoratore<br />
La comunicazione del licenziamento, avendo natura di atto unilaterale recettizio, soggiace alla<br />
disciplina dettata dagli artt. 1334 e 1335 c.c., la quale sancisce che «gli atti unilaterali producono<br />
effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati» e che<br />
tali atti si reputano conosciuti «nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi<br />
non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia». Pertanto, la Suprema<br />
Corte ha affermato che, nel caso di impiego del servizio postale, la prova della conoscenza del<br />
licenziamento deve essere particolarmente rigorosa e fornita mediante l’avviso di ricevimento<br />
della raccomandata o con l’attestazione della compiuta giacenza del plico presso l’uffi cio postale,<br />
ovvero può essere fornita anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali<br />
della gravità, della precisione e della concordanza (Cass. 14.4.1985, n. 2558; da ultimo, Cass.<br />
5.5.2009, n. 13087). La presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. comporta, quindi, che<br />
il mittente dia prova del fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto recettizio all’indirizzo del destinatario,<br />
mentre è a carico del destinatario fornire la prova contraria di non avere avuto notizia per causa a<br />
lui non imputabile. In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte ha ritenuto che, anche<br />
in mancanza dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata a mezzo della quale è stato comunicato<br />
il licenziamento, la ricevuta rilasciata dall’uffi cio postale costituisce prova della spedizione,<br />
<strong>sulla</strong> quale può fondarsi la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e la conoscenza<br />
dello stesso ex art. 1335 c.c. (Cass. 16.1.2006, n. 758).<br />
1.11 Rifi uto a ricevere la comunicazione di licenziamento<br />
In materia di rifi uto da parte del lavoratore di ricevere sul luogo di lavoro l’atto di licenziamento<br />
la Corte di legittimità ha affermato che è principio fondamentale del nostro diritto, sia sostanziale<br />
che processuale, che il rifi uto di una prestazione o di un adempimento da parte del destinatario<br />
non possa risolversi a danno dell’obbligato, infi ciandone l’adempimento. Nel diritto processuale,<br />
infatti, se il destinatario rifi uta di ricevere la notifi ca, questa si considera fatta a mani proprie (art.<br />
138 c.p.c.). Tale principio vale anche per la comunicazione di un atto unilaterale recettizio, quale è<br />
il licenziamento (Cass. 12.11.1999, n. 12571; da ultimo, Cass. 18.9.2009, n. 20272).<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>