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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 4 - La giusta causa di licenziamento<br />

contratti <strong>individuali</strong> di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di<br />

certifi cazione di cui al titolo VIII del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e successive modifi cazioni».<br />

Nello stesso senso, ma in maniera ancor più incisiva, la recentissima L. 28.6.2012, n. 92 ha<br />

attribuito valore vincolante alle tipizzazioni di giusta causa (e di “giustifi cato motivo soggettivo”,<br />

v. cap. V) contenute nei contratti <strong>collettivi</strong> e nei codici disciplinari aziendali: il co. 4<br />

dell’art. 18 S.L., come modifi cato dal co. 42 dell’art. 1, L. 28.6.2012, n. 92, prevede, infatti, che<br />

nelle ipotesi in cui «il fatto posto a base del recesso rientra tra le condotte punibili con una<br />

sanzione conservativa <strong>sulla</strong> base delle previsioni dei contratti <strong>collettivi</strong> ovvero dei codici disciplinari»<br />

aziendali, il giudice «annulla il licenziamento» ed applica il regime sanzionatorio previsto<br />

in ipotesi di licenziamento “disciplinare” illegittimo (vedi cap. 11).<br />

Sul punto, peraltro, deve essere sottolineato che la maggior parte dei contratti <strong>collettivi</strong><br />

attualmente vigenti non contiene alcuna puntuale elencazione delle condotte disciplinarmente<br />

rilevanti: è prevedibile, pertanto, che alla luce delle previsioni del nuovo articolo 18 S.L. la<br />

contrattazione collettiva tenderà ad individuare e defi nire siffatte condotte in maniera molto<br />

più precisa e rigorosa rispetto al passato.<br />

4.3 Pregiudizio economico subito dal datore di lavoro<br />

Ai fi ni della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza ha stabilito<br />

che, attesa l’idoneità del comportamento del dipendente a produrre un pregiudizio potenziale<br />

per se stesso valutabile nell’ambito della natura fi duciaria del rapporto, la sussistenza e l’entità<br />

di un danno economico effettivo per il datore di lavoro ha un rilievo secondario ed accessorio<br />

rispetto alla valutazione complessiva delle circostanze delle quali si sostanzia l’azione<br />

commessa (Cass. 2.11.2011, n. 22692; Cass. 23.4.2008, n. 10541; Cass. 4.12.2002, n. 17208;<br />

Cass. 16.9.2002, n. 13536). Ciò in quanto, come già accennato, quello che in concreto rileva<br />

nella valutazione della sussistenza di una giusta causa - in uno con la lesione del vincolo fi duciario<br />

e la proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza posta in essere - è la ripercussione<br />

sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza<br />

dell’adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto<br />

agli obblighi assunti.<br />

Si deve tuttavia segnalare l’esistenza di alcune decisioni in cui la Corte Suprema, anche<br />

recentemente, si è orientata nel senso di attribuire al danno economico un qualche rilievo. È<br />

stato infatti statuito che il giudice, per valutare la congruità di un licenziamento per giusta<br />

causa e quindi verifi care la effettiva compromissione del vincolo fi duciario, non possa prescindere<br />

dal considerare ogni elemento caratterizzante il fatto concreto, eventualmente tenendo<br />

conto anche dell’entità del pregiudizio patrimoniale che il prestatore di lavoro, con la sua condotta,<br />

possa aver arrecato al datore di lavoro (Cass. 29.8.2011, n. 17739; Cass. 18.2.2000,<br />

n. 1892; Cass. 11.2.2000, n. 1558).<br />

4.4 Valutazione dei comportamenti pregressi del lavoratore<br />

Con riferimento ai comportamenti del prestatore di lavoro anteriori a quello che ha dato<br />

origine alla contestazione, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso<br />

di ritenere la rilevanza di tali comportamenti, e ciò anche qualora tali comportamenti non siano<br />

stati tempestivamente contestati ma costituiscano una conferma della signifi catività di altri<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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