17.06.2013 Views

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

80 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

Sotto altro profi lo la Corte di legittimità ha affermato che i termini indicati dall’art. 4 non<br />

sono posti a tutela dei lavoratori bensì del datore di lavoro, a garanzia che la procedura non<br />

venga procrastinata oltre il tempo ritenuto dal legislatore congruo per la ricerca di ogni possibile<br />

superamento della situazione determinante la necessità di riduzione del personale.<br />

Tale orientamento si pone in linea con quanto già affermato in precedenza dalla giurisprudenza<br />

di merito che aveva ritenuto la natura ordinatoria di tali termini, sì che il superamento<br />

della durata massima consentita dalla legge non comporta la violazione della procedura di<br />

mobilità (Pret. Torino, 5.1. 1993).<br />

9.24 Consultazione in sede sindacale<br />

Destinatari dell’obbligo di informazione<br />

La procedura ha inizio con l’invio di un’apposita comunicazione scritta, che deve avere i<br />

determinati contenuti previsti dall’art. 4, co. 2, L. n. 223/1991, alle rappresentanze sindacali<br />

aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della L. 20.5.1970, n. 300 nonché alle rispettive associazioni<br />

di categoria (ovvero alle associazioni nell’ambito delle quali tali rappresentanze sono<br />

state costituite). In assenza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere inviata<br />

alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano<br />

nazionale (art. 4, co. 2).<br />

La disposizione legislativa precisa, inoltre, che la comunicazione di avvio della procedura<br />

può essere effettuata anche per il tramite dell’associazione datoriale alla quale l’impresa aderisce<br />

o conferisce mandato.<br />

Esame congiunto<br />

Tale comunicazione deve essere trasmessa anche all’organo amministrativo competente in<br />

materia di procedure di consultazione nell’ambito di operazioni di riduzione di personale. In<br />

relazione a ciò, la L. 23.12.1997, n. 469, in materia di «conferimento alle regioni e agli enti locali<br />

di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro» ha attribuito alla Regione la competenza<br />

a promuovere «l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione<br />

salariale straordinaria nonché quello previsto per la dichiarazione di mobilità del<br />

personale» (art. 2, L. 469/1997). Si segnala che in talune Regioni la competenza in materia di<br />

esame congiunto è stata demandata a livello provinciale in virtù di leggi regionali speciali.<br />

Così che, in base a tale legge di devoluzione regionale, per le procedure di riduzione del<br />

personale non è più competente la Direzione territoriale del lavoro.<br />

Comunicazione alle associazioni sindacali dei lavoratori<br />

L’interpretazione letterale dell’art. 4, c. 2, L. 223/1991, induce ragionevolmente a ritenere<br />

che in presenza di RSA o RSU (dopo gli Accordi Interconfederali del 3.7.1993 e del<br />

12.12.successivo) la comunicazione vada inoltrata alle sole associazioni sindacali territoriali<br />

nel cui ambito le RSA/RSU siano state costituite ai sensi dell’art. 19 S. L., e non anche<br />

alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative<br />

sul piano nazionale.<br />

Tale interpretazione ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza più recente ma non sono<br />

mancate in passato pronunce in senso contrario.<br />

Pertanto, qualora vi siano RSA o RSU in azienda, «la titolarità del diritto all’informativa e<br />

alla consultazione non spetta alle organizzazioni sindacali che non abbiano costituito rappre-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!