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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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142 Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />

linea generale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che nell’ambito di tale rapporto di lavoro<br />

trovino applicazione le norme sul licenziamento causale (ovvero giusta causa o giustifi cato<br />

motivo di cui alla L. 604/1966) a condizione però che ricorrano i requisiti indicati dall’art. 1, L.<br />

877/1973, come modifi cato dall’art. 2, L. 858/1980, e cioè che:<br />

- il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità;<br />

- il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l’aiuto accessorio di membri<br />

della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di<br />

apprendisti;<br />

- il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione,<br />

le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel<br />

completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività del committente.<br />

13.18 Telelavoro<br />

Il 9.6.2004 è stato fi rmato tra Confi ndustria, Organizzazioni Sindacali ed altre 19 associazioni<br />

imprenditoriali l’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo<br />

sul telelavoro concluso il 16.7.2002. In base a tale accordo il telelavoro viene identifi cato<br />

come «una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie<br />

dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa,<br />

che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di<br />

fuori dei locali della stessa». L’Accordo precisa (art. 2, co. 5) che il telelavoro implica unicamente<br />

l’adozione di una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa<br />

che non incide, di per sé, sullo status giuridico del telelavoratore. Pertanto, il telelavoro non<br />

costituisce una specifi ca tipologia contrattuale da affi ancare alle tradizionali categorie di lavoro,<br />

subordinato o autonomo, ma piuttosto una modalità, fl essibile, di esecuzione della prestazione<br />

lavorativa.<br />

13.19 Lavoratore in possesso dei requisiti pensionistici<br />

Le riforme pensionistiche succedutesi sin dagli anni ‘90 hanno profondamente modifi cato i<br />

requisiti di maturazione del diritto alle relative prestazioni previdenziali e, di conseguenza,<br />

anche la disciplina del licenziamento (individuale) dei lavoratori e delle lavoratrici ultrasessantenni<br />

per i quali l’art. 4 della L. 108/1990 prevede la libera recedibilità dal rapporto di lavoro.<br />

Anche il recente decreto L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modifi cazioni in L. 22.12.2011,<br />

n. 214, è intervenuto in materia.<br />

Ciò premesso, risulta opportuno ripercorrere brevemente la disciplina antecedente la sua<br />

entrata in vigore (1.1.2012) per fornire un quadro completo della normativa, prima di passare<br />

alla descrizione del sistema attuale.<br />

La disciplina sino al 31.12.2011<br />

Le riforme pensionistiche succedutesi negli anni ‘90 (L. 407/1990, D.Lgs. 503/1992 e L.<br />

335/1995) avevano progressivamente elevato a 65 anni e a 60 anni l’età anagrafi ca fi no alla<br />

quale, rispettivamente, il lavoratore e la lavoratrice potevano proseguire l’attività lavorativa<br />

anche qualora avessero maturato l’anzianità contributiva massima, godendo della tutela con-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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