17.06.2013 Views

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Capitolo 2<br />

IL RECESSO CAUSALE<br />

E LE IPOTESI RESIDUALI DI LIBERA RECEDIBILITÀ<br />

2.1 Classifi cazione<br />

Nella variegata normativa che disciplina il licenziamento individuale emerge un dato unifi -<br />

cante costituito dal principio del cd. recesso causale in virtù del quale il licenziamento intimato<br />

dal datore di lavoro deve essere sempre assistito da giustifi cato motivo o giusta causa. Al<br />

recesso causale si contrappone la fi gura codicistica del recesso ad nutum, in cui il datore di<br />

lavoro nulla allega e nulla è tenuto ad allegare a giustifi cazione della sua volontà di recedere<br />

dal rapporto.<br />

2.2 Licenziamento ad nutum<br />

2.2.1 Contenuto ed ambito di applicazione<br />

Secondo l’art. 2118 co.co. «ciascuno dei due contraenti può recedere dal contratto di lavoro<br />

a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative),<br />

dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l’altra<br />

parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il<br />

periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione<br />

del rapporto per morte del prestatore di lavoro».<br />

A seguito dell’evoluzione legislativa, ed in particolare a seguito della L. 108/1990, l’area<br />

della co.d. libera recedibilità, nella quale è possibile recedere ad nutum ovvero senza motivazione<br />

alcuna e con il solo onere del riconoscimento del preavviso o della relativa indennità<br />

sostitutiva, è meramente residuale. Attualmente riguarda:<br />

● i lavoratori domestici (art. 4, co. 1, L. 108/1990);<br />

● i lavoratori ultra-sessantaseienni e le lavoratrici ultra-sessantaduenni in possesso dei requisiti<br />

pensionistici, sempre che queste ultime non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto<br />

sino al limite di età previsti per gli uomini ai sensi della L. 26 febbraio 1982, n. 54 e della<br />

L. 29.12.1990, n. 407, per coloro che godono della co.d. tutela obbligatoria (art. 4, co. 1, L.<br />

108/1990);<br />

● i lavoratori ultrasettantenni in possesso dei requisiti pensionistici per coloro che godono della<br />

co.d. tutela reale;<br />

● i dirigenti (a contrariis dagli artt. 10, 3 e 2, co.4, L. 604/1966);<br />

● i lavoratori assunti in prova (art. 10, L. 604/1966);<br />

● gli apprendisti (art. 10, L. 604/1966);<br />

● gli atleti professionisti (L. 23.3.1981, n. 91 e D.M. 13.3.1985).<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!