licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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88 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
ro espliciti le modalità con le quali tali criteri sono stati applicati ed utilizzati nel caso concreto.<br />
Sì che non è suffi ciente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione<br />
dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un<br />
meccanismo di applicazione in via successiva dei criteri stessi, poiché vi è necessità di controllare<br />
se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da<br />
scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti<br />
<strong>licenziamenti</strong>, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per<br />
la individuazione dei dipendenti da licenziare (Cass. 8.11.2003, n. 16805).<br />
9.29 Criteri di scelta<br />
Ai sensi dell’art. 5, L. 223/1991, l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve<br />
avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale,<br />
nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dagli accordi stipulati con i sindacati individuati<br />
quali destinatari della comunicazione di avvio della procedura di mobilità (art. 4, co. 2).<br />
In mancanza di tali accordi l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire<br />
nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: 1) carichi di famiglia; 2) anzianità; 3) esigenze<br />
tecnico-produttive ed organizzative.<br />
La legge, pertanto, prevede due fonti di individuazione dei criteri di scelta: la fonte legale,<br />
che si applica solo in mancanza di un accordo, e la fonte convenzionale.<br />
Secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, la previsione dell’art. 4, co. 9,<br />
L. 223/1991, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione ivi prevista deve dare una “puntuale<br />
indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il<br />
criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specifi care nella detta comunicazione<br />
le sue modalità applicative, in modo che la stessa raggiunga quel livello di adeguatezza suffi<br />
ciente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario<br />
del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter<br />
eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, <strong>sulla</strong> base del<br />
comunicato criterio di selezione, altri lavoratori - e non lui - avrebbero dovuto essere collocati in<br />
mobilità o licenziati.<br />
Discende dal suddetto principio che, poiché la specifi cità dell’indicazione delle modalità di<br />
applicazione del criterio di scelta adottato è funzionale a garantire al lavoratore destinatario<br />
del provvedimento espulsivo la piena consapevolezza delle ragioni per cui la scelta è caduta su<br />
di lui, in modo da consentirgli una puntuale contestazione della misura espulsiva, il parametro<br />
per valutare la conformità della comunicazione al dettato di cui all’art. 4, co. 9 sopra citato,<br />
deve essere individuato nell’idoneità della comunicazione, con riferimento al caso concreto, di<br />
garantire al lavoratore la suddetta consapevolezza (Cass. 6.6.2011, n. 12197).<br />
Criteri di fonte legale<br />
Come già osservato, i criteri previsti dalla legge si applicano solo in via residuale laddove le<br />
parti collettive non abbiano raggiunto un accordo sindacale.<br />
La ripetizione del criterio oggettivo delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative all’inizio<br />
e alla fi ne dell’articolo in commento è stata interpretata dalla dottrina prevalente nel<br />
senso che tale criterio ha la funzione di delimitare nel complesso aziendale l’ambito all’interno<br />
del quale devono essere effettuati i <strong>licenziamenti</strong> e deve essere scelto il personale ritenuto in<br />
esubero.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>