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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

cassa integrazione straordinaria, l’art. 1, L. 223/1991, stabilisce espressamente che l’imprenditore<br />

deve avere occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data<br />

di presentazione della richiesta di intervento di integrazione salariale.<br />

La citata disposizione stabilisce altresì che debbano essere computati gli apprendisti e i<br />

lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.<br />

Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi disciplinata dall’art. 24, L. 223/1991, nulla viene espressamente<br />

previsto. Tuttavia si ritiene applicabile il medesimo orientamento giurisprudenziale formatosi<br />

in relazione al requisito occupazionale per l’applicazione dell’art. 18 S.L., secondo il quale<br />

il requisito occupazionale va riferito non già al criterio del numero dei lavoratori occupati alla<br />

data della intimazione del licenziamento, ma a quello della normale occupazione nel periodo<br />

antecedente alla data medesima, quale risultante dall’organigramma aziendale e senza tenere<br />

conto di contingenti ed occasionali riduzioni di personale (Cass. 9.12.1999, n. 13796).<br />

Occorre tuttavia segnalare come una parte della giurisprudenza di merito abbia assunto al<br />

riguardo una diversa posizione interpretativa, affermando che per l’art. 24 della L. 223/1991<br />

l’individuazione del momento in cui va verifi cata la consistenza numerica al fi ne dell’applicabilità<br />

della relativa disciplina è quello di apertura della procedura di mobilità (App. Milano, 14.3.e<br />

12.6.2003).<br />

9.16 Criteri di computabilità dei lavoratori<br />

Sotto altro profi lo la dottrina era divisa in merito alla computabilità nel novero dei 15 dipendenti<br />

dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nonché degli apprendisti, rispetto<br />

ai cui contratti, peraltro, prima il D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e più recentemente il D.Lgs.<br />

14.9.2011 n. 167 (T.U. Apprendistato) sono intervenuti signifi cativamente prevedendo – da una<br />

parte – una nuova disciplina giuridica del contratto di apprendistato e – dall’altra – abrogato il<br />

contratto di formazione e lavoro, introdotto la fi gura del contratto di inserimento. Rispetto a<br />

quest’ultima tipologia contrattuale, tuttavia, la questione de qua è priva di rilievo pratico, atteso<br />

che la recente L. 92/2012 ha abrogato gli articoli 54 – 59 del D.Lgs. 276/2003 che disciplinavano<br />

il contratto di inserimento.<br />

Quanto all’apprendistato, parte della dottrina ritiene che gli apprendisti debbano essere<br />

computati al fi ne della verifi ca del requisito dimensionale richiesto dalla legge in analogia a<br />

quanto stabilito dall’art. 1, L. 223/1991 per la CIGS. Anche il Ministero del lavoro con circolare<br />

n. 62/1996 ha chiarito che tali rapporti di lavoro debbano essere computati nell’organico.<br />

Tuttavia, altra parte della dottrina si discosta da tale orientamento sostenendo la non computabilità<br />

di tali rapporti speciali nel novero dei 15 dipendenti, e ciò in quanto l’art. 21, comma<br />

7, L. 56/1987 (oggi abrogato dall’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14.9.2011, n. 167), stabiliva<br />

l’esclusione di tali categorie di lavoratori dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e<br />

contratti <strong>collettivi</strong> per l’applicazione di particolari normative e istituti.<br />

A sostegno di tale tesi milita il fatto che nell’art. 24, L. 223/1991, manca una disposizione<br />

derogatoria quale quella contenuta nell’art. 1, L. 223/1991, che espressamente consente il<br />

computo di tali lavoratori al fi ne della richiesta d’intervento della CIGS.<br />

Inoltre, l’art. 22, comma 5, del D.Lgs. 276/2003, introducendo un ulteriore vantaggio per il<br />

ricorso alla somministrazione, esclude dal calcolo il lavoratore «somministrato», il quale<br />

«non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fi ni della applicazione di normative di legge<br />

o di contratto collettivo».<br />

Quanto, poi, al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente (cd. contratto a<br />

chiamata o «job on call»), l’art. 39, D.Lgs. 276/2003 prevede che costui «è computato nell’or-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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