licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 13<br />
LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE D’AZIENDA<br />
E DI ALTRE CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI<br />
13.1 Il dirigente d’azienda<br />
L’art. 10, L. 15.7.1966, n. 604, esclude dal proprio ambito di applicazione i dirigenti d’azienda,<br />
il cui rapporto di lavoro non gode né della c.d. tutela reale né di quella obbligatoria, ma<br />
è assoggettato al regime della libera recedibilità, con conseguente applicazione della disciplina<br />
legale dettata dagli artt. 2118 e 2119 c.c.<br />
Tale esclusione è stata dichiarata costituzionalmente legittima in ragione dell’impossibilità<br />
di equiparare il dirigente agli altri lavoratori subordinati, attesa la peculiare collocazione del<br />
primo all’interno dell’organizzazione aziendale e del particolare atteggiarsi del vincolo fi duciario<br />
che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale.<br />
La questione dell’illegittimità costituzionale della norma in esame è stata ritenuta manifestamente<br />
infondata, per le medesime ragioni sopra esposte, anche successivamente alla promulgazione<br />
della L. 108/1990, che ha introdotto due disposizioni che riguardano (anche) il licenziamento<br />
del dirigente: la prescrizione della forma scritta del recesso e la disciplina<br />
sanzionatoria del licenziamento discriminatorio.<br />
Tuttavia, la contrattazione collettiva è da tempo intervenuta al fi ne di limitare convenzionalmente<br />
l’esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro; infatti, la maggior parte dei contratti<br />
<strong>collettivi</strong> di categoria prevede la «giustifi catezza» quale presupposto di legittimità contrattuale<br />
del licenziamento irrogato, la cui assenza determina - di contro - il diritto del dirigente alla<br />
corresponsione di un’indennità supplementare, istituto di natura esclusivamente pattizia.<br />
Valga osservare sul punto che, come sottolineato dalla giurisprudenza, sebbene la disciplina<br />
limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi 604/1966 e 300/1970 non sia applicabile,<br />
ai sensi dell›art. 10 della prima delle leggi citate, ai dirigenti convenzionali (quelli cioè da<br />
ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti<br />
di dirigenti apicali che di dirigenti medi o minori), essa trova tuttavia applicazione in caso di<br />
licenziamento di pseudo-dirigenti, «vale a dire coloro i cui compiti non sono in alcun modo<br />
riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente» (Cass. 13.12.2010, n. 25145).<br />
Occorre, infi ne, ricordare che il nuovo rito speciale per le controversie in tema di <strong>licenziamenti</strong><br />
introdotto dalla L. 92/2012 (cfr. Capitolo 12) non si applica in caso di cessazione del<br />
rapporto dirigenziale, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 1, co. 47, della legge menzionata,<br />
in base alla quale le relative disposizioni «si applicano alle controversie aventi ad<br />
oggetto l’impugnativa dei <strong>licenziamenti</strong> nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della L.<br />
20.5.1970, n. 300, e successive modifi cazioni».<br />
13.2 Licenziamento disciplinare<br />
Il licenziamento disciplinare del dirigente è stato oggetto di vivace dibattito nel corso degli<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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