licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
128 Capitolo 12 - Impugnazione del licenziamento e rito speciale per le relative controversie<br />
Atteso che l’impugnazione del licenziamento ha natura di atto negoziale unilaterale, per il<br />
quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, l’impugnazione del licenziamento non può<br />
essere provata attraverso il ricorso alla prova testimoniale (Cass. 24.8.2000, 11059).<br />
12.13 Effetti della mancata impugnazione<br />
Ai sensi della disciplina introdotta dalla L. 183/2010, la mancata impugnazione del licenziamento<br />
entro il termine di 60 giorni indicato dall’art. 6, L. 604/1966, ovvero il mancato deposito<br />
del ricorso giudiziale o la mancata comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo<br />
di conciliazione o arbitrato entro il successivo termine di 270 giorni (ridotto a 180 giorni<br />
dall’art. 1, commi 38 e 39, della L. 92/2012 con riferimento «ai <strong>licenziamenti</strong> intimati dopo la<br />
data di entrata in vigore della presente legge»), comporta rispettivamente la decadenza<br />
dall’impugnazione medesima ovvero l’ineffi cacia dell’impugnazione tempestivamente proposta,<br />
ossia preclude al lavoratore licenziato la possibilità di richiedere il riconoscimento delle<br />
tutele introdotte dal novellato art. 18 S.L., così come di quelle previste dall’art. 8, L. 604/1966.<br />
Tuttavia, tali conseguenze non precludono l’esercizio della normale azione risarcitoria per<br />
danni conseguenti all’illegittimo licenziamento ove ne ricorrano (e siano dal lavoratore allegati)<br />
i relativi presupposti, o anche solo per ottenere l’indennità di mancato preavviso. Infatti, la<br />
mancata impugnazione da parte del lavoratore del licenziamento, che sia illegittimo ai sensi<br />
della L. 604/1966, non preclude l’azione risarcitoria in base ai principi generali, la quale non<br />
può non comprendere anche il danno costituito dalla perdita dell’indennità della cassa integrazione<br />
guadagni che il lavoratore avrebbe percepito ove non fosse stato illegittimamente licenziato<br />
(Cass. 5.2.1985, n. 817).<br />
Con riferimento ai presupposti dell’azione risarcitoria di diritto comune, l’orientamento<br />
giuri-sprudenziale prevalente ritiene che il lavoratore decaduto dall’impugnazione del licenziamen-to<br />
possa esperire tale azione <strong>sulla</strong> base di ulteriori e distinti fatti ingiusti, atteso che la<br />
decadenza dall’impugnazione, precludendo al giudice l’accertamento dell’illegittimità del recesso,<br />
impedisce altresì di poter considerare tale illegittimità quale elemento costitutivo della<br />
pretesa risarcitoria ex art. 1218 c.c. (Cass. 21.8.2006, n. 18216; Cass. 12.10.2006, n. 21833;<br />
Cass. 10.1.2007, n. 245 e Cass. 14.5.2007, n. 11035).<br />
In altre parole, il lavoratore potrà esperire l’ordinaria azione risarcitoria di diritto comune<br />
<strong>sulla</strong> base di circostanze, diverse ed ulteriori rispetto alla semplice illegittimità del licenziamento,<br />
che costituiscano di per sé un fatto ingiusto ovvero un inadempimento contrattuale (si<br />
pensi, a titolo di esempio, al licenziamento ingiurioso e al licenziamento quale atto fi nale di<br />
una condotta mobbizzante).<br />
La decadenza dall’impugnazione non può essere rilevata d’uffi cio dal giudice ex art. 2969<br />
c.c., ma dà luogo ad un’eccezione in senso stretto (Cass. 2.2.1991, n. 1035). In particolare,<br />
tale eccezione del datore di lavoro è soggetta alla disciplina contenuta nell’art. 416 c.p.c. e,<br />
pertanto, deve essere sollevata nella memoria difensiva da depositarsi almeno dieci giorni<br />
prima dell’udienza di discussione, ovvero nell’atto di costituzione da depositare nell’ambito<br />
del procedimento d’urgenza introdotto dall’art. 1, co. 48 e seguenti, della L. 92/2012 con<br />
riferimento alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei <strong>licenziamenti</strong> rientranti<br />
nell’ambito di applicazione del novellato art. 18 S.L. (cfr. infra). Conseguentemente tale<br />
eccezione, se proposta nel prosieguo del giudizio, è inammissibile, salva la facoltà del giudice<br />
prevista dall’art. 420 c.p.c., co. 1, di autorizzare la modifi ca delle difese delle parti (Cass.<br />
19.12.1985, n. 6514).<br />
LicenziamentI individualI e collettivI