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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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44 Capitolo 6 - Il licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo<br />

Una recente pronuncia si è spinta addirittura oltre, affermando che in materia di obbligo di<br />

repechage è illegittimo il licenziamento del lavoratore qualora il datore di lavoro non riesca a<br />

dimostrare di non poter ricollocare il lavoratore in altri rami dell’azienda valutando anche le<br />

sedi all’estero dell’azienda (Cass. 15.7.2010, n. 16579).<br />

Per le conseguenze derivanti dall’illegittimità del licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo<br />

si veda il Capitolo 11.<br />

6.3 Licenziamenti per ragioni inerenti al regolare funzionamento<br />

dell’organizzazione del lavoro<br />

Vengono ricondotti in questa categoria i <strong>licenziamenti</strong> dovuti alla non proseguibilità del<br />

rapporto per il venire meno della capacità o della possibilità del lavoratore di espletare regolarmente<br />

la prestazione lavorativa per cause al medesimo non imputabili; si tratta di fattispecie<br />

valutate obiettivamente per i rifl essi che essi producono sull’organizzazione del lavoro, di<br />

entità tale da escludere un oggettivo interesse produttivo dell’impresa a mantenere in vita il<br />

rapporto di lavoro e ricevere le ulteriori possibili prestazioni.<br />

6.3.1 Malattia del lavoratore<br />

L’art. 2110 c.c. detta una disciplina speciale in materia di assenza dal lavoro per malattia. Il<br />

legislatore ha, infatti, stabilito che in occasione di eventi come la malattia, l’infortunio, la gravidanza<br />

ed il puerperio, che impediscono la regolare effettuazione della prestazione lavorativa, il<br />

rapporto di lavoro è sospeso ed il datore di lavoro non può recedere dal rapporto, anche se non<br />

ha più interesse alla prestazione ed anche se ricorrono le condizioni previste dalla legge per intimare<br />

un licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo, fi no a quando l’assenza dal lavoro non<br />

si protragga oltre il termine stabilito dalla legge, dai contratti <strong>collettivi</strong>, dagli usi o secondo equità.<br />

Tuttavia una volta decorso tale termine, c.d. periodo di comporto, il datore di lavoro è libero di<br />

recedere dal rapporto a prescindere dall’esistenza o dimostrazione delle condizioni poste dalla<br />

legge in materia di licenziamento, dovendo il giudice del merito limitarsi ad accertare se la malattia,<br />

unica o discontinua, abbia superato o meno il termine prefi ssato.<br />

I contratti <strong>collettivi</strong> stabiliscono di norma la durata del periodo di comporto, il quale si distingue<br />

tra: comporto secco, quando il periodo di conservazione del posto di lavoro si riferisce<br />

ad un’unica ed ininterrotta malattia, e comporto per sommatoria, quando il periodo di comporto<br />

comprende una pluralità di episodi morbosi che si manifestino entro un determinato<br />

periodo di tempo. Talvolta, però, il contratto collettivo non contempla il periodo di comporto<br />

per sommatoria.<br />

Secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di malattie cd. ad intermittenza, vale a dire<br />

quando si verifi ca l’alternanza tra periodi di prestazione lavorativa e periodi di assenza per<br />

malattia, senza però che ciascun singolo episodio morboso superi il previsto periodo di comporto<br />

secco, è compito del giudice determinare il comporto per sommatoria ricorrendo all’equità,<br />

come previsto dall’art. 2110, c. 2, c.c.<br />

Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro e malattia professionale sono oggetto della medesima<br />

disciplina di cui all’art. 2110 c.c. anche per quanto attiene al potere demandato all’autonomia<br />

collettiva di determinare la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro e<br />

di identifi care i criteri per il calcolo del comporto. Ne consegue che la contrattazione collettiva<br />

può disciplinare unitariamente o diversamente il periodo di comporto, a seconda che le assenze<br />

siano dovute a malattia professionale o ad infortunio sul lavoro oppure a malattia comune.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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