licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 4 - La giusta causa di licenziamento<br />
contratti <strong>individuali</strong> di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di<br />
certifi cazione di cui al titolo VIII del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e successive modifi cazioni».<br />
Nello stesso senso, ma in maniera ancor più incisiva, la recentissima L. 28.6.2012, n. 92 ha<br />
attribuito valore vincolante alle tipizzazioni di giusta causa (e di “giustifi cato motivo soggettivo”,<br />
v. cap. V) contenute nei contratti <strong>collettivi</strong> e nei codici disciplinari aziendali: il co. 4<br />
dell’art. 18 S.L., come modifi cato dal co. 42 dell’art. 1, L. 28.6.2012, n. 92, prevede, infatti, che<br />
nelle ipotesi in cui «il fatto posto a base del recesso rientra tra le condotte punibili con una<br />
sanzione conservativa <strong>sulla</strong> base delle previsioni dei contratti <strong>collettivi</strong> ovvero dei codici disciplinari»<br />
aziendali, il giudice «annulla il licenziamento» ed applica il regime sanzionatorio previsto<br />
in ipotesi di licenziamento “disciplinare” illegittimo (vedi cap. 11).<br />
Sul punto, peraltro, deve essere sottolineato che la maggior parte dei contratti <strong>collettivi</strong><br />
attualmente vigenti non contiene alcuna puntuale elencazione delle condotte disciplinarmente<br />
rilevanti: è prevedibile, pertanto, che alla luce delle previsioni del nuovo articolo 18 S.L. la<br />
contrattazione collettiva tenderà ad individuare e defi nire siffatte condotte in maniera molto<br />
più precisa e rigorosa rispetto al passato.<br />
4.3 Pregiudizio economico subito dal datore di lavoro<br />
Ai fi ni della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza ha stabilito<br />
che, attesa l’idoneità del comportamento del dipendente a produrre un pregiudizio potenziale<br />
per se stesso valutabile nell’ambito della natura fi duciaria del rapporto, la sussistenza e l’entità<br />
di un danno economico effettivo per il datore di lavoro ha un rilievo secondario ed accessorio<br />
rispetto alla valutazione complessiva delle circostanze delle quali si sostanzia l’azione<br />
commessa (Cass. 2.11.2011, n. 22692; Cass. 23.4.2008, n. 10541; Cass. 4.12.2002, n. 17208;<br />
Cass. 16.9.2002, n. 13536). Ciò in quanto, come già accennato, quello che in concreto rileva<br />
nella valutazione della sussistenza di una giusta causa - in uno con la lesione del vincolo fi duciario<br />
e la proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza posta in essere - è la ripercussione<br />
sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza<br />
dell’adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto<br />
agli obblighi assunti.<br />
Si deve tuttavia segnalare l’esistenza di alcune decisioni in cui la Corte Suprema, anche<br />
recentemente, si è orientata nel senso di attribuire al danno economico un qualche rilievo. È<br />
stato infatti statuito che il giudice, per valutare la congruità di un licenziamento per giusta<br />
causa e quindi verifi care la effettiva compromissione del vincolo fi duciario, non possa prescindere<br />
dal considerare ogni elemento caratterizzante il fatto concreto, eventualmente tenendo<br />
conto anche dell’entità del pregiudizio patrimoniale che il prestatore di lavoro, con la sua condotta,<br />
possa aver arrecato al datore di lavoro (Cass. 29.8.2011, n. 17739; Cass. 18.2.2000,<br />
n. 1892; Cass. 11.2.2000, n. 1558).<br />
4.4 Valutazione dei comportamenti pregressi del lavoratore<br />
Con riferimento ai comportamenti del prestatore di lavoro anteriori a quello che ha dato<br />
origine alla contestazione, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso<br />
di ritenere la rilevanza di tali comportamenti, e ciò anche qualora tali comportamenti non siano<br />
stati tempestivamente contestati ma costituiscano una conferma della signifi catività di altri<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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