licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 11 - La nuova disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 18 S.L<br />
cenziamenti “economici”) ogni qual volta il licenziamento intimato per g.m.o. dovesse presentare<br />
profi li di annullabilità per la ritenuta insussistenza delle ragioni causali addotte.<br />
Non solo. Sarà inoltre tutta da verificare la concreta applicazione della norma da<br />
parte della giurisprudenza non solo sotto il profilo della valutazione della «manifesta<br />
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» ma anche della sanzione da ricollegarsi<br />
perché in effetti la norma sembra aprire ad una discrezionalità assoluta del<br />
giudice nella scelta tra reintegrazione e indennità risarcitoria (che non é obbligatoria ma<br />
discrezionale senza onere di motivazione espresso), discrezionalità che sicuramente introdurrà<br />
ulteriori elementi di incertezza, con il rischio che la medesima fattispecie trovi<br />
soluzioni radicalmente differenti all’interno della medesima Sezione Lavoro di uno stesso<br />
Tribunale.<br />
La sanzione per il g.m.o. semplicemente insussistente o “non ricorrente”<br />
La norma, quindi, prosegue disponendo che «nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono<br />
gli estremi del predetto giustifi cato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al<br />
quinto comma» (recesso valido per gli effetti risolutivi, indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità<br />
dell’ultima retribuzione di fatto): appare evidente che la norma, dopo aver introdotto una<br />
forte discrezionalità valutativa nella parte precedente, risente qui di poca chiarezza riferendosi<br />
a non meglio specifi cate «altre ipotesi» (art. 18, co. 7, come modifi cato dall’art. 1, co. 42, L.<br />
28.6.2012, n. 92). Ai fi ni della determinazione dell’indennità tra minimo e massimo, oltre i<br />
criteri di cui al quinto comma dell’art. 18 novellato (ovvero l’anzianità del lavoratore, il numero<br />
dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni<br />
delle parti, con onere di specifi ca motivazione), il giudice dovrà tenere conto delle iniziative<br />
assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione nonché del comportamento<br />
tenuto dalle parti nella procedura preventiva (di cui al Capitolo 6) presso la Direzione del Lavoro<br />
territorialmente competente.<br />
Vero è che la norma, almeno inizialmente, doveva prevedere solo questa ipotesi sanzionatoria<br />
per il licenziamento intimato per giustifi cato motivo oggettivo: sennonché, come noto,<br />
pressioni ricevute dalle OO.SS. e da alcune componenti politiche del Parlamento hanno fatto sì<br />
che si sia persa l’originaria chiarezza e coerenza legislativa.<br />
Sì che oggi, a fronte di una possibile insussistenza del motivo oggettivo posto a base del licenziamento<br />
impugnato, la norma consente un’assoluta discrezionalità valutativa del giudice non<br />
solo nel ritenere più o meno “manifesta” l’insussistenza del g.m.o. ma anche nel potervi ricollegare,<br />
alternativamente, la sanzione della reintegrazione oppure la sanzione indennitaria.<br />
Col riferirsi ad altre ipotesi rispetto alla “manifesta insussistenza”, riteniamo che la norma<br />
abbia voluto introdurre una distinzione tra “manifesta” insussistenza e mera insussistenza,<br />
un’insussistenza quest’ultima, come dire, “discutibile”, il cui accertamento sia avvenuto a seguito<br />
quantomeno di un’istruttoria e non sia stata rilevata dal giudice ictu oculi.<br />
La norma conclude prevedendo che «qualora, nel corso del giudizio, <strong>sulla</strong> base della domanda<br />
formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie<br />
o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo».<br />
Una precisazione forse ridondante ma, di certo, la parte della norma più chiara e per la<br />
quale non appaiono necessarie modifi che future.<br />
Interessante riferire anche della modifi ca apportata all’art 30, co. 1, L. 183/2010 (c.d. Collegato<br />
lavoro) dall’art. 1, co. 43, della L. 28.6.2012, n. 92. Il “Collegato lavoro” nella norma citata<br />
ha introdotto un espresso limite per il giudice circa la possibilità di sindacare nel merito<br />
le scelte economiche, produttive ed organizzative dell’imprenditore poste alla base di eventuali<br />
<strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong> o <strong>collettivi</strong>.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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