licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 2<br />
IL RECESSO CAUSALE<br />
E LE IPOTESI RESIDUALI DI LIBERA RECEDIBILITÀ<br />
2.1 Classifi cazione<br />
Nella variegata normativa che disciplina il licenziamento individuale emerge un dato unifi -<br />
cante costituito dal principio del cd. recesso causale in virtù del quale il licenziamento intimato<br />
dal datore di lavoro deve essere sempre assistito da giustifi cato motivo o giusta causa. Al<br />
recesso causale si contrappone la fi gura codicistica del recesso ad nutum, in cui il datore di<br />
lavoro nulla allega e nulla è tenuto ad allegare a giustifi cazione della sua volontà di recedere<br />
dal rapporto.<br />
2.2 Licenziamento ad nutum<br />
2.2.1 Contenuto ed ambito di applicazione<br />
Secondo l’art. 2118 co.co. «ciascuno dei due contraenti può recedere dal contratto di lavoro<br />
a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative),<br />
dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l’altra<br />
parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il<br />
periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione<br />
del rapporto per morte del prestatore di lavoro».<br />
A seguito dell’evoluzione legislativa, ed in particolare a seguito della L. 108/1990, l’area<br />
della co.d. libera recedibilità, nella quale è possibile recedere ad nutum ovvero senza motivazione<br />
alcuna e con il solo onere del riconoscimento del preavviso o della relativa indennità<br />
sostitutiva, è meramente residuale. Attualmente riguarda:<br />
● i lavoratori domestici (art. 4, co. 1, L. 108/1990);<br />
● i lavoratori ultra-sessantaseienni e le lavoratrici ultra-sessantaduenni in possesso dei requisiti<br />
pensionistici, sempre che queste ultime non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto<br />
sino al limite di età previsti per gli uomini ai sensi della L. 26 febbraio 1982, n. 54 e della<br />
L. 29.12.1990, n. 407, per coloro che godono della co.d. tutela obbligatoria (art. 4, co. 1, L.<br />
108/1990);<br />
● i lavoratori ultrasettantenni in possesso dei requisiti pensionistici per coloro che godono della<br />
co.d. tutela reale;<br />
● i dirigenti (a contrariis dagli artt. 10, 3 e 2, co.4, L. 604/1966);<br />
● i lavoratori assunti in prova (art. 10, L. 604/1966);<br />
● gli apprendisti (art. 10, L. 604/1966);<br />
● gli atleti professionisti (L. 23.3.1981, n. 91 e D.M. 13.3.1985).<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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