licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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86 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
concordi. Da un lato, infatti, vi sono autori che ritengono necessaria l’accettazione dell’accordo da<br />
parte di tutti i soggetti sindacali che sono coinvolti nella procedura e che hanno chiesto l’esame<br />
congiunto. Dall’altro lato, altri autori sostengono che l’accordo possa considerarsi validamente<br />
raggiunto anche se non accettato da tutte le componenti sindacali, e ciò sul presupposto che la<br />
ratio della legge in commento privilegia in ogni caso la soluzione contrattuale.<br />
Alla stregua del principio affermato dalla Corte Costituzionale, la Suprema Corte ha statuìto<br />
che, in materia di <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong>, l’accordo sindacale che determina i criteri di<br />
scelta dei lavoratori da licenziare possa essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente<br />
o attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, senza la necessità<br />
dell’approvazione dell’unanimità, poiché esso adempie ad una funzione regolamentare delegata<br />
dalla legge (Cass. 24.4.2007, n. 9866).<br />
Oggi tuttavia entrambe le problematiche sopra riportate sembrano essere state risolte dal Legislatore.<br />
Infatti, la recente L. 14.9.2011, n. 148 (cd. Manovra Bis, di conversione del D.L. 13.8.2011<br />
n. 138), all’art. 8 stabilisce che i contratti <strong>collettivi</strong> di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale<br />
da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o<br />
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali presenti in azienda ai sensi della normativa<br />
di legge e degli accordi interconfederali vigenti possono realizzare specifi che intese aventi effi cacia<br />
nei confronti di tutti i lavoratori interessati (effi cacia cd. erga omnes), a condizione di essere sottoscritte<br />
<strong>sulla</strong> base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali. Tra le<br />
fi nalità che deve perseguire la cd. contrattazione collettiva “di prossimità” perché si realizzi l’effi -<br />
cacia erga omnes, l’art. 8 succitato annovera anche la “gestione delle crisi aziendali”, con evidente<br />
riferimento agli accordi in tema di cassa integrazione e di mobilità.<br />
9.25 Consultazione in sede amministrativa<br />
Qualora non venga raggiunto l’accordo sindacale, decorso il termine di 45 giorni il datore di<br />
lavoro deve comunicare all’uffi cio competente il risultato della consultazione e i motivi del suo<br />
esito negativo. Analoga comunicazione può essere trasmessa anche dalle associazioni sindacali<br />
dei lavoratori (art. 4, co. 6).<br />
Lo scopo di tale seconda fase è evidentemente un ulteriore esame congiunto che possa<br />
sfociare eventualmente in un accordo sindacale. Infatti, l’uffi cio preposto convoca le parti al<br />
fi ne di un esame delle materie di cui al co. 5, art. 4 citato, anche formulando proposte per la<br />
realizzazione dell’accordo.<br />
Tale seconda fase non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento da parte<br />
dell’uffi cio della comunicazione sull’esito negativo della prima fase in sede sindacale (ridotti a<br />
metà se il licenziamento coinvolge un numero di lavoratori inferiore a 10 unità) (art. 4, co. 7).<br />
Anche durante tale seconda fase, dunque, le parti possono raggiungere l’accordo sindacale,<br />
dopodiché il datore di lavoro ha facoltà di procedere ai <strong>licenziamenti</strong>. Diversamente, al datore<br />
di lavoro non resta che lasciare esaurire il termine di 30 giorni per poi poter procedere ad<br />
intimare i <strong>licenziamenti</strong> ritenuti necessari.<br />
9.26 Comunicazione del licenziamento<br />
Come già detto precedentemente, raggiunto l’accordo sindacale o esaurita la procedura, il<br />
datore di lavoro ha la facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai ed i quadri ecce-<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>