licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 3<br />
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE<br />
Il licenziamento disciplinare non è una categoria autonoma che si affi anchi a quella del licenziamento<br />
per giusta causa o giustifi cato motivo, ma rappresenta il recesso intimato dal<br />
datore di lavoro per la violazione di una prescrizione, contrattuale e non, di diligenza o più in<br />
generale di una regola di comportamento del lavoratore: vale a dire quel licenziamento che<br />
costituisca una reazione del datore di lavoro ad un’inadempienza o, in senso lato, una colpa del<br />
lavoratore assunta ed allegata come giusta causa o giustifi cato motivo di recesso.<br />
La fattispecie del licenziamento disciplinare, salve poche limitate eccezioni, è rinvenibile in<br />
qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dal regime sanzionatorio dell’illegittimità<br />
dello stesso: ne consegue che anche nelle piccole aziende, nonché nell’area della libera recedibilità<br />
(per quanto marginale e residuale) devono essere rispettate le regole procedimentali di<br />
intimazione del licenziamento disciplinare se ed in quanto tale. Analogamente, l’identifi cazione<br />
del carattere disciplinare del licenziamento prescinde dal fatto che il rapporto di lavoro si svolga,<br />
o meno, nell’impresa: dunque, può esserci licenziamento disciplinare anche nell’ambito di rapporti<br />
di lavoro con organizzazioni di tendenza od associazioni senza fi ne di lucro.<br />
3.1 Contestazione dell’addebito<br />
L’art. 7, co. 2, S.L. prescrive che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento<br />
disciplinare nei confronti del lavoratore (fatto salvo il rimprovero verbale) senza avergli preventivamente<br />
contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La ratio della previa<br />
contestazione dell’addebito è quella di consentire al dipendente incolpato di fornire le sue<br />
giustifi cazioni e di fi ssare, con carattere di immutabilità, la condotta della quale è incolpato il<br />
lavoratore stesso.<br />
3.2 Forma scritta<br />
L’art. 7, co. 5, S.L. prevede espressamente la forma scritta della contestazione dell’addebito<br />
disciplinare. Tale forma è prevista ad substantiam (Cass. 24.5.1984, n. 3209; Cass. 1.6.1988,<br />
n. 3716), con la conseguenza che il mancato rispetto della stessa comporta l’inidoneità della<br />
previa contestazione ad operare come valido antecedente della sanzione successivamente irrogata.<br />
Quanto al contenuto sostanziale della contestazione dell’addebito, è stato precisato<br />
che questa non richiede particolari formalità, ma solo l’esposizione dei dati e degli aspetti<br />
essenziali del fatto materiale contestato, essendo irrilevante che essa sia nominata come “comunicazione”,<br />
che non indichi il termine a discolpa e che non convochi il lavoratore per un’audizione<br />
a sua difesa (Cass. 7.1.1998, n. 67). Circa il soggetto abilitato a contestare l’infrazione,<br />
l’espressione «datore di lavoro», di cui all’art. 7 co. 2, deve intendersi riferita allo stesso quale<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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