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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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92 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

fi nalizzate ad adeguare le conseguenze sanzionatorie dei <strong>licenziamenti</strong> illegittimi o ineffi caci<br />

– intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo – al nuovo<br />

testo dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il quale è oggetto di specifi ca trattazione nel<br />

successivo capitolo 11.<br />

Al riguardo vengono contemplate più ipotesi.<br />

Qualora il recesso sia intimato senza l’osservanza della forma scritta si applica il regime<br />

sanzionatorio di cui al primo comma del rinnovellato articolo 18, consistente nella tutela reale,<br />

ovvero nella reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno<br />

integrale e, dunque, senza limitazioni, come previsto nella analoga ipotesi di licenziamento<br />

individuale dichiarato ineffi cace perché intimato in forma orale.<br />

Qualora, invece, il recesso sia intimato senza il rispetto della procedura sindacale prevista<br />

dall’articolo 4 della L. 223/1991, si applica la tutela prevista per i <strong>licenziamenti</strong> economici<br />

dal nuovo testo dell’articolo 18, co. 7, S.L., ovvero un’indennità risarcitoria determinata<br />

tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima<br />

retribuzione globale di fatto.<br />

Qualora, infi ne, il recesso sia intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare<br />

in mobilità, come elencati dall’articolo 5 della L. 223/1991, si applica la tutela reale prevista<br />

per i casi più gravi di <strong>licenziamenti</strong> disciplinari illegittimi dal nuovo testo dell’articolo 18, co. 4,<br />

S.L., ovvero la reintegra nel posto di lavoro oltre a un’indennità risarcitoria non superiore a<br />

dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.<br />

Viene previsto, inoltre, che in tutte le ipotesi, ai fi ni dell’impugnazione dei <strong>licenziamenti</strong>,<br />

trovino applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 della L. 604/1966 (il quale, nel testo da<br />

ultimo modifi cato dalla L. 4.11.2010, n. 183, prevede che il licenziamento debba essere impugnato<br />

con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a manifestare la volontà del lavoratore,<br />

entro 60 giorni dalla sua comunicazione per iscritto, e che nei successivi 270 giorni –<br />

ora 180 giorni, in forza dell’articolo 1, co. 38, della L. 92/2012 – debba essere depositato il<br />

ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o debba essere comunicata<br />

alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione).<br />

9.30.1 Condotta antisindacale<br />

Sotto altro profi lo, la violazione della procedura può comportare, anche nell’ambito del licenziamento<br />

collettivo, la condanna del datore di lavoro per condotta antisindacale. In linea<br />

generale, si può dire che sussista la condotta antisindacale dell’imprenditore tutte le volte che<br />

sia confi gurabile un comportamento del datore di lavoro diretto ad ostacolare o impedire il libero<br />

esercizio dell’attività sindacale (Cass. 29.7.1986, n. 4858). Certo è che l’omissione di qualsiasi<br />

comunicazione o l’esistenza di vizi inerenti il contenuto delle comunicazioni previste dalla<br />

legge in commento alle organizzazioni sindacali integra una vera e propria ipotesi di<br />

condotta antisindacale.<br />

Costituisce altresì condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che fornisca<br />

alle organizzazioni sindacali informazioni insuffi cienti e generiche e non manifesti reale disponibilità<br />

all’esame congiunto (Pret. Milano, 25.3.1994; più recentemente, Trib. Milano, 13.5.2006).<br />

9.30.2 Vizi della procedura e datori di lavoro non imprenditori<br />

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8.4.2004, n. 110, al datore di lavoro non imprenditore che<br />

non svolge attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, religione o culto trova applicazione<br />

l’art. 5, co. 3 della L. 223/1991. Inoltre, il datore di lavoro non di «tendenza» è tenuto ad<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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