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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />

Indennità<br />

aggiuntiva<br />

− 6 mensilità in<br />

corrispondenza del<br />

57° e 58° anno compiuto;<br />

− 5 mensilità in<br />

corrispondenza del<br />

59° e 60° anno compiuto;<br />

− 4 mensilità per<br />

coloro che hanno<br />

un’età anagrafi ca<br />

compresa tra i 61 e<br />

i 64 anni compiuti<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

− 4 mensilità in<br />

corrispondenza del<br />

48° e 54° anno compiuto;<br />

− 3 mensilità in<br />

corrispondenza del<br />

47° e 55° anno compiuto;<br />

− 2 mensilità in<br />

corrispondenza del<br />

46° e 56° anno compiuto<br />

137<br />

− 6 mensilità in<br />

corrispondenza del<br />

57° e 58° anno compiuto;<br />

− 5 mensilità in<br />

corrispondenza del<br />

59° e 60° anno compiuto;<br />

− 4 mensilità per<br />

coloro che hanno<br />

un’età anagrafi ca<br />

compresa tra i 61 e<br />

i 64 anni compiuti<br />

13.9 Trattamento contributivo e fi scale dell’indennità supplementare<br />

Sotto la vigenza del D.P.R. 597/1973, la giurisprudenza di legittimità era costante nell’affermare<br />

che l’indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l’ipotesi<br />

di licenziamento ingiustifi cato non rientrasse tra i redditi soggetti a tassazione separata<br />

ex art. 12, D.P.R. 29.9.1973, n. 597, e non fosse, quindi, assoggettabile a ritenuta d’acconto.<br />

Tuttavia, con la riforma introdotta dal D.P.R. 917/1986 il concetto di reddito di lavoro dipendente<br />

risponde ad un concetto di onnicomprensività. Infatti, in base all’art. 51 del vigente d.p.r.<br />

917/1986, come successivamente sostituito dall’art. 3, L. 314/1997, «il reddito di lavoro dipendente<br />

è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo<br />

d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».<br />

Inoltre, l’art. 6, co. 2, del citato D.P.R. 917/1986 dispone che «i proventi conseguiti in sostituzione<br />

di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite,<br />

anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi,<br />

esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della<br />

stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».<br />

Infi ne, il successivo art. 17 stabilisce che «l’imposta si applica separatamente ai seguenti<br />

redditi: a. trattamento di fi ne rapporto (...) e indennità equipollenti, comunque denominate,<br />

commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente (...); altre indennità e somme percepite<br />

una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità<br />

di preavviso (...)». Alla luce di tali disposizioni, la Suprema Corte ha mutato il proprio precedente<br />

orientamento per affermare che tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore dipendente<br />

per reintegrare e/o sostituire un mancato guadagno, quale è l’indennità supplementare in<br />

esame, sono soggetti a tassazione secondo il criterio della tassazione separata di cui al riportato<br />

art. 17, D.P.R. 917/1986.<br />

Più specifi camente la Corte di Cassazione ha precisato che le somme percepite da un dirigente<br />

ingiustamente licenziato a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile se destinate<br />

a coprire un danno consistito nella perdita di redditi (c.d. lucro cessante), cioè se le somme<br />

sono corrisposte in luogo delle retribuzioni che sarebbero state percepite nell’ipotesi di prosecuzione<br />

del rapporto di lavoro (Cass. 5.8.2002, n. 11687; Cass. 30.1.2003, n. 1431). Più recentemente,<br />

Cass. 25.5.2007, n. 12301, ha ritenuto che «per escludere l’assoggettabilità ad irpef di<br />

un’erogazione economica al prestatore da parte di un datore di lavoro - i cui rapporti di credito<br />

e debito trovano normalmente la loro causa diretta nel rapporto di subordinazione o nella ri-

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