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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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106 Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />

Assoggettabilità a contribuzione delle somme liquidate al lavoratore<br />

Dalla circostanza che il licenziamento invalidamente irrogato nell’area della tutela reale non è idoneo<br />

a interrompere il rapporto di lavoro consegue l’importante corollario che nel periodo intercorrente<br />

tra il licenziamento e il provvedimento di reintegra permane l’obbligo contributivo del datore<br />

di lavoro; pertanto, alle somme liquidate al lavoratore deve essere riconosciuta - per l’anzidetto<br />

periodo - natura non solo risarcitoria ma anche retributiva, con la conseguenza che l’attribuzione<br />

patrimoniale, sopravvivendo il rapporto di lavoro e quello assicurativo, è assoggettabile alla contribuzione<br />

previdenziale, a norma dell’art. 12, L. 30.4.1969, n. 153 (Cass. 13.1.2012, n. 402; conf. Cass.<br />

12.12.2007, n. 26078).<br />

Funzione «risarcitoria» dell’indennità<br />

Peraltro, nella particolare ipotesi di licenziamento del lavoratore che rinvenga immediatamente<br />

una nuova occupazione presso altro datore di lavoro in guisa tale che fra il rapporto cessato e quello<br />

così iniziato non si verifi chi soluzione di continuità, l’indennità alla quale il primo datore di lavoro<br />

sia stato condannato, ai sensi dell’art. 18, L. 20.5.1970, n. 300, per l’illegittimità del suo recesso,<br />

ha funzione esclusivamente risarcitoria - anche se subito dopo l’inizio della nuova occupazione sopravvenga<br />

un provvedimento di collocamento del lavoratore in cassa integrazione - e, conseguentemente,<br />

si sottrae alla contribuzione previdenziale (Cass. 24.4.1992, n. 4957).<br />

Restituzione dell’importo del TFR<br />

Naturalmente, nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato nel posto di lavoro, questi è tenuto a<br />

restituire l’importo ricevuto a titolo di trattamento di fi ne rapporto, maggiorato degli interessi legali<br />

(ma non della rivalutazione monetaria) dalla data della domanda di restituzione.<br />

10.2 Tutela obbligatoria<br />

Il regime della cd. tutela obbligatoria del rapporto di lavoro è previsto e disciplinato<br />

dall’art. 8, L. 15.7.1966, n. 604 (come modifi cato dall’art. 2, L. 11.5.1990, n. 108), ai sensi del<br />

quale «quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta<br />

causa o giustifi cato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro<br />

entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di<br />

importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione<br />

globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni<br />

dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni<br />

delle parti.<br />

La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fi no a 10 mensilità<br />

per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fi no a 14 mensilità per il<br />

prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro<br />

che occupa più di quindici prestatori di lavoro». Il contenuto peculiare di tale regime consiste,<br />

pertanto, nella circostanza di attribuire al datore di lavoro l’alternativa tra la riassunzione<br />

del lavoratore invalidamente licenziato e la corresponsione al medesimo di una indennità<br />

risarcitoria.<br />

Tale regime trova applicazione residuale rispetto all’ambito di operatività dell’art. 18 S.L.,<br />

nel senso che la disposizione in esame si applica a tutti i rapporti di lavoro esclusi dall’area di<br />

applicazione della tutela cd. reale e per i quali non operi il regime eccezionale della libera recedibilità.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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