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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 6 - Il licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo<br />

6.2.3 Mansioni precedentemente attribuite al lavoratore e soppressione<br />

del posto<br />

Ai fi ni della sussistenza del giustifi cato motivo oggettivo, nel caso di licenziamento causato<br />

dalla soppressione del posto di lavoro cui è addetto il singolo lavoratore non è necessario che vengano<br />

soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore medesimo, ben potendo<br />

tali mansioni essere diversamente ripartite (Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 22.8.2007, n. 17887).<br />

6.2.4 Cessazione dell’attività produttiva<br />

Rientra nell’ipotesi del giustifi cato motivo oggettivo il licenziamento individuale conseguente<br />

alla cessazione dell’attività produttiva, ipotesi peraltro espressamente prevista dall’art.<br />

24, c. 2, L. 223/1991 per il licenziamento collettivo.<br />

La scelta dell’imprenditore di cessare l’attività produttiva non è censurabile e l’imprenditore<br />

non è tenuto a giustifi care la decisione di non permanere ulteriormente nel mondo della<br />

produzione e dello scambio di beni e servizi: ne consegue che la cessazione dell’attività non<br />

deve necessariamente essere collegata ad una crisi aziendale.<br />

Coerentemente con l’impostazione sopra riportata, la giurisprudenza di legittimità ha affermato<br />

altresì che costituisce giustifi cato motivo oggettivo la decisione del datore di lavoro di<br />

cessare l’attività per il timore di dover affrontare eccessivi impegni economici in conseguenza<br />

delle rivendicazioni seppure legittime dei dipendenti.<br />

Peraltro, il datore di lavoro deve dimostrare l’avvenuta cessazione dell’attività produttiva, la quale<br />

non è esclusa dal fatto che lo stabilimento sede dell’impresa non sia stato immediatamente dismesso<br />

o alienato rimanendo nella disponibilità dell’imprenditore ma come entità non funzionante, né è<br />

esclusa dal fatto che uno o pochi dipendenti siano stati mantenuti in servizio al solo fi ne di compiere<br />

e completare le pratiche relative alla suddetta cessazione dell’attività (Cass. 16.7.1992, n. 8601).<br />

6.2.5 Matrimonio e maternità in caso di cessazione dell’attività<br />

La cessazione dell’attività lavorativa viene in rilievo in relazione ad alcune norme poste a<br />

tutela della donna lavoratrice. Infatti, ai sensi dell’art. 35, co. 5, del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, è<br />

nullo il licenziamento intimato per causa di matrimonio salvo il caso in cui il datore di lavoro<br />

dimostri che questo sia motivato dalla cessazione dell’attività dell’azienda alla quale la lavoratrice<br />

è addetta. Parimenti non è valido ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, il licenziamento<br />

intimato dall’inizio del periodo di gestazione e fi no al termine del periodo di interdizione<br />

dal lavoro nonché fi no ad un anno di età del bambino, a meno che non ricorrano alcune<br />

ipotesi, fra le quali è appunto prevista la cessazione dell’attività.<br />

6.2.6 Onere probatorio<br />

In tema di licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve assolvere<br />

all’onere di provare:<br />

a. la sussistenza in concreto delle ragioni di carattere produttivo-organizzative addotte;<br />

b. l’incidenza causale di dette ragioni <strong>sulla</strong> posizione rivestita in azienda dal lavoratore licenziato;<br />

c. l’impossibilità di utilizzare il prestatore di lavoro licenziato in altre mansioni compatibili (c.d.<br />

obbligo di repechâge).<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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