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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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138 Capitolo 13 - Licenziamento del dirigente d’azienda e di altre categorie particolari di lavoratori<br />

soluzione di questo - è necessario accertare che l’erogazione stessa non trovi la sua causa<br />

(ovverosia la fonte della sua obbligatorietà) nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene positivamente<br />

escluso, che l’erogazione stessa, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata<br />

dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel<br />

risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri ma, al contrario, nella volontà di<br />

risarcire «l’illegittima perdita di prestigio e chances professionali per il dipendente» o, addirittura,<br />

un danno biologico».<br />

13.10 Lavoratore in prova<br />

Ai sensi dell’art. 2096 c.c. il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova durante il<br />

quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso, e al termine del quale l’assunzione<br />

diviene defi nitiva ed il servizio prestato deve essere computato nell’anzianità di servizio<br />

del prestatore di lavoro. La funzione del patto di prova, per quanto riguarda il datore di<br />

lavoro, è quella di verifi care sia le qualità professionali, sia il comportamento e la personalità<br />

complessiva del prestatore di lavoro in relazione all’adempimento della prestazione, prima<br />

che il vincolo contrattuale divenga defi nitivo.<br />

La forma di stipulazione del patto deve essere quella dell’atto scritto, richiesta ad substantiam,<br />

vale a dire a pena di nullità del patto stesso con conseguente assunzione defi nitiva del<br />

prestatore di lavoro, e la sua sottoscrizione deve necessariamente avvenire anteriormente o,<br />

quantomeno, contestualmente alla data di instaurazione del rapporto di lavoro, senza possibilità<br />

di equipollenti o sanatorie.<br />

Oltre alla forma scritta, l’ordinamento impone la predeterminazione della durata massima<br />

della prova che, di norma, è stabilita dai contratti <strong>collettivi</strong>. In ogni caso, ai sensi dell’art. 10, L.<br />

15.7.1966, n. 604, il limite massimo di durata della prova è di sei mesi decorsi i quali il rapporto<br />

di lavoro acquisterà comunque una stabilità trovando applicazione la disciplina ordinaria<br />

dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong>.<br />

Quanto al recesso, l’art. 2096, co. 3, c.c. prevede che durante il periodo di prova ciascuna delle<br />

parti può recedere dal rapporto di lavoro anche in mancanza di giusta causa ovvero di giustifi cato<br />

motivo di licenziamento e senza l’obbligo del preavviso. Questa previsione normativa trova conferma<br />

nel disposto del summenzionato art. 10 della L. 604/1966 che ha escluso l’applicabilità del<br />

recesso causale ai lavoratori in prova fi no ad un periodo non superiore ai sei mesi: tale esclusione<br />

permane tuttora atteso che lo stesso art. 10 non è stato modifi cato dalla L. 108/1990.<br />

Dunque, proprio per il fatto che la L. 604/1966 ha lasciato fuori dal proprio ambito applicativo<br />

il lavoro in prova, il recesso datoriale da tale rapporto non richiede particolari formalità:<br />

infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non solo il datore di lavoro non<br />

deve comunicare i motivi del recesso (Cass. 5.11.2007, n. 23061) ma addirittura lo stesso recesso<br />

non è assoggettato alla forma scritta (Cass. 16.8.2000, n. 10834; Cass. 20.5.1991, n.<br />

5634). Tuttavia, qualora le parti abbiano stabilito una durata minima per la prova, la facoltà di<br />

recesso non può esercitarsi prima della scadenza del previsto termine. In caso contrario, vale<br />

a dire in caso di licenziamento del prestatore di lavoro prima dell’ultimazione del periodo di<br />

prova, la declaratoria di illegittimità del recesso non comporta che il contratto di lavoro debba<br />

considerarsi come stabilmente costituito, ma implica esclusivamente il diritto del prestatore<br />

di lavoro di terminare la prova fi no alla scadenza del termine prefi ssato ovvero, in alternativa,<br />

al risarcimento del danno (Cass. 18.11.1995, n. 11934).<br />

Il regime di libera recedibilità che caratterizza il rapporto di lavoro durante la prova non<br />

esclude che il prestatore di lavoro possa contestare, in via giudiziale, la legittimità del recesso<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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