17.06.2013 Views

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

78 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

Innanzitutto ci si è chiesti se al termine della procedura di mobilità il datore di lavoro debba<br />

comunque intimare effettivamente un numero di <strong>licenziamenti</strong> pari ad almeno cinque o se, di<br />

contro, si debba avere riguardo esclusivamente al numero di esuberi inizialmente denunciati<br />

nel programma di riduzione del personale, indipendentemente dai recessi in seguito effettivamente<br />

intimati dal datore di lavoro.<br />

La risposta a tale problema interpretativo è stata risolta nel senso che ciò che rileva affi nché<br />

si possa rientrare nella fattispecie di licenziamento collettivo è il momento iniziale di denuncia<br />

dell’esubero: è suffi ciente che al momento dell’avvio della procedura emerga l’intenzione<br />

dell’imprenditore di voler effettuare almeno 5 <strong>licenziamenti</strong>, e ciò a prescindere dal fatto<br />

che, in seguito, il numero dei <strong>licenziamenti</strong> effettivamente intimati sia inferiore alla soglia<br />

prevista dalla legge.<br />

Tale interpretazione trova principale conferma nel dato testuale della disposizione in commento<br />

che fa espresso riferimento «all’intenzione» del datore di lavoro e, dunque, al momento<br />

iniziale di avvio della procedura.<br />

In secondo luogo, siffatta interpretazione trova conferma nella stessa ratio della procedura<br />

di consultazione sindacale che è tesa proprio a ridurre il numero dei prospettati esuberi.<br />

A favore di tale interpretazione è anche il Ministero del lavoro che con la circolare 62/1996<br />

ha chiarito che «è corretta l’interpretazione per cui il numero dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> può<br />

essere inferiore a cinque, purché al momento dell’avvio della procedura di mobilità il datore di<br />

lavoro abbia inteso procedere al licenziamento di almeno cinque unità».<br />

Siffatta soluzione è accolta anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui per poter qualifi<br />

care un licenziamento come collettivo ex lege 223/1991 è suffi ciente che, all’atto di attivazione<br />

della procedura, il datore di lavoro intenda addivenire alla risoluzione di almeno cinque rapporti<br />

di lavoro, indipendentemente dalla circostanza che, nelle more della procedura, il numero iniziale<br />

delle dichiarate eccedenze venga ridotto (Trib. Milano, 29 febbraio 2003). Tale orientamento è<br />

stato successivamente confermato dalla Suprema Corte (Cass. 22.1. 2007, n. 1334).<br />

Diversa è l’ipotesi del datore di lavoro che, ammesso al benefi cio della CIGS e non essendo<br />

in grado di garantire il reimpiego dei lavoratori sospesi, intenda procedere al licenziamento<br />

collettivo: in tale ipotesi, infatti, la procedura di mobilità dovrà essere esperita indipendentemente<br />

dal numero di lavoratori che, non essendo possibile riassorbire, devono essere collocati<br />

in mobilità (Pret. Trieste, 8.8.1998).<br />

Ipotesi diverse di cessazione del rapporto di lavoro e raggiungimento della soglia numerica<br />

delle cinque unità<br />

Sotto altro profi lo, ci si è chiesti se comunque un numero di <strong>licenziamenti</strong> inferiore a cinque<br />

non possa essere integrato con altre forme di recesso dal rapporto di lavoro, quali dimissioni,<br />

anche incentivate, o risoluzioni consensuali, sì da ricostruire ex post una fattispecie altrimenti<br />

individuale sotto il profi lo meramente numerico.<br />

A tale riguardo, la questione può dirsi risolta a seguito di diverse pronunce della Suprema<br />

Corte, la quale ha ancora di recente confermato che ai fi ni della sussistenza di un licenziamento<br />

collettivo e della applicabilità della relativa disciplina, il termine licenziamento va<br />

inteso in senso tecnico, non potendo ad esso parifi carsi qualunque altro tipo di cessazione<br />

del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi<br />

di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione<br />

del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze<br />

della forza lavoro che giustifi ca il ricorso ai <strong>licenziamenti</strong> (Cass. 29.3.2010, n. 7519). Tale<br />

principio si fonda sul presupposto che il dato testuale dell’art. 24 parla espressamente di<br />

almeno cinque <strong>licenziamenti</strong> ed il termine «licenziamento» nel nostro ordinamento costitu-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!