licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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80 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
Sotto altro profi lo la Corte di legittimità ha affermato che i termini indicati dall’art. 4 non<br />
sono posti a tutela dei lavoratori bensì del datore di lavoro, a garanzia che la procedura non<br />
venga procrastinata oltre il tempo ritenuto dal legislatore congruo per la ricerca di ogni possibile<br />
superamento della situazione determinante la necessità di riduzione del personale.<br />
Tale orientamento si pone in linea con quanto già affermato in precedenza dalla giurisprudenza<br />
di merito che aveva ritenuto la natura ordinatoria di tali termini, sì che il superamento<br />
della durata massima consentita dalla legge non comporta la violazione della procedura di<br />
mobilità (Pret. Torino, 5.1. 1993).<br />
9.24 Consultazione in sede sindacale<br />
Destinatari dell’obbligo di informazione<br />
La procedura ha inizio con l’invio di un’apposita comunicazione scritta, che deve avere i<br />
determinati contenuti previsti dall’art. 4, co. 2, L. n. 223/1991, alle rappresentanze sindacali<br />
aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della L. 20.5.1970, n. 300 nonché alle rispettive associazioni<br />
di categoria (ovvero alle associazioni nell’ambito delle quali tali rappresentanze sono<br />
state costituite). In assenza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere inviata<br />
alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano<br />
nazionale (art. 4, co. 2).<br />
La disposizione legislativa precisa, inoltre, che la comunicazione di avvio della procedura<br />
può essere effettuata anche per il tramite dell’associazione datoriale alla quale l’impresa aderisce<br />
o conferisce mandato.<br />
Esame congiunto<br />
Tale comunicazione deve essere trasmessa anche all’organo amministrativo competente in<br />
materia di procedure di consultazione nell’ambito di operazioni di riduzione di personale. In<br />
relazione a ciò, la L. 23.12.1997, n. 469, in materia di «conferimento alle regioni e agli enti locali<br />
di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro» ha attribuito alla Regione la competenza<br />
a promuovere «l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione<br />
salariale straordinaria nonché quello previsto per la dichiarazione di mobilità del<br />
personale» (art. 2, L. 469/1997). Si segnala che in talune Regioni la competenza in materia di<br />
esame congiunto è stata demandata a livello provinciale in virtù di leggi regionali speciali.<br />
Così che, in base a tale legge di devoluzione regionale, per le procedure di riduzione del<br />
personale non è più competente la Direzione territoriale del lavoro.<br />
Comunicazione alle associazioni sindacali dei lavoratori<br />
L’interpretazione letterale dell’art. 4, c. 2, L. 223/1991, induce ragionevolmente a ritenere<br />
che in presenza di RSA o RSU (dopo gli Accordi Interconfederali del 3.7.1993 e del<br />
12.12.successivo) la comunicazione vada inoltrata alle sole associazioni sindacali territoriali<br />
nel cui ambito le RSA/RSU siano state costituite ai sensi dell’art. 19 S. L., e non anche<br />
alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative<br />
sul piano nazionale.<br />
Tale interpretazione ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza più recente ma non sono<br />
mancate in passato pronunce in senso contrario.<br />
Pertanto, qualora vi siano RSA o RSU in azienda, «la titolarità del diritto all’informativa e<br />
alla consultazione non spetta alle organizzazioni sindacali che non abbiano costituito rappre-<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>