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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 3<br />

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE<br />

Il licenziamento disciplinare non è una categoria autonoma che si affi anchi a quella del licenziamento<br />

per giusta causa o giustifi cato motivo, ma rappresenta il recesso intimato dal<br />

datore di lavoro per la violazione di una prescrizione, contrattuale e non, di diligenza o più in<br />

generale di una regola di comportamento del lavoratore: vale a dire quel licenziamento che<br />

costituisca una reazione del datore di lavoro ad un’inadempienza o, in senso lato, una colpa del<br />

lavoratore assunta ed allegata come giusta causa o giustifi cato motivo di recesso.<br />

La fattispecie del licenziamento disciplinare, salve poche limitate eccezioni, è rinvenibile in<br />

qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dal regime sanzionatorio dell’illegittimità<br />

dello stesso: ne consegue che anche nelle piccole aziende, nonché nell’area della libera recedibilità<br />

(per quanto marginale e residuale) devono essere rispettate le regole procedimentali di<br />

intimazione del licenziamento disciplinare se ed in quanto tale. Analogamente, l’identifi cazione<br />

del carattere disciplinare del licenziamento prescinde dal fatto che il rapporto di lavoro si svolga,<br />

o meno, nell’impresa: dunque, può esserci licenziamento disciplinare anche nell’ambito di rapporti<br />

di lavoro con organizzazioni di tendenza od associazioni senza fi ne di lucro.<br />

3.1 Contestazione dell’addebito<br />

L’art. 7, co. 2, S.L. prescrive che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento<br />

disciplinare nei confronti del lavoratore (fatto salvo il rimprovero verbale) senza avergli preventivamente<br />

contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La ratio della previa<br />

contestazione dell’addebito è quella di consentire al dipendente incolpato di fornire le sue<br />

giustifi cazioni e di fi ssare, con carattere di immutabilità, la condotta della quale è incolpato il<br />

lavoratore stesso.<br />

3.2 Forma scritta<br />

L’art. 7, co. 5, S.L. prevede espressamente la forma scritta della contestazione dell’addebito<br />

disciplinare. Tale forma è prevista ad substantiam (Cass. 24.5.1984, n. 3209; Cass. 1.6.1988,<br />

n. 3716), con la conseguenza che il mancato rispetto della stessa comporta l’inidoneità della<br />

previa contestazione ad operare come valido antecedente della sanzione successivamente irrogata.<br />

Quanto al contenuto sostanziale della contestazione dell’addebito, è stato precisato<br />

che questa non richiede particolari formalità, ma solo l’esposizione dei dati e degli aspetti<br />

essenziali del fatto materiale contestato, essendo irrilevante che essa sia nominata come “comunicazione”,<br />

che non indichi il termine a discolpa e che non convochi il lavoratore per un’audizione<br />

a sua difesa (Cass. 7.1.1998, n. 67). Circa il soggetto abilitato a contestare l’infrazione,<br />

l’espressione «datore di lavoro», di cui all’art. 7 co. 2, deve intendersi riferita allo stesso quale<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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