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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />

tro il licenziamento ingiustifi cato.<br />

Per effetto di tali riforme, pertanto, risultava assolutamente residuale la particolare fattispecie<br />

collegata all’esercizio da parte del lavoratore dell’opzione per la prosecuzione del rapporto<br />

di lavoro non oltre il compimento dei 65 anni di età, prevista dall’art. 6 della L. 54/1982.<br />

Sino al 31.12.2011, infatti, il regime della stabilità obbligatoria o reale si applicava ai lavoratori<br />

e alle lavoratrici in possesso dell’anzianità minima contributiva richiesta per il pensionamento<br />

di vecchiaia (20 anni di contribuzione), rispettivamente, fi no al compimento del sessantacinquesimo<br />

ovvero del sessantesimo anno di età; successivamente, il datore di lavoro<br />

poteva liberamente recedere dal rapporto con il solo onere di riconoscere il preavviso ovvero<br />

la relativa indennità sostitutiva.<br />

Lo stesso regime di stabilità (reale o obbligatoria) del rapporto e successiva libera recedibilità,<br />

in deroga a quanto previsto dall’art. 11 della L. 604/1966, valeva per le donne lavoratrici<br />

che si avvalevano della facoltà, prevista dall’art. 4 della L. 903/1977, di proseguire il rapporto<br />

di lavoro sino al limite di età previsto per gli uomini, vale a dire fi no ai sessantacinque anni di<br />

età, per incrementare la loro posizione contributiva, con l’onere a carico del datore di lavoro<br />

del preavviso o della relativa indennità in caso di licenziamento.<br />

Nell’ipotesi (residuale) in cui, invece, la donna lavoratrice, almeno 6 mesi prima del raggiungimento<br />

dei 60 anni di età, esercitava ai sensi dell’art. 6 della L. 54/1982 l’opzione per la<br />

prosecuzione del rapporto di lavoro al fi ne di conseguire la massima anzianità contributiva, la<br />

cessazione del rapporto prolungato (fi no al massimo dei 5 anni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del<br />

D.Lgs. 30.12.1992, n. 503) si confi gurava «per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità<br />

contributiva» senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti (art. 6, co. 6, L. 26.2.1982,<br />

n. 54); in tale ipotesi, infatti, il rapporto di lavoro cessava automaticamente perché era stato<br />

raggiunto il requisito di anzianità contributiva che la lavoratrice stessa aveva prescelto come<br />

obiettivo attraverso l’esercizio dell’opzione.<br />

Per completezza è opportuno evidenziare che, in difetto dei requisiti di anzianità contributiva<br />

richiesti per la maturazione della pensione di vecchiaia, il rapporto di lavoro continuava<br />

comunque ad essere assistito dal regime di stabilità che gli era proprio (reale oppure obbligatoria)<br />

sino a quando fosse maturata la contribuzione minima (20 anni di contribuzione), indipendentemente<br />

dall’età anagrafi ca del lavoratore.<br />

Inoltre, l’art. 6, co. 2-bis, del D.L. 31.12.2007, n. 248, introdotto in sede di conversione nella<br />

L. 28.2.2008, n. 31, stabiliva che «l’effi cacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della L.<br />

20.5.1970, n. 300, e successive modifi cazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni<br />

previste dall’articolo 4, co. 2, della L. 11.5.1990, n. 108, è comunque prorogata fi no al<br />

momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore<br />

medesimo».<br />

Occorre tuttavia sottolineare che il mero raggiungimento dell’età pensionabile non comportava<br />

la risoluzione automatica del rapporto di lavoro, determinando solo la recedibilità ad<br />

nutum dal rapporto (Cass. 16.6.2000, 8215; Cass. 13.5.2000, 6175; Cass. 28.7.1999, n. 8188;<br />

Cass. 24.7.1999, n. 8061).<br />

Nel vigore della precedente disciplina – ma lo stesso principio trova applicazione anche ora<br />

– è stato affermato dalla giurisprudenza che al contratto collettivo di diritto comune non è<br />

consentito di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in<br />

modo da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica,<br />

senza bisogno di recesso, al verifi carsi della massima anzianità contributiva (Cass. 26.9.2006,<br />

n. 20808; Cass. 30.12.1999, 14763).<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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