licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 11 - La nuova disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 18 S.L<br />
Nella fattispecie in esame, ovvero il licenziamento motivato da mancanze più o meno gravi del<br />
lavoratore (appunto, giusta causa o giustifi cato motivo soggettivo), il giudice avrà per la prima volta<br />
la possibilità di graduare la sanzione, a seconda dei casi, tra la reintegrazione del lavoratore nel<br />
posto di lavoro o un’indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità di retribuzione.<br />
11.2.1 La reintegrazione<br />
In particolare l’art. 18, co. 4, S.L., come modifi cato dalla L. 28.6.2012, n. 92, dispone che il giudice,<br />
laddove accerti la “non giustifi cazione” del licenziamento per l’inesistenza del fatto imputato<br />
al lavoratore ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa<br />
<strong>sulla</strong> base delle previsioni dei contratti <strong>collettivi</strong> ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulli il<br />
licenziamento e disponga la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nonché il risarcimento<br />
in suo favore del danno retributivo e contributivo patito, entro il massimo di 12 mensilità di retribuzione<br />
(per quanto riguarda il danno retributivo, quello contributivo deve essere risarcito integralmente,<br />
sia pure maggiorato dei soli interessi legali e senza applicazione di sanzione per omessa o<br />
ritardata contribuzione), dedotto quanto percepito o percepibile dal medesimo nel periodo intercorso<br />
tra la data di licenziamento e quella di reintegrazione (c.d. aliunde perceptum et percipiendum:<br />
cfr. Capitolo 10). In ogni caso, il lavoratore continuerà ad avere facoltà di optare per un’indennità<br />
pari a 15 mensilità di retribuzione in luogo della reintegrazione. Non è previsto in questo caso<br />
il minimo di cinque mensilità in precedenza sempre accordato dalla norma.<br />
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali<br />
dal giorno del licenziamento fi no a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati<br />
degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione,<br />
per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che<br />
sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata<br />
al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.<br />
Dunque, in caso di inesistenza dell’addebito o di sproporzionalità “assoluta” perché conclamata<br />
dalle fonti indicate dalla norma tra fatto contestato e sanzione irrogata, il giudice necessariamente<br />
dovrà condannare il datore alla sanzione reintegratoria già prevista in passato, sì che è lecito concludere<br />
che per tali due profi li di illegittimità la disciplina sanzionatoria è rimasta del tutto immutata.<br />
Nota di merito, attesa la proverbiale lungaggine dei tempi della giustizia italiana anche del lavoro,<br />
il contenimento in dodici mesi del massimo dell’indennità risarcitoria per il periodo intercorso tra<br />
licenziamento e reintegrazione: correttivo accettato dalle parti sociali nel lungo confronto in sede<br />
ministeriale, che ben si coniuga con la nuova disciplina processuale (di cui infra al Capitolo 12), novità<br />
senza le quali il processo del lavoro in caso di licenziamento rischiava di rimanere una cambiale<br />
in bianco o una sorta di rendita a favore del lavoratore in caso di soccombenza datoriale.<br />
11.2.2 L’indennità risarcitoria<br />
Diversamente, nelle “altre ipotesi” di accertata illegittimità del licenziamento disciplinare,<br />
il giudice non potrà disporre la reintegrazione bensì, dichiarato comunque risolto il rapporto<br />
di lavoro, condannerà il datore di lavoro alla corresponsione di un’indennità risarcitoria determinata<br />
tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità di retribuzione <strong>sulla</strong> base di “vari<br />
parametri”, individuati nell’anzianità del lavoratore, nel numero dei dipendenti occupati, nelle<br />
dimensioni dell’attività economica, nel comportamento e nelle condizioni delle parti, con onere<br />
di specifi ca motivazione a tale riguardo (art. 18, co. 5).<br />
V’è da chiedersi quali siano le altre ipotesi cui fa riferimento la norma. Un’interpretazione<br />
sistematica che voglia dare un qualche signifi cato alla portata innovativa della norma non può<br />
che partire dal dato letterale della stessa.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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