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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 4<br />

LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO<br />

4.1 Nozione di giusta causa<br />

La legge dispone che il licenziamento del prestatore di lavoro non possa avvenire che per<br />

giusta causa o per giustifi cato motivo (art. 1, L. 15.7.1966, n. 604). L’art. 2119 c.c. defi nisce<br />

come giusta causa di licenziamento quella che «non consente la prosecuzione, anche provvisoria,<br />

del rapporto»: vale a dire, neppure per il periodo di preavviso. L’indeterminatezza ed<br />

elasticità del concetto normativo ha creato non pochi problemi interpretativi e, soprattutto,<br />

applicativi, coincidenti con la necessità di valutare e selezionare, in concreto, quando una<br />

determinata condotta posta in essere dal prestatore di lavoro possa costituire o meno giusta<br />

causa di licenziamento. Le diffi coltà sono state superate grazie alla copiosissima elaborazione<br />

giurisprudenziale in materia che, nel tempo, ha delineato i criteri interpretativi ed<br />

applicativi della norma. Criteri che, da una parte, pongono dei limiti al potere discrezionale<br />

del datore di lavoro, reso particolarmente ampio dal disposto normativo, e, dall’altra parte,<br />

permettono di defi nire in linea generale come giusta causa di licenziamento quella causa<br />

che ha quale presupposto un inadempimento imputabile e colpevole del prestatore di lavoro<br />

e che incide negativamente <strong>sulla</strong> fi ducia del datore di lavoro sull’esattezza dei futuri<br />

adempimenti.<br />

4.2 Criteri giudiziali di accertamento della sussistenza della giusta<br />

causa<br />

Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento e se è stata rispettata la regola<br />

codicistica della proporzionalità della sanzione il giudice deve accertare in concreto se la<br />

specifi ca mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto<br />

obiettivo ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari<br />

circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all’intensità<br />

dell’elemento psicologico dell’agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere<br />

in modo grave la fi ducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi,<br />

da esigere la massima sanzione espulsiva senza che in tal caso possa rilevare l’assenza o la<br />

modesta entità di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro (Cass. 2.11.2011, n. 2692;<br />

Cass. 27.2.2008, n. 5116; Cass. 8.9.2006, n. 19270; Cass. 7.7.2006, n. 15491; Cass. 15.1.2003, n.<br />

313; Cass. 26.3.2003, n. 11516; Cass. 23.4.2002, n. 5943).<br />

In base all’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, dunque, l’accertamento della<br />

effettiva sussistenza di una giusta causa da parte del giudice consiste nel valutare se, in concreto,<br />

la mancanza posta in essere dal prestatore di lavoro abbia, innanzitutto, leso o meno il<br />

vincolo fi duciario tra datore di lavoro e prestatore di lavoro; e, di conseguenza, se la sanzione<br />

comminata dal datore di lavoro al lavoratore sia proporzionata, o meno, al fatto da quest’ultimo<br />

commesso.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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