licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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9.12 Ipotesi di esclusione<br />
Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
Ai sensi dell’art. 24, co. 4, L. 223/1991, le disposizioni in materia di licenziamento collettivo<br />
non si applicano ai casi di:<br />
● scadenza dei rapporti di lavoro a termine;<br />
● fi ne lavoro nelle costruzioni edili;<br />
● attività stagionali o saltuarie.<br />
In tali ipotesi, infatti, non vi è un ridimensionamento della forza lavoro: la cessazione dei<br />
rapporti di lavoro è connaturata alla caratteristica dell’attività imprenditoriale esercitata che<br />
risente in modo particolare di un andamento produttivo ciclico.<br />
9.12.1 Rapporti a termine<br />
La disposizione richiama espressamente i rapporti a termine e non i contratti a termine,<br />
con la conseguenza che sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge tutti i rapporti di<br />
lavoro in cui sia stabilito un termine di durata, come i contratti di formazione e lavoro, i contratti<br />
di apprendistato ed i lavoratori in prova. Al riguardo, e per completezza, si segnala come<br />
l’art. 2 della direttiva comunitaria 59/1998 escluda dall’ambito di applicazione della disciplina<br />
dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> i contratti a tempo determinato «a meno che tali <strong>licenziamenti</strong> non<br />
avvengano prima della scadenza del termine». Sul punto si registrano soluzioni dottrinali differenti<br />
e non constano pronunce giurisprudenziali.<br />
9.12.2 Fine lavoro nell’edilizia<br />
In linea generale nel settore edile l’ipotesi di «fi ne lavoro» viene interpretata come fi siologico<br />
esaurimento dei lavori e non come riduzione strutturale dell’impresa, con la conseguenza<br />
che il licenziamento del personale determinato, appunto, dal compimento della commessa<br />
viene fatto rientrare nel licenziamento plurimo individuale per motivo oggettivo.<br />
Inoltre, nella nozione di fi ne lavoro nelle costruzioni edili viene fatto rientrare anche l’esaurimento<br />
di una fase dei lavori, in conseguenza del quale possono essere licenziati i dipendenti<br />
che siano stati addetti solo a tale fase, qualora sia impossibile il loro impiego in altre mansioni<br />
o attività (Cass. 22.6.2000, n. 8506).<br />
Si segnala peraltro che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, la deroga<br />
alla disciplina dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> nel caso di fi ne lavoro nelle costruzioni edili, prevista<br />
dall’art. 24 L. 223/1991, non può operare quando la fase lavorativa è in corso di graduale<br />
esaurimento, atteso che anche in tale ipotesi occorre procedere ad una scelta tra lavoratori da<br />
adibire alla ultimazione dei lavori e lavoratori da licenziare; scelta che deve seguire le regole<br />
fi ssate dagli artt. 4 e 5, L. 223/1991 (Cass. 12.8.2011, n. 17273).<br />
Pertanto, è necessario distinguere l’ipotesi in cui il licenziamento del personale sia connesso<br />
effettivamente alla «fi ne lavoro» o alla «fi ne fase lavorativa» da quello in cui il licenziamento<br />
sia determinato da una situazione di crisi per riduzione dell’attività, ipotesi che comporta<br />
l’applicazione dell’art. 24, L. 223/1991.<br />
9.12.3 Attività stagionali o saltuarie<br />
Sul concetto di attività stagionale la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che l’attività<br />
alberghiera non possa essere considerata stagionale in quanto, pur potendo l’impresa<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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