17.06.2013 Views

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

Accordo sindacale<br />

Abbiamo già osservato come il datore di lavoro non abbia alcun obbligo di concludere un<br />

accordo con le rappresentanze sindacali.<br />

Laddove, invece, le parti collettive riescano a raggiungerlo, la procedura deve intendersi<br />

esaurita e il datore di lavoro può procedere a collocare i lavoratori in mobilità. Con la conclusione<br />

dell’accordo l’onere fi nanziario dell’imprenditore relativo al contributo di mobilità si riduce<br />

considerevolmente: come abbiamo già accennato sopra, dalle 9 mensilità per i <strong>licenziamenti</strong><br />

<strong>collettivi</strong> ex art. 24, e dalle 6 mensilità per quelli ex art. 4, il contributo scende<br />

complessivamente a tre mesi (art. 24, co. 3, e art. 5, co. 4).<br />

Il contenuto dell’accordo sindacale può essere vario. Le parti possono stabilire convenzionalmente<br />

i criteri di scelta da osservare per il licenziamento del personale in esubero in deroga<br />

ai criteri legali previsti dall’art. 5, oppure pattuire il ricorso a misure alternative, quali la<br />

CIGS o i contratti di solidarietà, o il ricorso collettivo e generalizzato al part-time, oppure ancora<br />

possono stabilire il riassorbimento, totale o parziale, degli esuberi.<br />

Inoltre, l’art. 4, co. 11, L. 223/1991, prevede che le parti possano stabilire, anche in deroga<br />

al secondo co. dell’art. 2103 c.c., l’assegnazione di tutto o parte del personale in esubero a<br />

mansioni diverse ed inferiori sotto il profi lo dell’equivalenza professionale rispetto a quelle<br />

svolte.<br />

L’art. 8, co. 2, L. 236/1993 prevede altresì che gli accordi sindacali possano regolare il comando<br />

o distacco di uno o più lavoratori dall’impresa di appartenenza ad un’altra per una durata<br />

temporanea.<br />

Il contenuto dell’accordo sindacale può anche riguardare il periodo temporale entro il quale<br />

i <strong>licenziamenti</strong> devono essere intimati, in deroga a quanto disposto dalla legge. Infatti, l’art.<br />

8, co. 4, L. 236/1993, stabilisce che la facoltà di collocare in mobilità i dipendenti in esubero<br />

deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro 120 giorni<br />

dalla conclusione della procedura medesima ma attribuisce nel contempo alle parti collettive<br />

la facoltà di derogare a tale termine.<br />

La norma non dispone nulla circa il limite massimo possibile consentito per la deroga. La dottrina<br />

espressasi sul punto ha ritenuto che debba ritenersi legittima non solo la deroga ai 120 giorni bensì<br />

anche una proroga superiore che sia giustifi cata in base alle caratteristiche del caso concreto.<br />

Effi cacia degli accordi <strong>collettivi</strong><br />

Con riguardo all’effi cacia dell’accordo sindacale, la dottrina è divisa: a fronte di chi ritiene<br />

che tali tipi di accordi non possano che avere effi cacia erga omnes, e quindi debbano valere nei<br />

confronti di tutti i lavoratori interessati a prescindere dalla loro affi liazione ad una organizzazione<br />

sindacale, vi è una parte minoritaria che esclude la loro effi cacia soggettiva generalizzata<br />

in assenza dell’accettazione e della specifi ca procura dei singoli lavoratori interessati.<br />

La scarna giurisprudenza di merito sul punto ha aderito al primo dei succitati orientamenti<br />

dottrinali, ritenendo che gli accordi <strong>collettivi</strong> di cui alla L. 223/1991, che intervengono sui<br />

criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità e/o in CIG, in quanto gestionali, e cioè tali da<br />

introdurre limitazioni al potere originario ed unilaterale del datore di lavoro, sono direttamente<br />

applicabili ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti (Pret. Brindisi, 23.9.1999).<br />

Peraltro la questione è stata defi nitivamente risolta dalla Consulta che con la sentenza<br />

268/1994 ha ritenuto di generale applicazione i criteri di scelta eventualmente indicati dall’accordo<br />

sindacale raggiunto all’esito della procedura di mobilità, arrivando in tal modo, sia pure indirettamente,<br />

a riconoscere un’effi cacia soggettiva generalizzata a tali tipi di contratto collettivo.<br />

Quanto, poi, alla problematica relativa alla possibilità che l’accordo non venga accettato da tutte<br />

le organizzazioni sindacali coinvolte, anche su questo punto la dottrina non ha espresso opinioni<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!