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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 8 - Nullità e ineffi cacia del licenziamento<br />

determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una<br />

cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa».<br />

8.2.2 Discriminazione sessuale<br />

Un’altra fattispecie tipizzata dal legislatore è quella del licenziamento nullo perché intimato per<br />

ragioni di discriminazione sessuale. Secondo la giurisprudenza pronunciatasi sul punto, in termini<br />

generali la discriminazione sessuale ricorre in presenza di una disparità di trattamento «ingiusta e<br />

cioè se l’elemento del sesso avesse rappresentato nell’animo del datore di lavoro il motivo decisivo<br />

del diverso trattamento». Si deve segnalare che la nullità del licenziamento ricorre anche nella particolare<br />

ipotesi in cui il recesso per tale motivo discriminatorio sia stato posto in essere dal datore di<br />

lavoro su induzione o indicazione provenienti da un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro risolto.<br />

Infatti, la Corte costituzionale con sentenza del 22.1.1987, n. 17, ha precisato al riguardo che «è<br />

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, L. n. 903/1977, <strong>sulla</strong> parità fra uomini<br />

e donne in materia di lavoro, e art. 15, ultimo comma, L. 20.5.1970, n. 300, nella parte in cui escludono<br />

la rilevanza del comportamento del terzo che abbia comunque indotto il datore di lavoro a procedere<br />

al licenziamento della lavoratrice per ragioni di sesso, in riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost.».<br />

8.2.3 Discriminazione sindacale<br />

Ciò premesso, la fattispecie più signifi cativa di licenziamento discriminatorio è certamente<br />

quella ex art. 15 S.L. del licenziamento del lavoratore per motivi sindacali ovverossia «a causa<br />

della sua affi liazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero».<br />

Occorre preliminarmente rilevare che, affi nché possa operare il regime sanzionatorio previsto<br />

dall’art. 3, L. 108/1990, e dall’art. 18, L. 300/1970, è necessario che il licenziamento sia determinato<br />

in via esclusiva dal motivo predetto, indipendentemente dalla ragione formalmente addotta dal<br />

datore di lavoro. Pertanto, la rilevanza di un eventuale intento discriminatorio deve essere esclusa<br />

qualora il licenziamento appaia comunque sostenuto da giusta causa o da giustifi cato motivo.<br />

In ogni caso, la giurisprudenza è costante nell’attribuire un ampio signifi cato alla locuzione<br />

“attività sindacale” di cui all’art. 15 S.L., sì da ricomprendervi non soltanto l’attività espletata<br />

dal sindacalista ma anche tutti i comportamenti comunque fi nalizzati a far valere diritti dei<br />

lavoratori dell’impresa, con il consenso espresso o tacito dei sindacati, essendo irrilevante la<br />

infondatezza delle rivendicazioni, purché non illecite nell’oggetto o nel motivo e purché non<br />

integrino inadempimenti contrattuali da parte del dipendente (Cass. 19.3.1996, n. 2335).<br />

8.2.4 Onere probatorio<br />

Il problema dell’individuazione del soggetto che è tenuto a dimostrare la sussistenza del motivo<br />

discriminatorio dell’atto di recesso datoriale è stato affrontato dalla Suprema Corte, secondo la quale<br />

l’onere di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio,<br />

grava - in applicazione della regola generale <strong>sulla</strong> ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art.<br />

2697 c.c. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione (Cass.<br />

15.11.2000, n. 14753), sebbene sussistano in alcuni casi disposizioni normative che prevedono l’alleggerimento<br />

dell’onere probatorio in capo al lavoratore, attraverso l’introduzione di presunzioni.<br />

8.2.5 Generalizzazione dell’ambito di applicazione della tutela reale<br />

Il comma 1 dell’art. 18 (e, prima ancora, l’art. 3, L. 108/1990) ha espressamente esteso il<br />

regime sanzionatorio di cui all’art. 18 S.L. a tutti i <strong>licenziamenti</strong> intimati per motivi discrimina-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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