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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 1 - Le novità in tema di oneri formali e procedurali del licenziamento individuale<br />

per giustifi cato motivo oggettivo da effettuare nell’ambito delle imprese con più di 15 dipendenti.<br />

In tale caso infatti - ai sensi dell’art. 7, L. 604/1966, come modifi cato dall’art. 1, co. 40, L.<br />

28.6.2012, n. 92 – il recesso deve essere preceduto da una comunicazione trasmessa da datore<br />

di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro e, per conoscenza, al lavoratore interessato, nella<br />

quale devono essere indicati «i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure<br />

di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato». Ricevuta la comunicazione in questione,<br />

la Direzione Territoriale del Lavoro convoca le parti avanti la Commissione Provinciale di<br />

Conciliazione affi nché vengano esaminate «anche soluzioni alternative al recesso». La procedura<br />

non può durare oltre 20 giorni dalla convocazione delle parti avanti la Commissione, «fatta<br />

salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione fi nalizzata<br />

al raggiugimento di un accordo». Laddove, al termine della stessa, non vi sia accordo, «il<br />

datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore».<br />

1.6 Immodifi cabilità delle ragioni poste a fondamento del licenziamento<br />

Conseguenza necessaria della ratio della previsione dell’obbligo della motivazione è l’immodifi<br />

cabilità della motivazione stessa, atteso che diversamente sarebbe vanifi cata la possibilità di<br />

valutazione e contestazione da parte del lavoratore dei motivi posti alla base del licenziamento.<br />

Peraltro, tale principio si riferisce agli elementi di fatto posti alla base del licenziamento e non<br />

già alla qualifi cazione dei medesimi, la quale può essere legittimamente mutata dal giudice<br />

(Cass. 23.2.1991, n. 1937). È stato altresì ribadito che il principio di immutabilità dei fatti contestati<br />

(in caso di licenziamento disciplinare) si pone in funzione di garanzia, non risultando precluse<br />

dall’operatività del detto principio le modifi cazioni dei fatti contestati che non si confi gurino<br />

come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella<br />

contestata ma che, riguardando circostanze prive di valore identifi cativo della stessa fattispecie,<br />

non precludano la difesa del lavoratore <strong>sulla</strong> base delle conoscenze acquisite e degli elementi a<br />

discolpa apprestati a seguito della contestazione dell’addebito (Cass. 6.5.2011, n. 10015).<br />

1.7 Licenziamento per fatti concludenti<br />

Tale fattispecie di licenziamento è confi gurabile solo nella limitata area in cui non è richiesta<br />

la forma scritta, come nel caso del rapporto di lavoro domestico. Diversamente, nelle aree<br />

di applicabilità dell’art. 2, L. 604/1966, qualora il datore di lavoro ponga in essere un comportamento<br />

che possa essere inteso per il suo carattere univoco come espressione della volontà<br />

di estromettere defi nitivamente il lavoratore dall’azienda, tale condotta integra un licenziamento<br />

ineffi cace in quanto in violazione dell’art. 2, L. 604/1966.<br />

1.8 Rinnovabilità del licenziamento ineffi cace<br />

La Cassazione ha esaminato, inoltre, la questione della rinnovabilità del licenziamento ineffi cace.<br />

Sul punto, la Suprema Corte è unanime nel ritenere che il licenziamento intimato verbalmente è insuscettibile<br />

di convalida in quanto l’art. 1423 c.c. prevede «che il contratto nullo non può essere<br />

convalidato se la legge non dispone diversamente», salva peraltro la legittimità di un nuovo licenziamento,<br />

successivo a quello orale, che abbia tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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