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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 6 - Il licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo<br />

6.3.5 Ritiro del porto d’armi o mancato rinnovo del decreto di nomina<br />

Anche tali ipotesi rientrano nella categoria del licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo.<br />

La Suprema Corte ha ritenuto che la revoca della nomina a guardia giurata e/o il ritiro del<br />

porto d’armi da parte dell’autorità pubblica legittimino il datore di lavoro a recedere dal rapporto<br />

per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Tali provvedimenti della pubblica autorità,<br />

infatti, privano il lavoratore del titolo che lo abilita a svolgere le mansioni proprie di<br />

guardia giurata e, pertanto, giustifi cano il recesso del datore di lavoro qualora quest’ultimo<br />

non abbia un apprezzabile interesse alla prosecuzione del rapporto, interesse valutato alla<br />

stregua delle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare<br />

funzionamento di essa.<br />

6.3.6 Ritiro del tesserino di accesso alle strutture aeroportuali<br />

Con riferimento a questa particolare fattispecie è stato affermato che, nell’ambito dei rapporti<br />

di lavoro con le società di gestione degli impianti aeroportuali, il datore di lavoro può legittimamente<br />

recedere dal rapporto nel caso di revoca del tesserino di accesso alle zone aeroportuali<br />

da parte della Guardia di fi nanza. Il dipendente di società di gestione aeroportuale privato del<br />

tesserino, infatti, non può svolgere le mansioni affi date in quanto non può più accedere alle<br />

strutture aeroportuali. Ne consegue la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione<br />

che abilita il datore di lavoro a recedere dal rapporto ai sensi dell’art. 1464 c.c. in mancanza di un<br />

suo interesse apprezzabile alle future prestazione valutate con riguardo alle ragioni inerenti<br />

l’attività produttiva e la sua organizzazione. In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà dimostrare le<br />

ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile attendere la rimozione del temporaneo<br />

impedimento alle normali funzioni del lavoratore, sia delle analoghe ragioni ostative ad un impiego<br />

del medesimo, con mansioni almeno equivalenti, in luoghi diversi; tali ragioni devono essere<br />

inoltre valutate dal giudice del merito tenendo conto delle oggettive esigenze dell’impresa,<br />

delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva ivi attuato, del periodo<br />

di assenza, della ragionevolmente prevedibile, secondo un giudizio ex ante, protrazione della<br />

stessa e della natura delle mansioni espletate dal lavoratore.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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