licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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142 Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />
linea generale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che nell’ambito di tale rapporto di lavoro<br />
trovino applicazione le norme sul licenziamento causale (ovvero giusta causa o giustifi cato<br />
motivo di cui alla L. 604/1966) a condizione però che ricorrano i requisiti indicati dall’art. 1, L.<br />
877/1973, come modifi cato dall’art. 2, L. 858/1980, e cioè che:<br />
- il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità;<br />
- il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l’aiuto accessorio di membri<br />
della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di<br />
apprendisti;<br />
- il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione,<br />
le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel<br />
completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività del committente.<br />
13.18 Telelavoro<br />
Il 9.6.2004 è stato fi rmato tra Confi ndustria, Organizzazioni Sindacali ed altre 19 associazioni<br />
imprenditoriali l’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo<br />
sul telelavoro concluso il 16.7.2002. In base a tale accordo il telelavoro viene identifi cato<br />
come «una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie<br />
dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa,<br />
che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di<br />
fuori dei locali della stessa». L’Accordo precisa (art. 2, co. 5) che il telelavoro implica unicamente<br />
l’adozione di una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa<br />
che non incide, di per sé, sullo status giuridico del telelavoratore. Pertanto, il telelavoro non<br />
costituisce una specifi ca tipologia contrattuale da affi ancare alle tradizionali categorie di lavoro,<br />
subordinato o autonomo, ma piuttosto una modalità, fl essibile, di esecuzione della prestazione<br />
lavorativa.<br />
13.19 Lavoratore in possesso dei requisiti pensionistici<br />
Le riforme pensionistiche succedutesi sin dagli anni ‘90 hanno profondamente modifi cato i<br />
requisiti di maturazione del diritto alle relative prestazioni previdenziali e, di conseguenza,<br />
anche la disciplina del licenziamento (individuale) dei lavoratori e delle lavoratrici ultrasessantenni<br />
per i quali l’art. 4 della L. 108/1990 prevede la libera recedibilità dal rapporto di lavoro.<br />
Anche il recente decreto L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modifi cazioni in L. 22.12.2011,<br />
n. 214, è intervenuto in materia.<br />
Ciò premesso, risulta opportuno ripercorrere brevemente la disciplina antecedente la sua<br />
entrata in vigore (1.1.2012) per fornire un quadro completo della normativa, prima di passare<br />
alla descrizione del sistema attuale.<br />
La disciplina sino al 31.12.2011<br />
Le riforme pensionistiche succedutesi negli anni ‘90 (L. 407/1990, D.Lgs. 503/1992 e L.<br />
335/1995) avevano progressivamente elevato a 65 anni e a 60 anni l’età anagrafi ca fi no alla<br />
quale, rispettivamente, il lavoratore e la lavoratrice potevano proseguire l’attività lavorativa<br />
anche qualora avessero maturato l’anzianità contributiva massima, godendo della tutela con-<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>