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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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52 Capitolo 7 - Il preavviso<br />

- essa è derogabile per accordo delle parti quando queste, prima della scadenza del periodo di<br />

preavviso, pattuiscano l’esonero immediato dagli obblighi relativi alle reciproche prestazioni.<br />

L’accertamento in ordine alla esistenza di tale accordo - che è desumibile anche da comportamenti<br />

taciti e concludenti, come quello dell’accettazione senza riserve da parte del lavoratore<br />

della preventiva liquidazione e corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso<br />

- forma oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione<br />

immune da errori logici e giuridici. In tale ipotesi, la data di cessazione del rapporto va<br />

fatta coincidere con quella del licenziamento, e non con la scadenza del periodo di preavviso<br />

dovuto, e ciò a tutti gli effetti, ed anche nei confronti di soggetti diversi dal datore di lavoro, quali<br />

gli enti gestori di previdenza e assistenza (Cass. 8.5.2004, n. 8797). La derogabilità e la rinunciabilità<br />

dell’effetto reale del preavviso non comporta però che la stessa previsione dell’obbligo<br />

del preavviso possa essere derogata dall’autonomia individuale o collettiva.<br />

L’orientamento circa l’effi cacia reale del preavviso è stato radicalmente ribaltato negli ultimi<br />

anni. Recentemente, infatti, la giurisprudenza prevalente attribuisce effi cacia obbligatoria<br />

al preavviso di licenziamento; alla stregua di tale nuova interpretazione, nell’ipotesi in cui una<br />

delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente<br />

con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva del<br />

preavviso (da ultimo, Cass. 3.1.2011, n. 36).<br />

7.3 Sospensione per sopravvenuta malattia<br />

Con riguardo all’ipotesi di malattia sopravvenuta, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare<br />

che il preavviso lavorato è - in base alle regole generali (art. 2110 c.c.) - soggetto a sospensione<br />

per sopravvenuta malattia del prestatore di lavoro, nei limiti del periodo di comporto<br />

(Cass. 11.4.2005, n. 7369; Cass. 30.8.2004, n. 17334).<br />

Atteso che il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti per l’intera durata del preavviso,<br />

laddove questo sia lavorato, durante tale periodo permane il dovere di fedeltà del lavoratore, il<br />

quale rimane pertanto soggetto all’avvio di eventuali procedimenti disciplinari.<br />

Inoltre, deve essere riconosciuta la possibilità al datore di lavoro, intimato il licenziamento<br />

con preavviso, di intimare, durante il decorso di tale periodo, un nuovo licenziamento per giusta<br />

causa che si sovrapponga al primo (Trib. Larino, 28.7.2009; Cass. 5.2.1992, n. 1236). Evidentemente<br />

anche il dipendente potrà dimettersi per giusta causa durante il preavviso «lavorato».<br />

7.4 Effi cacia reale del preavviso e indennità sostitutiva<br />

Per quanto riguarda la conversione del periodo di preavviso nella relativa indennità sostitutiva,<br />

in passato era stato precisato in giurisprudenza che tale sostituibilità non rientrasse<br />

nella unilaterale disponibilità della parte recedente essendo necessario il consenso del soggetto<br />

destinatario del recesso (c.d. effi cacia reale del preavviso); nè tantomeno il datore di lavoro,<br />

pur continuando a erogare la retribuzione per l’intero, poteva rifi utare la concreta prestazione<br />

lavorativa perché ciò avrebbe comportato violazione del principio di tutela della dignità<br />

del lavoratore sancito da una pluralità di norme del nostro ordinamento giuridico positivo (artt.<br />

4, 35, 41 Cost.; art. 2087 c.c.).<br />

In caso di accordo tra le parti circa la sostituzione del preavviso con l’indennità, invece,<br />

si verifi cava l’immediata interruzione del rapporto come nell’ipotesi di accettazione da parte<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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