licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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76 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
9.19 Direttiva CEE n. 75/129<br />
La Direttiva 75/129 è stata abrogata dalla Direttiva 98/59 del 20.7.1998, la quale all’art. 1 ha<br />
però ribadito che «per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato dal<br />
datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore».<br />
Logica conseguenza di tale principio è che in presenza dei presupposti numerico-temporali,<br />
una volta accertato che la risoluzione del rapporto non è collegata a motivi inerenti la persona<br />
del lavoratore, deve senz’altro applicarsi la disciplina di cui alla L. 223/1991.<br />
Tale impostazione è del tutto coerente con la disciplina comunitaria laddove, come già osservato,<br />
essa dispone che il licenziamento collettivo sussiste per il fatto che la risoluzione del<br />
rapporto è determinata da motivi non inerenti la persona del lavoratore.<br />
In considerazione di tali princìpi la dottrina ritiene che il legislatore italiano avrebbe preso<br />
atto della sostanziale sussumibilità delle ragioni di «riduzione o trasformazione di attività o di<br />
lavoro» previste dall’art. 24 nelle «ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del<br />
lavoro ed al regolare funzionamento di essa» previste dall’art. 3 della L. 604/1966 per la sussistenza<br />
del giustifi cato motivo oggettivo nel licenziamento individuale.<br />
Sotto il profi lo applicativo, tale impostazione consente di ritenere che per la confi gurabilità<br />
del licenziamento collettivo occorre una riduzione non temporanea dell’attività produttiva ovvero,<br />
alternativamente, una trasformazione strutturale dell’impresa che comporti riduzione di<br />
uffi ci, reparti o lavorazioni (ad esempio, in relazione all’adozione di innovazioni tecnologiche),<br />
purché ciò determini una contrazione della forza lavoro, atteso che in entrambi i casi i <strong>licenziamenti</strong><br />
sono ricollegabili ad una scelta di carattere dimensionale dell’imprenditore (Cass.<br />
7.11.1998, n. 11251).<br />
Dunque, viene considerato licenziamento collettivo anche quello derivante da una riduzione<br />
o trasformazione dell’attività di lavoro in conseguenza di una riorganizzazione e, quindi,<br />
anche nell’ipotesi di licenziamento tecnologico.<br />
Secondo una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, gli artt. da 1 a 3 della direttiva<br />
del Consiglio in esame si applicano alla cessazione delle attività di un ente datore di lavoro<br />
conseguente ad una decisione giurisdizionale che dispone il suo scioglimento e la sua liquidazione,<br />
anche qualora la normativa nazionale, nel caso di tale cessazione, preveda la risoluzione<br />
con effetto immediato dei contratti di lavoro dei dipendenti. Ciò in quanto, fi no all’estinzione<br />
defi nitiva della personalità giuridica di un ente, gli obblighi derivanti da tali disposizioni devono<br />
essere adempiuti ed eseguiti dalla sua direzione, qualora essa resti in carica ancorché con<br />
poteri limitati, oppure dal suo liquidatore, laddove ne assuma integralmente la gestione (Corte<br />
di Giustizia Ue, 3.3.2011, da C-235/10 a C-239/10).<br />
9.20 Licenziamento collettivo per riduzione dell’attività dell’impresa<br />
Ancora, viene considerato licenziamento collettivo quello correlato alla riduzione o trasformazione<br />
di attività o di lavoro determinata da una diminuzione delle richieste di beni e servizi<br />
offerti sul mercato, da una situazione di crisi o da una modifi ca dell’organizzazione produttiva<br />
che comportino soppressione di uffi ci, reparti, lavorazioni o anche soltanto contrazione della<br />
forza lavoro (Cass. 18.11.1997, n. 11465).<br />
Col che, dunque, viene confermato che la fattispecie del licenziamento collettivo sussiste<br />
non solo quando la trasformazione strutturale dell’impresa incida su elementi materiali<br />
dell’organizzazione, comportando la soppressione di uffi ci o reparti, bensì anche quando la<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>