licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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102 Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />
Lavoratore impossibilitato<br />
a riprendere servizio<br />
Laddove il lavoratore sia impossibilitato a riprendere servizio a causa di una<br />
malattia, l’invio del certifi cato medico è stato considerato dalla giurisprudenza<br />
di legittimità un’idonea adesione per fatti concludenti all’invito formulato<br />
dal datore di lavoro, determinando il normale effetto sospensivo della prestazione<br />
lavorativa che si verifi ca in costanza di rapporto di lavoro subordinato.<br />
10.1.7 Situazioni che non consentono la reintegrazione<br />
L’inottemperanza del datore di lavoro all’ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente<br />
licenziato può dipendere dall’impossibilità oggettiva di procedere a tale reintegrazione,<br />
come accade nell’ipotesi in cui sia cessata l’attività aziendale svolta dal datore di lavoro.<br />
In questa fattispecie, la giurisprudenza di legittimità giustifi ca la mancata reintegrazione del<br />
lavoratore, fermo restando il diritto di quest’ultimo di percepire l’indennità risarcitoria prevista<br />
dall’art. 18 S.L.<br />
10.1.8 Responsabilità penale per l’inosservanza dell’ordine di reintegrazione<br />
L’affermata incoercibilità dell’ordine di reintegrazione ha quale importante corollario, secondo<br />
la dottrina maggioritaria, quello della inconfi gurabilità a carico del datore di lavoro del<br />
reato di mancata esecuzione dolosa «di un provvedimento del giudice civile che (...) prescrive<br />
misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito» previsto e disciplinato<br />
dall’art. 388, co. 2, c.p.<br />
Nella giurisprudenza, tuttavia, si assiste ad un orientamento assolutamente ondivago.<br />
Infatti, sebbene la Suprema Corte e, con essa, parte della giurisprudenza di merito concordino<br />
con le riportate conclusioni, altra parte della giurisprudenza di merito afferma invece che<br />
è illecito il comportamento datoriale consistente nel rifi uto della fi sica riammissione in azienda<br />
del lavoratore reintegrato, che confi gura l’elusione di una misura cautelare a difesa del<br />
credito, punibile ai sensi dell’art. 388 cpv. c.p. (Pret. Catanzaro, 19.3.1999).<br />
La medesima incertezza giurisprudenziale si registra anche con riferimento all’ipotesi di<br />
reato di cui al co. 1 dell’art. 388 c.p., nel quale incorre «chiunque, per sottrarsi all’adempimento<br />
degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna (...) compie (...) atti simulati o<br />
fraudolenti».<br />
Deve invece escludersi la sussistenza della contravvenzione ex art. 650 c.p. a carico del<br />
datore di lavoro che si rifi uti di riammettere in azienda il lavoratore reintegrato, procedendo ad<br />
erogargli la retribuzione spettante.<br />
10.1.9 Luogo della reintegrazione e trasferimento del lavoratore reintegrato<br />
In linea generale, a seguito dell’ordine di reintegrazione del lavoratore il datore deve in via<br />
prioritaria riammettere il dipendente nel posto di lavoro nel luogo in cui si era precedentemente<br />
svolto il rapporto. Ove però la reintegrazione non possa avvenire nell’originario posto di<br />
lavoro perché tutta l’unità produttiva alla quale era addetto il lavoratore licenziato è stata soppressa,<br />
la reintegrazione ex art. 18 L. 300/1970 non può che essere riferita genericamente<br />
all’azienda del datore di lavoro, non potendo il giudice individuare una sede di lavoro alternativa<br />
a quella originaria, rientrando nelle scelte datoriali l’assegnazione del dipendente ad una<br />
nuova sede di lavoro (Cass. 3.5.2004, n. 8364).<br />
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nel ritenere che il datore<br />
di lavoro, in presenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive con-<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>