licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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78 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
Innanzitutto ci si è chiesti se al termine della procedura di mobilità il datore di lavoro debba<br />
comunque intimare effettivamente un numero di <strong>licenziamenti</strong> pari ad almeno cinque o se, di<br />
contro, si debba avere riguardo esclusivamente al numero di esuberi inizialmente denunciati<br />
nel programma di riduzione del personale, indipendentemente dai recessi in seguito effettivamente<br />
intimati dal datore di lavoro.<br />
La risposta a tale problema interpretativo è stata risolta nel senso che ciò che rileva affi nché<br />
si possa rientrare nella fattispecie di licenziamento collettivo è il momento iniziale di denuncia<br />
dell’esubero: è suffi ciente che al momento dell’avvio della procedura emerga l’intenzione<br />
dell’imprenditore di voler effettuare almeno 5 <strong>licenziamenti</strong>, e ciò a prescindere dal fatto<br />
che, in seguito, il numero dei <strong>licenziamenti</strong> effettivamente intimati sia inferiore alla soglia<br />
prevista dalla legge.<br />
Tale interpretazione trova principale conferma nel dato testuale della disposizione in commento<br />
che fa espresso riferimento «all’intenzione» del datore di lavoro e, dunque, al momento<br />
iniziale di avvio della procedura.<br />
In secondo luogo, siffatta interpretazione trova conferma nella stessa ratio della procedura<br />
di consultazione sindacale che è tesa proprio a ridurre il numero dei prospettati esuberi.<br />
A favore di tale interpretazione è anche il Ministero del lavoro che con la circolare 62/1996<br />
ha chiarito che «è corretta l’interpretazione per cui il numero dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> può<br />
essere inferiore a cinque, purché al momento dell’avvio della procedura di mobilità il datore di<br />
lavoro abbia inteso procedere al licenziamento di almeno cinque unità».<br />
Siffatta soluzione è accolta anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui per poter qualifi<br />
care un licenziamento come collettivo ex lege 223/1991 è suffi ciente che, all’atto di attivazione<br />
della procedura, il datore di lavoro intenda addivenire alla risoluzione di almeno cinque rapporti<br />
di lavoro, indipendentemente dalla circostanza che, nelle more della procedura, il numero iniziale<br />
delle dichiarate eccedenze venga ridotto (Trib. Milano, 29 febbraio 2003). Tale orientamento è<br />
stato successivamente confermato dalla Suprema Corte (Cass. 22.1. 2007, n. 1334).<br />
Diversa è l’ipotesi del datore di lavoro che, ammesso al benefi cio della CIGS e non essendo<br />
in grado di garantire il reimpiego dei lavoratori sospesi, intenda procedere al licenziamento<br />
collettivo: in tale ipotesi, infatti, la procedura di mobilità dovrà essere esperita indipendentemente<br />
dal numero di lavoratori che, non essendo possibile riassorbire, devono essere collocati<br />
in mobilità (Pret. Trieste, 8.8.1998).<br />
Ipotesi diverse di cessazione del rapporto di lavoro e raggiungimento della soglia numerica<br />
delle cinque unità<br />
Sotto altro profi lo, ci si è chiesti se comunque un numero di <strong>licenziamenti</strong> inferiore a cinque<br />
non possa essere integrato con altre forme di recesso dal rapporto di lavoro, quali dimissioni,<br />
anche incentivate, o risoluzioni consensuali, sì da ricostruire ex post una fattispecie altrimenti<br />
individuale sotto il profi lo meramente numerico.<br />
A tale riguardo, la questione può dirsi risolta a seguito di diverse pronunce della Suprema<br />
Corte, la quale ha ancora di recente confermato che ai fi ni della sussistenza di un licenziamento<br />
collettivo e della applicabilità della relativa disciplina, il termine licenziamento va<br />
inteso in senso tecnico, non potendo ad esso parifi carsi qualunque altro tipo di cessazione<br />
del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi<br />
di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione<br />
del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze<br />
della forza lavoro che giustifi ca il ricorso ai <strong>licenziamenti</strong> (Cass. 29.3.2010, n. 7519). Tale<br />
principio si fonda sul presupposto che il dato testuale dell’art. 24 parla espressamente di<br />
almeno cinque <strong>licenziamenti</strong> ed il termine «licenziamento» nel nostro ordinamento costitu-<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>