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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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84 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

Il trattamento di integrazione salariale, cui è rapportata l’indennità di mobilità, viene determinato<br />

di anno in anno. Secondo la circolare Inps 8 febbraio 2012, n. 20, per l’anno 2012 il<br />

massimale mensile è pari a Euro 931,28 lordi per le retribuzioni mensili sino a Euro 2.014,77,<br />

ed Euro 1.119,32 lordi per le retribuzioni mensili che superano la soglia di Euro 2.014,77.<br />

L’indennità di mobilità viene corrisposta mensilmente dall’Inps.<br />

Disposizioni transitorie e abrogatio legis in relazione alla indennità di mobilità<br />

La recente L. 92/2012 ha introdotto un nuovo istituto denominato “Assicurazione Sociale<br />

per l’Impiego” – Aspi, gestito dall’Inps, gestioni prestazioni temporanee, con la funzione di<br />

fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità<br />

mensile di disoccupazione. Detta indennità mensile di disoccupazione si sostituirà dal<br />

2016 all’indennità di mobilità. Dal 2013 al 2016 si assisterà, invece, a una graduale diminuzione<br />

del periodo di mobilità. In particolare, l’art. 2, comma 46, della L. 92/2012 disciplina il regime<br />

transitorio applicabile ai lavoratori collocati in mobilità, in relazione al periodo dal 1º<br />

gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Viene defi nita la durata massima decrescente del trattamento<br />

di mobilità da attribuire ai lavoratori collocati in mobilità per ciascuno degli anni<br />

2013/2016, rapportando la durata del trattamento medesimo all’età dei lavoratori interessati.<br />

In tal senso viene stabilita in dodici mesi la durata minima attribuibile ai lavoratori più giovani,<br />

e in quarantotto mesi la durata massima decrescente attribuibile ai lavoratori più anziani. Infi<br />

ne, l’art. 2, commi 70 e 71, della L. 92/2012 abroga le disposizioni della L. 223/1991 in tema<br />

di intervento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e quelle in<br />

materia di indennità di mobilità dal 1° gennaio 2017.<br />

Esame congiunto<br />

Una volta inoltrata la comunicazione di avvio della procedura di mobilità ai destinatari<br />

previsti ex lege, entro sette giorni dal ricevimento dell’ultima comunicazione, a richiesta<br />

delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni di categoria, si procede<br />

all’esame congiunto tra le parti (art. 4, co. 5). Lo scopo della consultazione sindacale è<br />

quello di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale<br />

e la possibilità di utilizzazione diversa di tutto o di parte del personale in esubero, anche<br />

mediante contratti di solidarietà e forme fl essibili di gestione del tempo di lavoro. Inoltre,<br />

l’esame ha per oggetto anche la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento<br />

intese, in particolare, a facilitare la riqualifi cazione e la riconversione dei lavoratori in<br />

esubero. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere anche da esperti.<br />

La titolarità di richiedere l’esame congiunto spetta ad ogni componente della RSU (Trib. Milano,<br />

26.2.1999) e il datore di lavoro non ha la possibilità di escludere dalla procedura di consultazione<br />

un sindacato a sua discrezione, pena la confi gurabilità di una condotta antisindacale.<br />

Nell’ambito della consultazione sindacale il datore di lavoro è tenuto al rispetto degli obblighi<br />

di correttezza e buona fede: l’indisponibilità o il rifi uto a trattare con le organizzazioni sindacali<br />

costituisce condotta antisindacale (Pret. Milano, 25.3.1994).<br />

Al di là dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, il datore di lavoro non<br />

ha invece alcun obbligo di raggiungere l’accordo sindacale.<br />

Nell’ipotesi in cui le parti raggiungano l’accordo sindacale, l’imprenditore ha facoltà di collocare<br />

in mobilità il personale in esubero. Laddove, invece, l’accordo non venga raggiunto,<br />

esaurito il periodo temporale di 45 giorni previsto dalla legge si passa alla successiva fase in<br />

sede amministrativa.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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