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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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70 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

9.10 Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico in concessione<br />

L’art. 3, co. 4 bis, della L. 223/1991, introdotto dalla L. 236/1993, nel testo risultante dalla<br />

modifi ca introdotta dall’art. 7, D.L. 23.10.1996, n. 542 (convertito con L. 23.12.1996, n. 649),<br />

prevede espressamente che le disposizioni in materia di mobilità ed il relativo trattamento si<br />

applicano agli autoferrotranvieri (il cui rapporto è regolato dal r.d. 8.1. 1931, n. 148) licenziati<br />

da imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione successivamente alla data del 1°.1. 1993.<br />

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 13.6.2000, n. 190, la quale,<br />

chiamata a decidere <strong>sulla</strong> questione di legittimità della citata norma con riferimento agli artt. 3,<br />

commi 1 e 11 della Costituzione, ha ritenuto che tale disposizione legislativa debba essere interpretata<br />

nel senso che essa opera soltanto per quanto concerne l’istituto della mobilità ed in<br />

particolare il diritto a fruire della relativa indennità da parte degli autoferrotranvieri.<br />

Invece per quanto concerne la disciplina del procedimento preordinato al licenziamento<br />

collettivo nulla è mutato rispetto al sistema previgente con la conseguenza che le garanzie<br />

procedimentali di cui all’art. 24, L. 223/1991, che hanno carattere generale, valgono anche per<br />

le imprese che non benefi ciano dell’intervento straordinario di integrazione salariale, fra le<br />

quali devono annoverarsi anche le aziende autoferrotranviarie (C. Cost. 13.6.2000, n. 190).<br />

Alla luce di tale sentenza, dunque, consegue che le aziende soggette all’applicazione del<br />

R.D. 148/1931 e che intendano procedere ad una riduzione di personale devono osservare le<br />

norme procedurali previste dall’art. 4, commi da 2 a 12, ancorché non dichiarate fallite o poste<br />

in liquidazione.<br />

Peraltro, anche la Corte di Cassazione ha confermato che la normativa introdotta con l’art. 24<br />

della predetta L. 223/1991 ha carattere generale, sicché le relative garanzie procedimentali si applicano<br />

anche ai dipendenti da imprese autoferrotranviarie senza che esse possano ritenersi incompatibili<br />

con le previsioni dell’art. 26 all. A al R.D. 148/1931, atteso che tale norma (che, nel disciplinare<br />

l’esonero del personale ferroviario in caso di riduzione di posti, autorizza l’assegnazione<br />

dei dipendenti in esubero a mansioni inferiori alla qualifi ca come alternativa al licenziamento) si<br />

pone su un piano assolutamente diverso da quello procedimentale regolamentato dall’art. 24, L.<br />

223 del 1991, che, tra l’altro, coinvolge anche le rappresentanze sindacali (Cass. 8.8.2011, n. 17090).<br />

9.11 Ferrovie dello Stato<br />

Con la decisione del 16.12.2009, n. 26373, in tema di ridimensionamento degli organici delle<br />

Ferrovie dello Stato mediante riduzione del personale eccedentario, la Corte di Cassazione ha<br />

precisato che il programma di ristrutturazione e risanamento aziendale, da realizzarsi mediante<br />

<strong>licenziamenti</strong>, che il legislatore ha inteso agevolare apprestando gli opportuni ammortizzatori<br />

sociali (art. 59, co. 6, L. 449/ 1997), non esonera la società dal rispetto delle procedure previste<br />

dalla L. 223/1991, versandosi comunque in ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di<br />

personale, nell’ambito del quale i lavoratori da collocare in mobilità vanno individuati nel rispetto<br />

dei criteri legali o convenzionali “in relazione alle esigenze tecnico-produttive dei complesso<br />

aziendale” e il criterio dell’anzianità contributiva rileva soltanto per la scelta dei dipendenti da<br />

licenziare. Ne consegue che la comunicazione inviata al dipendente, motivata con la verifi ca<br />

delle eccedenze di personale, l’inserimento del destinatario tra gli esuberi e nella graduatoria<br />

dei <strong>licenziamenti</strong> in base alla maggiore anzianità contributiva, esprime la volontà di recesso<br />

della società e costituisce, pertanto, intimazione del licenziamento che il lavoratore ha l’onere di<br />

impugnare nel termine previsto dall’art. 5, co. 3, L. 223/1991.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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