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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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76 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

9.19 Direttiva CEE n. 75/129<br />

La Direttiva 75/129 è stata abrogata dalla Direttiva 98/59 del 20.7.1998, la quale all’art. 1 ha<br />

però ribadito che «per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato dal<br />

datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore».<br />

Logica conseguenza di tale principio è che in presenza dei presupposti numerico-temporali,<br />

una volta accertato che la risoluzione del rapporto non è collegata a motivi inerenti la persona<br />

del lavoratore, deve senz’altro applicarsi la disciplina di cui alla L. 223/1991.<br />

Tale impostazione è del tutto coerente con la disciplina comunitaria laddove, come già osservato,<br />

essa dispone che il licenziamento collettivo sussiste per il fatto che la risoluzione del<br />

rapporto è determinata da motivi non inerenti la persona del lavoratore.<br />

In considerazione di tali princìpi la dottrina ritiene che il legislatore italiano avrebbe preso<br />

atto della sostanziale sussumibilità delle ragioni di «riduzione o trasformazione di attività o di<br />

lavoro» previste dall’art. 24 nelle «ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del<br />

lavoro ed al regolare funzionamento di essa» previste dall’art. 3 della L. 604/1966 per la sussistenza<br />

del giustifi cato motivo oggettivo nel licenziamento individuale.<br />

Sotto il profi lo applicativo, tale impostazione consente di ritenere che per la confi gurabilità<br />

del licenziamento collettivo occorre una riduzione non temporanea dell’attività produttiva ovvero,<br />

alternativamente, una trasformazione strutturale dell’impresa che comporti riduzione di<br />

uffi ci, reparti o lavorazioni (ad esempio, in relazione all’adozione di innovazioni tecnologiche),<br />

purché ciò determini una contrazione della forza lavoro, atteso che in entrambi i casi i <strong>licenziamenti</strong><br />

sono ricollegabili ad una scelta di carattere dimensionale dell’imprenditore (Cass.<br />

7.11.1998, n. 11251).<br />

Dunque, viene considerato licenziamento collettivo anche quello derivante da una riduzione<br />

o trasformazione dell’attività di lavoro in conseguenza di una riorganizzazione e, quindi,<br />

anche nell’ipotesi di licenziamento tecnologico.<br />

Secondo una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, gli artt. da 1 a 3 della direttiva<br />

del Consiglio in esame si applicano alla cessazione delle attività di un ente datore di lavoro<br />

conseguente ad una decisione giurisdizionale che dispone il suo scioglimento e la sua liquidazione,<br />

anche qualora la normativa nazionale, nel caso di tale cessazione, preveda la risoluzione<br />

con effetto immediato dei contratti di lavoro dei dipendenti. Ciò in quanto, fi no all’estinzione<br />

defi nitiva della personalità giuridica di un ente, gli obblighi derivanti da tali disposizioni devono<br />

essere adempiuti ed eseguiti dalla sua direzione, qualora essa resti in carica ancorché con<br />

poteri limitati, oppure dal suo liquidatore, laddove ne assuma integralmente la gestione (Corte<br />

di Giustizia Ue, 3.3.2011, da C-235/10 a C-239/10).<br />

9.20 Licenziamento collettivo per riduzione dell’attività dell’impresa<br />

Ancora, viene considerato licenziamento collettivo quello correlato alla riduzione o trasformazione<br />

di attività o di lavoro determinata da una diminuzione delle richieste di beni e servizi<br />

offerti sul mercato, da una situazione di crisi o da una modifi ca dell’organizzazione produttiva<br />

che comportino soppressione di uffi ci, reparti, lavorazioni o anche soltanto contrazione della<br />

forza lavoro (Cass. 18.11.1997, n. 11465).<br />

Col che, dunque, viene confermato che la fattispecie del licenziamento collettivo sussiste<br />

non solo quando la trasformazione strutturale dell’impresa incida su elementi materiali<br />

dell’organizzazione, comportando la soppressione di uffi ci o reparti, bensì anche quando la<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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