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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 5<br />

IL GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO DI LICENZIAMENTO<br />

5.1 Nozione<br />

La nozione di giustifi cato motivo soggettivo di licenziamento è fornita dall’art. 3, L.<br />

15.7.1966, n. 604, ai sensi del quale esso consiste in un notevole inadempimento degli obblighi<br />

contrattuali del prestatore di lavoro<br />

5.2 Distinzione tra giusta causa e giustifi cato motivo soggettivo<br />

Secondo la prevalente dottrina la differenza tra giusta causa e giustifi cato motivo soggettivo<br />

di licenziamento non è qualitativa ma solo quantitativa, in relazione all’intensità e gravità<br />

del fatto commesso dal prestatore di lavoro. In altre parole, nel primo caso la maggiore gravità<br />

della mancanza commessa dal lavoratore giustifi ca il recesso in tronco dal rapporto di lavoro;<br />

nel secondo caso, la minore gravità dell’inadempimento obbliga il datore di lavoro a rispettare<br />

il periodo di preavviso.<br />

La giusta causa e il giustifi cato motivo soggettivo di licenziamento sono dunque due forme<br />

di inadempimento differenziate solo sul piano quantitativo, costituendo due species di un unico<br />

genus, essendo entrambe integrate dalla colpevole violazione da parte del lavoratore degli<br />

obblighi di diligenza, richiesti dalla natura delle prestazioni assegnategli, o di obbedienza alle<br />

disposizioni impartitegli dall’imprenditore e dai suoi ausiliari, o di fedeltà.<br />

5.3 Tipologie di recesso nella contrattazione collettiva<br />

Spesso i contratti <strong>collettivi</strong> tipizzano le ipotesi di giusta causa di licenziamento, più raramente<br />

ciò accade con riferimento alle fattispecie di giustifi cato motivo soggettivo di licenziamento.<br />

In ogni caso, il fatto che la disciplina collettiva preveda un comportamento come giusta<br />

causa di licenziamento non esime il giudice, investito della impugnativa della legittimità di tale<br />

recesso, dal dovere di valutare la gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze<br />

del caso concreto, tra le quali assume rilievo non trascurabile l’elemento intenzionale<br />

che sorregge la condotta del lavoratore; e, d’altra parte, il giudice può considerare come giusta<br />

causa ex art. 2119 c.c., ovvero come giustifi cato motivo soggettivo ex art. 3, L. 604/1966,<br />

anche un fatto diverso da quelli espressamente contemplati nella tipizzazione contrattuale,<br />

conservando il disposto del contratto semplicemente una portata indicativa (Cass. 26.5.2000,<br />

n. 6900).<br />

Al riguardo, peraltro, si sottolinea che in virtù della L. 28.6.2012, n. 92, la tipizzazione contrattuale<br />

è assurta a criterio legale di valenza dirimente ai fi ni della valutazione della legittimità<br />

del licenziamento per motivi soggettivi: il co. 4 dell’art. 18 S.L., come novellato dal<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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