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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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88 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

ro espliciti le modalità con le quali tali criteri sono stati applicati ed utilizzati nel caso concreto.<br />

Sì che non è suffi ciente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione<br />

dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un<br />

meccanismo di applicazione in via successiva dei criteri stessi, poiché vi è necessità di controllare<br />

se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da<br />

scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti<br />

<strong>licenziamenti</strong>, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per<br />

la individuazione dei dipendenti da licenziare (Cass. 8.11.2003, n. 16805).<br />

9.29 Criteri di scelta<br />

Ai sensi dell’art. 5, L. 223/1991, l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve<br />

avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale,<br />

nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dagli accordi stipulati con i sindacati individuati<br />

quali destinatari della comunicazione di avvio della procedura di mobilità (art. 4, co. 2).<br />

In mancanza di tali accordi l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire<br />

nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: 1) carichi di famiglia; 2) anzianità; 3) esigenze<br />

tecnico-produttive ed organizzative.<br />

La legge, pertanto, prevede due fonti di individuazione dei criteri di scelta: la fonte legale,<br />

che si applica solo in mancanza di un accordo, e la fonte convenzionale.<br />

Secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, la previsione dell’art. 4, co. 9,<br />

L. 223/1991, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione ivi prevista deve dare una “puntuale<br />

indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il<br />

criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specifi care nella detta comunicazione<br />

le sue modalità applicative, in modo che la stessa raggiunga quel livello di adeguatezza suffi<br />

ciente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario<br />

del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter<br />

eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, <strong>sulla</strong> base del<br />

comunicato criterio di selezione, altri lavoratori - e non lui - avrebbero dovuto essere collocati in<br />

mobilità o licenziati.<br />

Discende dal suddetto principio che, poiché la specifi cità dell’indicazione delle modalità di<br />

applicazione del criterio di scelta adottato è funzionale a garantire al lavoratore destinatario<br />

del provvedimento espulsivo la piena consapevolezza delle ragioni per cui la scelta è caduta su<br />

di lui, in modo da consentirgli una puntuale contestazione della misura espulsiva, il parametro<br />

per valutare la conformità della comunicazione al dettato di cui all’art. 4, co. 9 sopra citato,<br />

deve essere individuato nell’idoneità della comunicazione, con riferimento al caso concreto, di<br />

garantire al lavoratore la suddetta consapevolezza (Cass. 6.6.2011, n. 12197).<br />

Criteri di fonte legale<br />

Come già osservato, i criteri previsti dalla legge si applicano solo in via residuale laddove le<br />

parti collettive non abbiano raggiunto un accordo sindacale.<br />

La ripetizione del criterio oggettivo delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative all’inizio<br />

e alla fi ne dell’articolo in commento è stata interpretata dalla dottrina prevalente nel<br />

senso che tale criterio ha la funzione di delimitare nel complesso aziendale l’ambito all’interno<br />

del quale devono essere effettuati i <strong>licenziamenti</strong> e deve essere scelto il personale ritenuto in<br />

esubero.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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