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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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10 Capitolo 3 - Il procedimento disciplinare<br />

titolare del diritto di procedere alla contestazione ma non quale persona fi sica tenuta a provvedervi<br />

personalmente.<br />

3.3 Requisito dell’immediatezza<br />

La contestazione deve essere immediata rispetto all’accadimento del fatto o alla notizia di<br />

esso che ne abbia avuto il datore di lavoro.<br />

È principio acquisito in giurisprudenza che il requisito dell’immediatezza vada interpretato<br />

in senso relativo, con riferimento alle caratteristiche dell’infrazione e alla necessità di un margine<br />

temporale per il suo preciso accertamento, senza tuttavia che la dilatazione temporale<br />

possa vanifi care il diritto alla difesa del lavoratore. È stato precisato a tal proposito che il principio<br />

dell’immediatezza e della tempestività riguarda, ad un tempo, sia la contestazione degli<br />

addebiti sia l’irrogazione della sanzione, e trova il suo fondamento nell’art. 7, co. 3 e 4, S.L.,<br />

che riconoscono al lavoratore incolpato il diritto alla difesa. Tale diritto deve essere garantito<br />

nella sua effettività, soprattutto nel senso di una contestazione ad immediato ridosso dei fatti<br />

contestati, così da poter consentire al lavoratore l’allestimento del materiale difensivo (documentazione,<br />

testimonianze ecc.) per contrastare nel modo più effi cace il contenuto delle accuse<br />

rivoltegli dal datore di lavoro (Cass. 14.9.2011, n. 18772); in giurisprudenza l’applicazione<br />

dell’accennato principio è stata “temperata” nel senso che l’immediatezza della contestazione<br />

dell’addebito deve essere intesa in una accezione “relativa” essendo compatibile con un intervallo<br />

di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse<br />

dal prestatore ovvero con una complessità della struttura organizzativa dell’impresa<br />

tale da far ritardare il provvedimento disciplinare (da ultimo, ex plurimis, Cass. 31.1.2012, n.<br />

1403 e Cass. 23.2.2012, n. 2725); non può tuttavia rientrare in questa “elasticità” la contestazione<br />

a distanza di parecchi mesi rispetto ai fatti addebitati, che rende, di fatto, impossibile<br />

per il dipendente l’esercizio del diritto di difesa, né costituisce giustifi cazione del ritardo l’asserita<br />

e indimostrata complessità delle verifi che nonché la disorganizzazione amministrativa<br />

nella conduzione aziendale (Cass. 8.1.2001, n. 150).<br />

La giurisprudenza, peraltro, ha sottolineato che non possa ritenersi violato il principio<br />

dell’immediatezza della contestazione disciplinare nel caso in cui il contratto collettivo applicabile<br />

consenta, a fronte di imputazioni penali accompagnate da provvedimenti restrittivi della libertà<br />

del lavoratore, di sospendere cautelarmente quest’ultimo dalla prestazione lavorativa e<br />

rinviare la contestazione disciplinare e l’ulteriore corso del procedimento disciplinare all’esito<br />

del primo grado del giudizio penale (Cass. 4.8.2006, n. 17767; Cass. 5.11.1997, n. 10855).<br />

Sempre con riferimento ad un eventuale procedimento penale instaurato nei confronti<br />

del lavoratore, deve escludersi che incorra nella violazione del principio di immediatezza il<br />

datore di lavoro che, ai fi ni di un corretto accertamento del fatto, anziché procedere a proprie<br />

indagini, scelga di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale (Cass. 12.3.2001,<br />

n. 3560). Tale principio è stato ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità<br />

secondo cui la tempestività della contestazione di cui all’art. 7, co. 2, legge 300/1970 va<br />

valutata in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore, costituenti illecito disciplinare,<br />

appaiono ragionevolmente sussistenti. Quando il fatto costituente illecito disciplinare<br />

ha anche rilevanza penale, il principio dell’immediatezza della contestazione non può<br />

considerarsi violato quando il datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente<br />

certa la commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all’esame<br />

del giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione dell’esito<br />

delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere ragionevolmente sussistente l’illecito<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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