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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 11 - La nuova disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 18 S.L<br />

Nella fattispecie in esame, ovvero il licenziamento motivato da mancanze più o meno gravi del<br />

lavoratore (appunto, giusta causa o giustifi cato motivo soggettivo), il giudice avrà per la prima volta<br />

la possibilità di graduare la sanzione, a seconda dei casi, tra la reintegrazione del lavoratore nel<br />

posto di lavoro o un’indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità di retribuzione.<br />

11.2.1 La reintegrazione<br />

In particolare l’art. 18, co. 4, S.L., come modifi cato dalla L. 28.6.2012, n. 92, dispone che il giudice,<br />

laddove accerti la “non giustifi cazione” del licenziamento per l’inesistenza del fatto imputato<br />

al lavoratore ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa<br />

<strong>sulla</strong> base delle previsioni dei contratti <strong>collettivi</strong> ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulli il<br />

licenziamento e disponga la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nonché il risarcimento<br />

in suo favore del danno retributivo e contributivo patito, entro il massimo di 12 mensilità di retribuzione<br />

(per quanto riguarda il danno retributivo, quello contributivo deve essere risarcito integralmente,<br />

sia pure maggiorato dei soli interessi legali e senza applicazione di sanzione per omessa o<br />

ritardata contribuzione), dedotto quanto percepito o percepibile dal medesimo nel periodo intercorso<br />

tra la data di licenziamento e quella di reintegrazione (c.d. aliunde perceptum et percipiendum:<br />

cfr. Capitolo 10). In ogni caso, il lavoratore continuerà ad avere facoltà di optare per un’indennità<br />

pari a 15 mensilità di retribuzione in luogo della reintegrazione. Non è previsto in questo caso<br />

il minimo di cinque mensilità in precedenza sempre accordato dalla norma.<br />

Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali<br />

dal giorno del licenziamento fi no a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati<br />

degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione,<br />

per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che<br />

sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata<br />

al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.<br />

Dunque, in caso di inesistenza dell’addebito o di sproporzionalità “assoluta” perché conclamata<br />

dalle fonti indicate dalla norma tra fatto contestato e sanzione irrogata, il giudice necessariamente<br />

dovrà condannare il datore alla sanzione reintegratoria già prevista in passato, sì che è lecito concludere<br />

che per tali due profi li di illegittimità la disciplina sanzionatoria è rimasta del tutto immutata.<br />

Nota di merito, attesa la proverbiale lungaggine dei tempi della giustizia italiana anche del lavoro,<br />

il contenimento in dodici mesi del massimo dell’indennità risarcitoria per il periodo intercorso tra<br />

licenziamento e reintegrazione: correttivo accettato dalle parti sociali nel lungo confronto in sede<br />

ministeriale, che ben si coniuga con la nuova disciplina processuale (di cui infra al Capitolo 12), novità<br />

senza le quali il processo del lavoro in caso di licenziamento rischiava di rimanere una cambiale<br />

in bianco o una sorta di rendita a favore del lavoratore in caso di soccombenza datoriale.<br />

11.2.2 L’indennità risarcitoria<br />

Diversamente, nelle “altre ipotesi” di accertata illegittimità del licenziamento disciplinare,<br />

il giudice non potrà disporre la reintegrazione bensì, dichiarato comunque risolto il rapporto<br />

di lavoro, condannerà il datore di lavoro alla corresponsione di un’indennità risarcitoria determinata<br />

tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità di retribuzione <strong>sulla</strong> base di “vari<br />

parametri”, individuati nell’anzianità del lavoratore, nel numero dei dipendenti occupati, nelle<br />

dimensioni dell’attività economica, nel comportamento e nelle condizioni delle parti, con onere<br />

di specifi ca motivazione a tale riguardo (art. 18, co. 5).<br />

V’è da chiedersi quali siano le altre ipotesi cui fa riferimento la norma. Un’interpretazione<br />

sistematica che voglia dare un qualche signifi cato alla portata innovativa della norma non può<br />

che partire dal dato letterale della stessa.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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