licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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54 Capitolo 7 - Il preavviso<br />
– segue – ART. 10, R.D.L. 13.11.1924, N. 1825<br />
Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in difetto, oltre alla indennità corrispondente, è<br />
in ogni caso dovuta una indennità non inferiore alla metà dell’importo di tante mensilità di stipendio<br />
per quanti sono gli anni di servizio prestati.<br />
Agli effetti del presente articolo sono equiparati a stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte<br />
le indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione nonché<br />
le partecipazioni agli utili. Se l’impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi<br />
di produzione o partecipazione, queste saranno commisurate <strong>sulla</strong> media dell’ultimo triennio e, se<br />
l’impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, <strong>sulla</strong> media degli anni da lui passati in servizio<br />
Art. 98 disp. att. c.c.<br />
Nei rapporti d’impiego inerenti all’esercizio dell’impresa, in mancanza di usi più favorevoli per<br />
quanto concerne il trattamento cui ha diritto l’impiegato nei casi di […], durata del periodo di preavviso,<br />
la misura dell’indennità sostitutiva di questo […], si applicano le corrispondenti norme del<br />
R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562<br />
7.5.1 Proroga del termine di preavviso<br />
È ammissibile la proroga del termine di preavviso disposta dal datore di lavoro col consenso<br />
del lavoratore in relazione a particolari esigenze aziendali o personali, non contrastando<br />
con alcuna disposizione legale o contrattuale.<br />
La prorogabilità trova tuttavia un limite nella necessità di evitare che la decisione datoriale<br />
di prolungare reiteratamente il preavviso fi nisca per coincidere con la pura e semplice prosecuzione<br />
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; in tal caso infatti la defi nitiva cessazione<br />
delle proroghe, stabilita dal datore di lavoro con decisione unilaterale, espone il lavoratore ad<br />
una situazione di diffi coltà analoga a quella iniziale derivante dalla prima comunicazione del<br />
licenziamento. Egli ha dunque diritto, col defi nitivo venire meno del rapporto, ad un nuovo preavviso<br />
o al riconoscimento della corrispondente indennità sostitutiva (Pret. Prato, 14.9.1988).<br />
La giurisprudenza ha poi ravvisato nella prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine fi nale<br />
del periodo di preavviso contrattualmente stabilito un’ipotesi di revoca tacita del licenziamento intimato.<br />
7.5.2 Defi nizione di una durata differente del preavviso rispetto a quanto<br />
disposto dal CCNL<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che ove venga rispettato il termine minimo<br />
di preavviso stabilito dalle fonti richiamate dall’art. 2118 c.c., legittimamente il datore di lavoro<br />
può fi ssare la scadenza del relativo periodo con riferimento non già ad una data determinata<br />
bensì ad un evento futuro che non sia però determinabile quanto al momento del suo verifi carsi;<br />
poiché, peraltro, l’operatività di un periodo di preavviso di durata maggiore rispetto a quella<br />
prevista dalle regole del rapporto non può essere unilateralmente imposta dal datore di<br />
lavoro, il prestatore di lavoro rimane libero di cessare da rapporto allo scadere del termine di<br />
preavviso richiamato dalla norma in esame (Cass. 9.6.1994, n. 5596).<br />
7.6 Indennità sostitutiva del preavviso<br />
7.6.1 Trattamento contributivo<br />
A fronte della mancata prestazione in servizio del preavviso può essere corrisposta l’inden-<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>