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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 11 - La nuova disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 18 S.L<br />

cenziamenti “economici”) ogni qual volta il licenziamento intimato per g.m.o. dovesse presentare<br />

profi li di annullabilità per la ritenuta insussistenza delle ragioni causali addotte.<br />

Non solo. Sarà inoltre tutta da verificare la concreta applicazione della norma da<br />

parte della giurisprudenza non solo sotto il profilo della valutazione della «manifesta<br />

insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» ma anche della sanzione da ricollegarsi<br />

perché in effetti la norma sembra aprire ad una discrezionalità assoluta del<br />

giudice nella scelta tra reintegrazione e indennità risarcitoria (che non é obbligatoria ma<br />

discrezionale senza onere di motivazione espresso), discrezionalità che sicuramente introdurrà<br />

ulteriori elementi di incertezza, con il rischio che la medesima fattispecie trovi<br />

soluzioni radicalmente differenti all’interno della medesima Sezione Lavoro di uno stesso<br />

Tribunale.<br />

La sanzione per il g.m.o. semplicemente insussistente o “non ricorrente”<br />

La norma, quindi, prosegue disponendo che «nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono<br />

gli estremi del predetto giustifi cato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al<br />

quinto comma» (recesso valido per gli effetti risolutivi, indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità<br />

dell’ultima retribuzione di fatto): appare evidente che la norma, dopo aver introdotto una<br />

forte discrezionalità valutativa nella parte precedente, risente qui di poca chiarezza riferendosi<br />

a non meglio specifi cate «altre ipotesi» (art. 18, co. 7, come modifi cato dall’art. 1, co. 42, L.<br />

28.6.2012, n. 92). Ai fi ni della determinazione dell’indennità tra minimo e massimo, oltre i<br />

criteri di cui al quinto comma dell’art. 18 novellato (ovvero l’anzianità del lavoratore, il numero<br />

dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni<br />

delle parti, con onere di specifi ca motivazione), il giudice dovrà tenere conto delle iniziative<br />

assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione nonché del comportamento<br />

tenuto dalle parti nella procedura preventiva (di cui al Capitolo 6) presso la Direzione del Lavoro<br />

territorialmente competente.<br />

Vero è che la norma, almeno inizialmente, doveva prevedere solo questa ipotesi sanzionatoria<br />

per il licenziamento intimato per giustifi cato motivo oggettivo: sennonché, come noto,<br />

pressioni ricevute dalle OO.SS. e da alcune componenti politiche del Parlamento hanno fatto sì<br />

che si sia persa l’originaria chiarezza e coerenza legislativa.<br />

Sì che oggi, a fronte di una possibile insussistenza del motivo oggettivo posto a base del licenziamento<br />

impugnato, la norma consente un’assoluta discrezionalità valutativa del giudice non<br />

solo nel ritenere più o meno “manifesta” l’insussistenza del g.m.o. ma anche nel potervi ricollegare,<br />

alternativamente, la sanzione della reintegrazione oppure la sanzione indennitaria.<br />

Col riferirsi ad altre ipotesi rispetto alla “manifesta insussistenza”, riteniamo che la norma<br />

abbia voluto introdurre una distinzione tra “manifesta” insussistenza e mera insussistenza,<br />

un’insussistenza quest’ultima, come dire, “discutibile”, il cui accertamento sia avvenuto a seguito<br />

quantomeno di un’istruttoria e non sia stata rilevata dal giudice ictu oculi.<br />

La norma conclude prevedendo che «qualora, nel corso del giudizio, <strong>sulla</strong> base della domanda<br />

formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie<br />

o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo».<br />

Una precisazione forse ridondante ma, di certo, la parte della norma più chiara e per la<br />

quale non appaiono necessarie modifi che future.<br />

Interessante riferire anche della modifi ca apportata all’art 30, co. 1, L. 183/2010 (c.d. Collegato<br />

lavoro) dall’art. 1, co. 43, della L. 28.6.2012, n. 92. Il “Collegato lavoro” nella norma citata<br />

ha introdotto un espresso limite per il giudice circa la possibilità di sindacare nel merito<br />

le scelte economiche, produttive ed organizzative dell’imprenditore poste alla base di eventuali<br />

<strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong> o <strong>collettivi</strong>.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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