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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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72 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

stipulare contratti a termine e pur potendo essere caratterizzata da ritmi stagionali, non ha<br />

per propria natura carattere di precarietà e saltuarietà, salva l’esistenza di tali particolarità<br />

che devono essere provate rigorosamente dal datore di lavoro (Cass. 29.11.2000, n. 15290).<br />

Peraltro, si segnala che secondo la giurisprudenza di merito l’esclusione dalla disciplina dei<br />

<strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> non deve essere riferita limitatamente ai rapporti di lavoro a termine<br />

ma deve riguardare anche i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Diversamente, il riferimento<br />

alle attività stagionali contenuto nella disposizione dell’art. 24, co. 4, sarebbe già ricompreso<br />

nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine (Trib. Napoli, 24.1. 1994).<br />

9.13 Agenzie di somministrazione di lavoro<br />

Il D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico agli artt. 20-28<br />

l’istituto della somministrazione di lavoro, anche a tempo indeterminato (cd. staff leasing).<br />

Tale istituto è stato successivamente abolito dall’art. 1, co. 46, della L. 24.12.2007, n. 247, con<br />

effetto dal 1°.1. 2008, e reintrodotto dall’art. 2, co. 143, L. 23.12.2009, n. 191.<br />

A tale ultimo riguardo ed ai limitati fi ni della presente trattazione viene in rilievo l’art. 22, co. 4,<br />

ai sensi del quale «le disposizioni di cui all’art. 4 della L. 23.7.1991, n. 223, non trovano applicazione<br />

anche nel caso di fi ne dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato».<br />

Ne consegue che il licenziamento dei dipendenti del somministratore assunti a tempo indeterminato<br />

ed impiegati presso l’impresa utilizzatrice, nell’ipotesi in cui abbiano termine i<br />

«lavori connessi alla somministrazione», concreta una fattispecie di licenziamento plurimo<br />

individuale per motivo oggettivo.<br />

Infatti, l’ultimo capoverso del citato co. 4 dispone che in questo caso trova applicazione<br />

l’art. 3, L. 15.7.1966, n. 604.<br />

9.14 Requisiti dimensionali<br />

Come già sopra esposto la disciplina della procedura di mobilità trova applicazione alle<br />

sole imprese che abbiano alle proprie dipendenze globalmente più di 15 lavoratori, indipendentemente<br />

dall’articolazione dell’azienda in diverse unità produttive. Tale requisito numerico<br />

è soddisfatto anche ove vi sia un collegamento economico-funzionale tra più imprese che consenta<br />

di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre<br />

in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione<br />

tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse<br />

comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-fi nanziario tale da individuare un<br />

unico soggetto direttivo che faccia confl uire le diverse attività delle singole imprese verso uno<br />

scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie<br />

persone giuridiche distinte, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e<br />

contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 10.4.2009, n. 8809).<br />

9.15 Riferimento temporale della consistenza numerica dell’impresa<br />

Per quanto concerne la fattispecie di licenziamento collettivo delle imprese ammesse alla<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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