licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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26 Capitolo 4 - La giusta causa di licenziamento<br />
In relazione alla lesione dell’elemento fi duciario – elemento che costituisce un presupposto<br />
necessario per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – «la condotta del lavoratore<br />
deve essere valutata nel suo contenuto obbiettivo, con specifi co riferimento alla natura<br />
e alla qualità del rapporto, al particolare vincolo di fi ducia che esso implica per la posizione<br />
rivestita nel suo ambito dal prestatore di lavoro, al grado di affi damento richiesto per le mansioni<br />
ricoperte, nonché nella sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verifi<br />
carsi, ai motivi che l’hanno determinato e alla intensità dell’elemento volitivo, che deve essere<br />
riferito anche all’ambito della relazione lavorativa e non solo ai profi li meramente interiori»<br />
(Cass. 12.4.2010, n. 8641).<br />
Per quanto attiene, invece, al vaglio di proporzionalità tra fatto addebitato e recesso «viene<br />
in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere<br />
la fi ducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un<br />
pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fi ni del giudizio di proporzionalità,<br />
l’infl uenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore<br />
che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di<br />
porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad<br />
attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni<br />
di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione<br />
espulsiva, non <strong>sulla</strong> base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di<br />
ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e<br />
sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto<br />
di lavoro» (Cass. 13.2.2012, n. 2014; Cass. 26.7.2010, n. 17514). Il giudizio di proporzionalità<br />
(art. 2106 c.c.) tra il fatto addebitato e la sanzione infl itta è, dunque, rimesso al giudice e si<br />
sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione<br />
al concreto rapporto.<br />
Tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale<br />
della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima<br />
sanzione disciplinare risulta giustifi cata solamente in presenza di un notevole inadempimento<br />
degli obblighi contrattuali ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria<br />
del rapporto (Cass. 6.4.2012, n. 6498).<br />
In concreto, la mancanza del lavoratore potrà dare luogo a giusta causa di licenziamento<br />
quando essa – tenuto presente ed applicato il principio di proporzionalità tra il fatto addebitato e<br />
la sanzione infl itta, e non rientrando la fattispecie in una specifi ca previsione disciplinare – sia di<br />
tale gravità da negare l’elemento essenziale del rapporto di lavoro quale è quello della fi ducia.<br />
Quanto alle elencazioni delle condotte disciplinarmente rilevanti contenute in alcuni contratti<br />
<strong>collettivi</strong>, la giurisprudenza si costantemente orientata nel senso di attribuire a siffatte<br />
elencazioni valenza meramente esemplifi cativa e non tassativa: tali “tipizzazioni”, infatti, pur<br />
potendo essere utilizzate dal giudice quale parametro di riferimento ai fi ni dell’accertamento<br />
della lesione del vincolo fi duciario, non sono mai state ritenute «idonee da sole a fornire il parametro<br />
per verifi care la sussistenza o meno della concreta lesione di quel vincolo» (Cass.<br />
10.12.2002, n. 17562).<br />
A tale riguardo, tuttavia, occorre sottolineare come la legislazione giuslavoristica più recente<br />
abbia attribuito rilevanza sempre più preminente alle condotte tipizzate nella contrattazione<br />
collettiva (nonché nei codici disciplinari aziendali e nei contratti <strong>individuali</strong> di lavoro “certifi<br />
cati”) al fi ne della valutazione della sussistenza, o meno, di una giusta causa di<br />
licenziamento.<br />
In particolare, l’art. 30, co. 3, L. 4.11.2010, n. 183 prevede che «nel valutare le motivazioni poste<br />
a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa … presenti nei<br />
contratti <strong>collettivi</strong> di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>