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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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LICENZIAMENTI: PICCOLI PASSI IN AVANTI<br />

L’attuale contesto economico rende quanto mai attuale fare un punto <strong>sulla</strong> fi scalità delle opeIl Governo<br />

Monti, fi n dal suo insediamento, ha espresso l’intenzione di far evolvere il mercato del lavoro<br />

verso un equilibrio occupazionale basato su una maggiore fl uidità e dinamicità per favorire l’inserimento<br />

più stabile dei giovani nel mondo del lavoro. Purtroppo però nel corso del confronto con le<br />

Parti Sociali il progetto di riforma elaborato dal Governo ha subìto un profondo mutamento di contenuto,<br />

perdendo di incisività anche sul versante della nuova disciplina dei <strong>licenziamenti</strong>.<br />

Sembrava infatti che attraverso l’eliminazione della reintegrazione sui <strong>licenziamenti</strong> per motivi<br />

economici e su parte di quelli disciplinari e l’introduzione di una indennità compresa tra un minimo<br />

e un massimo predefi niti, si potesse determinare con precisione il severance cost e si passasse da<br />

un sistema di job property ad un sistema di responsabilizzazione dell’impresa, in grado di aumentare<br />

tra l’altro l’attrattività del nostro sistema per gli investimenti stranieri e la produttività del<br />

nostro sistema economico. In realtà, la reintroduzione della reintegrazione vanifi ca quasi completamente<br />

la portata di questa manovra. La riforma non modifi ca davvero le condizioni in uscita e, per<br />

di più, irrigidisce l’ingresso nel mercato del lavoro. Unico vero elemento positivo è l’introduzione<br />

della conciliazione obbligatoria, utile per tempestività e per fi nalità, anche se poi ci si limita semplicemente<br />

a suggerire l’utilizzo dell’outplacement - che sarebbe invece fondamentale per la ricollocazione<br />

delle persone e per un sano sviluppo occupazionale - senza incentivarlo in nessun modo.<br />

In questa sede vogliamo limitarci ad alcune, necessarie, considerazioni circa i noti provvedimenti<br />

in materia di <strong>licenziamenti</strong>, che ben verranno illustrati nella presente pubblicazione.<br />

Il fatto che solo per le ragioni discriminatorie si sia mantenuto il regime precedente di reintegro<br />

unito ad indennità potenzialmente illimitata fa comprendere sia la gravità giustamente attribuita<br />

alle forme di discriminazione che, al contempo, la durezza complessiva del precedente sistema,<br />

che oggi viene fortunatamente riformato.<br />

Parlare di “radicale insussistenza del fatto” lascia, probabilmente, eccessivo spazio discrezionale<br />

al giudice nel defi nirne le fattispecie; tuttavia, la limitazione, in tal caso, a 12 mensilità massime di<br />

indennizzo costituisce un importante passo avanti per permettere alle aziende di conoscere il costo,<br />

seppur ingente, del licenziamento.<br />

Negli altri casi viene fatta chiarezza cancellando la reintegrazione e defi nendo con precisione l’intervallo<br />

di indennità.<br />

In questo quadro rimane delicata la questione del licenziamento per scarso rendimento, non dipendente<br />

da disabilità o malattia in fase acuta: l’assenza di certezza circa l’esito del possibile giudizio<br />

continua infatti a costituire un problema per persone e aziende.<br />

Infi ne, <strong>sulla</strong> disciplina del procedimento giudiziale in materia di licenziamento, vengono introdotte<br />

due novità di rilievo che dovrebbero ridurre tempi ed incertezze: l’istituzione di un “tentativo di<br />

conciliazione” – rapido per legge, obbligatorio e che consiglia l’utilizzo dello strumento dell’outplacement<br />

– che si confi gura come una sorta di “primo grado di giudizio”; e l’attivazione di una corsia<br />

privilegiata rispetto a tutte le altre cause di lavoro.

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