licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
44 Capitolo 6 - Il licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo<br />
Una recente pronuncia si è spinta addirittura oltre, affermando che in materia di obbligo di<br />
repechage è illegittimo il licenziamento del lavoratore qualora il datore di lavoro non riesca a<br />
dimostrare di non poter ricollocare il lavoratore in altri rami dell’azienda valutando anche le<br />
sedi all’estero dell’azienda (Cass. 15.7.2010, n. 16579).<br />
Per le conseguenze derivanti dall’illegittimità del licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo<br />
si veda il Capitolo 11.<br />
6.3 Licenziamenti per ragioni inerenti al regolare funzionamento<br />
dell’organizzazione del lavoro<br />
Vengono ricondotti in questa categoria i <strong>licenziamenti</strong> dovuti alla non proseguibilità del<br />
rapporto per il venire meno della capacità o della possibilità del lavoratore di espletare regolarmente<br />
la prestazione lavorativa per cause al medesimo non imputabili; si tratta di fattispecie<br />
valutate obiettivamente per i rifl essi che essi producono sull’organizzazione del lavoro, di<br />
entità tale da escludere un oggettivo interesse produttivo dell’impresa a mantenere in vita il<br />
rapporto di lavoro e ricevere le ulteriori possibili prestazioni.<br />
6.3.1 Malattia del lavoratore<br />
L’art. 2110 c.c. detta una disciplina speciale in materia di assenza dal lavoro per malattia. Il<br />
legislatore ha, infatti, stabilito che in occasione di eventi come la malattia, l’infortunio, la gravidanza<br />
ed il puerperio, che impediscono la regolare effettuazione della prestazione lavorativa, il<br />
rapporto di lavoro è sospeso ed il datore di lavoro non può recedere dal rapporto, anche se non<br />
ha più interesse alla prestazione ed anche se ricorrono le condizioni previste dalla legge per intimare<br />
un licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo, fi no a quando l’assenza dal lavoro non<br />
si protragga oltre il termine stabilito dalla legge, dai contratti <strong>collettivi</strong>, dagli usi o secondo equità.<br />
Tuttavia una volta decorso tale termine, c.d. periodo di comporto, il datore di lavoro è libero di<br />
recedere dal rapporto a prescindere dall’esistenza o dimostrazione delle condizioni poste dalla<br />
legge in materia di licenziamento, dovendo il giudice del merito limitarsi ad accertare se la malattia,<br />
unica o discontinua, abbia superato o meno il termine prefi ssato.<br />
I contratti <strong>collettivi</strong> stabiliscono di norma la durata del periodo di comporto, il quale si distingue<br />
tra: comporto secco, quando il periodo di conservazione del posto di lavoro si riferisce<br />
ad un’unica ed ininterrotta malattia, e comporto per sommatoria, quando il periodo di comporto<br />
comprende una pluralità di episodi morbosi che si manifestino entro un determinato<br />
periodo di tempo. Talvolta, però, il contratto collettivo non contempla il periodo di comporto<br />
per sommatoria.<br />
Secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di malattie cd. ad intermittenza, vale a dire<br />
quando si verifi ca l’alternanza tra periodi di prestazione lavorativa e periodi di assenza per<br />
malattia, senza però che ciascun singolo episodio morboso superi il previsto periodo di comporto<br />
secco, è compito del giudice determinare il comporto per sommatoria ricorrendo all’equità,<br />
come previsto dall’art. 2110, c. 2, c.c.<br />
Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro e malattia professionale sono oggetto della medesima<br />
disciplina di cui all’art. 2110 c.c. anche per quanto attiene al potere demandato all’autonomia<br />
collettiva di determinare la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro e<br />
di identifi care i criteri per il calcolo del comporto. Ne consegue che la contrattazione collettiva<br />
può disciplinare unitariamente o diversamente il periodo di comporto, a seconda che le assenze<br />
siano dovute a malattia professionale o ad infortunio sul lavoro oppure a malattia comune.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>