licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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100 Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />
Pertanto, è possibile confi gurare un’unità produttiva soltanto ogniqualvolta si sia in presenza<br />
di un’articolazione dell’impresa dotata di autonomia operativa e funzionale, nella quale si<br />
esaurisca l’intero ciclo produttivo o una frazione dello stesso.<br />
10.1.2.2 Luogo del licenziamento<br />
Ai sensi dell’art. 18 S.L., il luogo del licenziamento va identifi cato con la «sede, stabilimento,<br />
fi liale, uffi cio o reparto autonomo» in cui ha avuto luogo l’estinzione del rapporto di lavoro, ovvero<br />
l’unità produttiva alla quale il lavoratore licenziato era addetto all’epoca del licenziamento.<br />
10.1.3 Requisito soggettivo per l’applicabilità della tutela reale<br />
La riforma dell’art. 18 S.L. operata dalla L. 108/1990 ha esteso il regime della stabilità reale<br />
del rapporto di lavoro anche nei confronti del datore di lavoro non imprenditore confermando,<br />
tuttavia, l’eccezione rappresentata dal datore di lavoro non imprenditore che svolga «senza fi ni<br />
di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto»,<br />
secondo la defi nizione della cd. organizzazione di tendenza prevista dall’art. 4, L. 108/1990.<br />
10.1.4 Effetti giuridici della reintegrazione<br />
Il provvedimento giudiziale di reintegrazione determina quale proprio effetto la ricostituzione<br />
ex tunc del rapporto di lavoro invalidamente risolto, che deve considerarsi dunque privo di soluzione<br />
di continuità. Si tratta di un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,<br />
secondo cui qualora il datore di lavoro non ottemperi alla sentenza contenente l’ordine<br />
di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro, il rapporto di lavoro<br />
deve considerarsi come mai interrotto e persistente anche nel periodo successivo al licenziamento;<br />
permangono, quindi, l’obbligo della retribuzione come pure quello della ricostruzione<br />
della posizione contributiva ed il periodo non lavorato deve essere considerato utile ai fi ni dell’anzianità<br />
di servizio computabile per il trattamento di fi ne rapporto e gli scatti di anzianità.<br />
Come precisato dalla Corte di Cassazione, inoltre, la continuità e la permanenza del rapporto<br />
di lavoro giustifi cano l’intimazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustifi cato motivo<br />
fondato su fatti diversi da quelli posti a base del precedente provvedimento di recesso, che<br />
produrrà i suoi effetti solo qualora il precedente recesso venga dichiarato illegittimo (Cass.<br />
14.9.2009, n. 19770).<br />
10.1.5 Immediata esecutorietà ed ammissibilità dell’esecuzione in forma specifi ca<br />
L’ordine di reintegrazione - per espressa previsione dell’art. 18 S.L., che sul punto ha anticipato<br />
il principio generale introdotto dall’art. 431 c.p.c. della esecutorietà delle sentenze di<br />
primo grado di condanna del datore di lavoro al pagamento dei crediti del lavoratore - è immediatamente<br />
esecutivo, e ciò vale sia in relazione al contenuto ricognitivo della continuità del<br />
rapporto di lavoro sia a quello inibitorio, consistente nell’obbligo del datore di lavoro di cessare<br />
l’estromissione del lavoratore dal suo posto di lavoro.<br />
La Suprema Corte, al pari della giurisprudenza di merito, ha affermato l’inammissibilità della<br />
richiesta di sospensione ex art. 431 c.p.c. della provvisoria esecutorietà dell’ordine di reintegrazione,<br />
in quanto l’immediata eseguibilità di questa trae origine da una valutazione legale tipica<br />
(art. 18, L. 300/1970) connessa alla ritenuta necessità di assicurare una tutela urgente in via<br />
provvisoria, che esclude l’applicabilità della normale disciplina codicistica attinente alla generale<br />
previsione normativa in materia di obbligazioni da rapporto di lavoro (Cass. 26.7.1984, n. 4424).<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>