licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 1 - Le novità in tema di oneri formali e procedurali del licenziamento individuale<br />
per giustifi cato motivo oggettivo da effettuare nell’ambito delle imprese con più di 15 dipendenti.<br />
In tale caso infatti - ai sensi dell’art. 7, L. 604/1966, come modifi cato dall’art. 1, co. 40, L.<br />
28.6.2012, n. 92 – il recesso deve essere preceduto da una comunicazione trasmessa da datore<br />
di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro e, per conoscenza, al lavoratore interessato, nella<br />
quale devono essere indicati «i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure<br />
di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato». Ricevuta la comunicazione in questione,<br />
la Direzione Territoriale del Lavoro convoca le parti avanti la Commissione Provinciale di<br />
Conciliazione affi nché vengano esaminate «anche soluzioni alternative al recesso». La procedura<br />
non può durare oltre 20 giorni dalla convocazione delle parti avanti la Commissione, «fatta<br />
salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione fi nalizzata<br />
al raggiugimento di un accordo». Laddove, al termine della stessa, non vi sia accordo, «il<br />
datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore».<br />
1.6 Immodifi cabilità delle ragioni poste a fondamento del licenziamento<br />
Conseguenza necessaria della ratio della previsione dell’obbligo della motivazione è l’immodifi<br />
cabilità della motivazione stessa, atteso che diversamente sarebbe vanifi cata la possibilità di<br />
valutazione e contestazione da parte del lavoratore dei motivi posti alla base del licenziamento.<br />
Peraltro, tale principio si riferisce agli elementi di fatto posti alla base del licenziamento e non<br />
già alla qualifi cazione dei medesimi, la quale può essere legittimamente mutata dal giudice<br />
(Cass. 23.2.1991, n. 1937). È stato altresì ribadito che il principio di immutabilità dei fatti contestati<br />
(in caso di licenziamento disciplinare) si pone in funzione di garanzia, non risultando precluse<br />
dall’operatività del detto principio le modifi cazioni dei fatti contestati che non si confi gurino<br />
come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella<br />
contestata ma che, riguardando circostanze prive di valore identifi cativo della stessa fattispecie,<br />
non precludano la difesa del lavoratore <strong>sulla</strong> base delle conoscenze acquisite e degli elementi a<br />
discolpa apprestati a seguito della contestazione dell’addebito (Cass. 6.5.2011, n. 10015).<br />
1.7 Licenziamento per fatti concludenti<br />
Tale fattispecie di licenziamento è confi gurabile solo nella limitata area in cui non è richiesta<br />
la forma scritta, come nel caso del rapporto di lavoro domestico. Diversamente, nelle aree<br />
di applicabilità dell’art. 2, L. 604/1966, qualora il datore di lavoro ponga in essere un comportamento<br />
che possa essere inteso per il suo carattere univoco come espressione della volontà<br />
di estromettere defi nitivamente il lavoratore dall’azienda, tale condotta integra un licenziamento<br />
ineffi cace in quanto in violazione dell’art. 2, L. 604/1966.<br />
1.8 Rinnovabilità del licenziamento ineffi cace<br />
La Cassazione ha esaminato, inoltre, la questione della rinnovabilità del licenziamento ineffi cace.<br />
Sul punto, la Suprema Corte è unanime nel ritenere che il licenziamento intimato verbalmente è insuscettibile<br />
di convalida in quanto l’art. 1423 c.c. prevede «che il contratto nullo non può essere<br />
convalidato se la legge non dispone diversamente», salva peraltro la legittimità di un nuovo licenziamento,<br />
successivo a quello orale, che abbia tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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