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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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82 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

dal D.Lgs. 26.5.1997, n. 151):<br />

- l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;<br />

- l’indicazione dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter<br />

adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte,<br />

la dichiarazione di mobilità;<br />

- l’indicazione del numero, della collocazione aziendale e dei profi li professionali del personale<br />

eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato;<br />

- l’indicazione dei tempi di attuazione del programma di mobilità;<br />

- l’indicazione delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano<br />

sociale della attuazione del programma medesimo;<br />

- l’indicazione del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già<br />

previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione deve<br />

essere allegata copia della ricevuta di versamento all’Inps del contributo di ingresso previsto<br />

dall’art. 5, co. 4, L. 223/1991, ciò solo nel caso in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione<br />

della CIGS.<br />

Inadempimento degli obblighi di informazione<br />

Il contenuto della comunicazione ex art. 4, co. 3, deve essere tale da consentire all’interlocutore<br />

sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo <strong>sulla</strong><br />

programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al<br />

programma di esubero.<br />

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che sono ineffi caci i <strong>licenziamenti</strong><br />

comminati in esito ad una procedura di mobilità la cui comunicazione di avvio non rechi l’indicazione<br />

dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi che impediscono l’adozione di misure<br />

atte ad evitare la dichiarazione di mobilità (Cass. 11.4.2003, n. 5770), atteso che tale informazione<br />

deve consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e<br />

consapevole un effettivo controllo <strong>sulla</strong> programmata riduzione di personale, valutando anche<br />

la possibilità di misure alternative all’esubero, con la conseguenza che l’incompletezza<br />

delle informazioni in questione risulta ontologicamente impeditiva di una profi cua partecipazione<br />

alla cogestione della crisi da parte del sindacato (Cass. 9.8.2004, n. 15377). Peraltro,<br />

ha precisato la stessa Corte di Cassazione, la suffi cienza dei contenuti della comunicazione<br />

preventiva deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti<br />

al controllo giurisdizionale, cosicché, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare<br />

l’organico dell’intero complesso aziendale al fi ne di diminuire il costo del lavoro,<br />

l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti,<br />

in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura, che,<br />

nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei <strong>licenziamenti</strong>, adotti il criterio<br />

di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione o, comunque, incentrato <strong>sulla</strong><br />

maggiore prossimità del diritto a pensione (Cass. 13.1. 2012, n. 391; in senso analogo,<br />

Cass. 1.12.2010, n. 24343).<br />

Parimenti, nell’ipotesi di cessazione totale dell’attività aziendale, non sussiste l’obbligo da<br />

parte dell’imprenditore di specifi care i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali,<br />

proprio perché tale informazione si giustifi ca in funzione della possibilità di reimpiego dei<br />

lavoratori denunciati in esubero, situazione che presuppone la continuazione dell’attività di<br />

impresa (Cass. 4.11.2000, n. 14416).<br />

Cosiccome il datore di lavoro non è tenuto a motivare circa la ravvisata impossibilità di ricorrere<br />

a misure diverse dal licenziamento, ove il progetto di ristrutturazione riguardi la chiusura<br />

di un settore aziendale del tutto autonomo, tale da escludere la fungibilità del personale<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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