licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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92 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
fi nalizzate ad adeguare le conseguenze sanzionatorie dei <strong>licenziamenti</strong> illegittimi o ineffi caci<br />
– intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo – al nuovo<br />
testo dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il quale è oggetto di specifi ca trattazione nel<br />
successivo capitolo 11.<br />
Al riguardo vengono contemplate più ipotesi.<br />
Qualora il recesso sia intimato senza l’osservanza della forma scritta si applica il regime<br />
sanzionatorio di cui al primo comma del rinnovellato articolo 18, consistente nella tutela reale,<br />
ovvero nella reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno<br />
integrale e, dunque, senza limitazioni, come previsto nella analoga ipotesi di licenziamento<br />
individuale dichiarato ineffi cace perché intimato in forma orale.<br />
Qualora, invece, il recesso sia intimato senza il rispetto della procedura sindacale prevista<br />
dall’articolo 4 della L. 223/1991, si applica la tutela prevista per i <strong>licenziamenti</strong> economici<br />
dal nuovo testo dell’articolo 18, co. 7, S.L., ovvero un’indennità risarcitoria determinata<br />
tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima<br />
retribuzione globale di fatto.<br />
Qualora, infi ne, il recesso sia intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare<br />
in mobilità, come elencati dall’articolo 5 della L. 223/1991, si applica la tutela reale prevista<br />
per i casi più gravi di <strong>licenziamenti</strong> disciplinari illegittimi dal nuovo testo dell’articolo 18, co. 4,<br />
S.L., ovvero la reintegra nel posto di lavoro oltre a un’indennità risarcitoria non superiore a<br />
dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.<br />
Viene previsto, inoltre, che in tutte le ipotesi, ai fi ni dell’impugnazione dei <strong>licenziamenti</strong>,<br />
trovino applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 della L. 604/1966 (il quale, nel testo da<br />
ultimo modifi cato dalla L. 4.11.2010, n. 183, prevede che il licenziamento debba essere impugnato<br />
con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a manifestare la volontà del lavoratore,<br />
entro 60 giorni dalla sua comunicazione per iscritto, e che nei successivi 270 giorni –<br />
ora 180 giorni, in forza dell’articolo 1, co. 38, della L. 92/2012 – debba essere depositato il<br />
ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o debba essere comunicata<br />
alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione).<br />
9.30.1 Condotta antisindacale<br />
Sotto altro profi lo, la violazione della procedura può comportare, anche nell’ambito del licenziamento<br />
collettivo, la condanna del datore di lavoro per condotta antisindacale. In linea<br />
generale, si può dire che sussista la condotta antisindacale dell’imprenditore tutte le volte che<br />
sia confi gurabile un comportamento del datore di lavoro diretto ad ostacolare o impedire il libero<br />
esercizio dell’attività sindacale (Cass. 29.7.1986, n. 4858). Certo è che l’omissione di qualsiasi<br />
comunicazione o l’esistenza di vizi inerenti il contenuto delle comunicazioni previste dalla<br />
legge in commento alle organizzazioni sindacali integra una vera e propria ipotesi di<br />
condotta antisindacale.<br />
Costituisce altresì condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che fornisca<br />
alle organizzazioni sindacali informazioni insuffi cienti e generiche e non manifesti reale disponibilità<br />
all’esame congiunto (Pret. Milano, 25.3.1994; più recentemente, Trib. Milano, 13.5.2006).<br />
9.30.2 Vizi della procedura e datori di lavoro non imprenditori<br />
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8.4.2004, n. 110, al datore di lavoro non imprenditore che<br />
non svolge attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, religione o culto trova applicazione<br />
l’art. 5, co. 3 della L. 223/1991. Inoltre, il datore di lavoro non di «tendenza» è tenuto ad<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>