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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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54 Capitolo 7 - Il preavviso<br />

– segue – ART. 10, R.D.L. 13.11.1924, N. 1825<br />

Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in difetto, oltre alla indennità corrispondente, è<br />

in ogni caso dovuta una indennità non inferiore alla metà dell’importo di tante mensilità di stipendio<br />

per quanti sono gli anni di servizio prestati.<br />

Agli effetti del presente articolo sono equiparati a stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte<br />

le indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione nonché<br />

le partecipazioni agli utili. Se l’impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi<br />

di produzione o partecipazione, queste saranno commisurate <strong>sulla</strong> media dell’ultimo triennio e, se<br />

l’impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, <strong>sulla</strong> media degli anni da lui passati in servizio<br />

Art. 98 disp. att. c.c.<br />

Nei rapporti d’impiego inerenti all’esercizio dell’impresa, in mancanza di usi più favorevoli per<br />

quanto concerne il trattamento cui ha diritto l’impiegato nei casi di […], durata del periodo di preavviso,<br />

la misura dell’indennità sostitutiva di questo […], si applicano le corrispondenti norme del<br />

R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562<br />

7.5.1 Proroga del termine di preavviso<br />

È ammissibile la proroga del termine di preavviso disposta dal datore di lavoro col consenso<br />

del lavoratore in relazione a particolari esigenze aziendali o personali, non contrastando<br />

con alcuna disposizione legale o contrattuale.<br />

La prorogabilità trova tuttavia un limite nella necessità di evitare che la decisione datoriale<br />

di prolungare reiteratamente il preavviso fi nisca per coincidere con la pura e semplice prosecuzione<br />

del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; in tal caso infatti la defi nitiva cessazione<br />

delle proroghe, stabilita dal datore di lavoro con decisione unilaterale, espone il lavoratore ad<br />

una situazione di diffi coltà analoga a quella iniziale derivante dalla prima comunicazione del<br />

licenziamento. Egli ha dunque diritto, col defi nitivo venire meno del rapporto, ad un nuovo preavviso<br />

o al riconoscimento della corrispondente indennità sostitutiva (Pret. Prato, 14.9.1988).<br />

La giurisprudenza ha poi ravvisato nella prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine fi nale<br />

del periodo di preavviso contrattualmente stabilito un’ipotesi di revoca tacita del licenziamento intimato.<br />

7.5.2 Defi nizione di una durata differente del preavviso rispetto a quanto<br />

disposto dal CCNL<br />

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che ove venga rispettato il termine minimo<br />

di preavviso stabilito dalle fonti richiamate dall’art. 2118 c.c., legittimamente il datore di lavoro<br />

può fi ssare la scadenza del relativo periodo con riferimento non già ad una data determinata<br />

bensì ad un evento futuro che non sia però determinabile quanto al momento del suo verifi carsi;<br />

poiché, peraltro, l’operatività di un periodo di preavviso di durata maggiore rispetto a quella<br />

prevista dalle regole del rapporto non può essere unilateralmente imposta dal datore di<br />

lavoro, il prestatore di lavoro rimane libero di cessare da rapporto allo scadere del termine di<br />

preavviso richiamato dalla norma in esame (Cass. 9.6.1994, n. 5596).<br />

7.6 Indennità sostitutiva del preavviso<br />

7.6.1 Trattamento contributivo<br />

A fronte della mancata prestazione in servizio del preavviso può essere corrisposta l’inden-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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